13 Luglio 2019

Iva all’importazione dovuta nel Paese UE di destinazione finale del bene

di Marco Peirolo
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Ai fini della determinazione del luogo in cui è dovuta l’Iva all’importazione, “qualora un bene venga introdotto nel territorio dell’Unione europea, non è sufficiente che il bene sia stato oggetto di violazioni della normativa doganale in un determinato Stato membro, da cui sia derivata in tale Stato un’obbligazione doganale all’importazione, per ritenere che il bene sia entrato nel circuito economico dell’Unione nello Stato membro medesimo”.  In particolare, qualora sia accertato che lo stesso bene sia stato trasportato in altro Stato membro, che rappresenta la sua destinazione finale, ove avviene il consumo, “ragion per cui l’imposta sul valore aggiunto all’importazione relativa al bene de quo sorge allora solo in detto altro Stato membro”.

è la conclusione raggiunta dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-26/18 (Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung), avente per oggetto l’individuazione del Paese UE in cui è dovuta l’Iva all’importazione per i beni di provenienza extra-UE introdotti in un primo momento in Germania per via aerea, per essere successivamente trasferiti in Grecia a bordo di altro aereo.

Essendo state riscontrate alcune irregolarità nel regime doganale applicato ai predetti beni una volta introdotti in Germania, la questione da dirimere è se l’obbligo d’imposta si verifichi in Germania o in Grecia, dove i beni sono stati destinati.

Il dubbio del giudice del rinvio è sorto dall’asserita contraddizione emergente dai princìpi espressi dalla Corte europea nelle sentenze Eurogate Distribution e DHL Hub Leipzig (cause riunite C-226/14 e C-228/14 del 2 giugno 2016) e Wallenborn Transports (causa C-571/15 dell’1 giugno 2017), in relazione alle condizioni richieste per stabilire se un bene sia stato introdotto nel circuito economico dell’Unione.

In entrambi gli arresti, la Corte ha affermato, sulla base della specifica condotta illecita da cui ha avuto origine l’obbligazione doganale, che non si può ritenere che i beni siano entrati nel circuito economico dell’Unione. In particolare:

  • nella causa Eurogate Distribution e DHL Hub Leipzig, perché, pur essendosi verificata la violazione dell’obbligo di iscrivere tempestivamente nella contabilità di magazzino l’uscita delle merci dal regime di deposito doganale, le merci sono state vincolate a tale regime fino alla loro riesportazione e “non [era] controverso che non sussistessero rischi che le medesime entrassero nel circuito economico dell’Unione”;
  • nella causa Wallenborn Transports, in quanto, sebbene le merci siano state sottratte al controllo doganale all’interno di una zona franca e non si trovassero più in tale zona, è risultato provato che, prima che le merci lasciassero la zona franca e fossero destinate ad un terzo Stato, “non [sussisteva] un’immissione nel circuito economico dello Stato membro sul cui territorio [era] situata la zona franca. Infatti, successivamente alla sottrazione al controllo doganale, la merce è rimasta in un primo tempo nella zona franca, dove non è stata né immessa in libera pratica né consumata o usata”.

Il dubbio che deve essere risolto nell’ambito della causa C-26/18 in commento è se, ai fini dell’esigibilità dell’Iva all’importazione, sia sufficiente il mero rischio di ingresso dei beni nel circuito economico della UE.

Nel sistema dell’Iva all’importazione opera una presunzione relativa, cioè superabile con prova contraria, allorché si presume che, in caso di inosservanza della normativa doganale relativa al regime al quale sono state vincolate le merci all’atto dell’introduzione nell’Unione, le stesse siano destinate ad inserirsi nel circuito economico dell’Unione.

La presunzione può essere superata dimostrando che le merci non sono entrate in tale circuito, esattamente come accaduto nelle sentenze sopra richiamate.

Applicando le considerazioni esposte alla controversia oggetto della causa C-26/18 si desume agevolmente che la violazione delle disposizioni doganali commesse nell’aeroporto tedesco, in cui i beni sono stati direttamente trasferiti da un aeromobile ad un altro con destinazione in Grecia, è del tutto irrilevante ai fini della riscossione, in Germania, dell’Iva all’importazione, pur essendo sorta un’obbligazione doganale.

In altri termini, se è dimostrato, come lo è in base ai fatti di causa, che i beni sono entrati nel circuito economico dell’Unione non quando si trovavano in Germania, ma dopo avere raggiunto la Grecia, gli inadempimenti della normativa doganale commessi in Germania non determinano l’insorgenza dell’obbligo d’imposta in tale Paese, ma in Grecia.

Come, infatti, rilevato dalla Corte nei punti 49-53, “se è vero che i beni in questione sono stati oggetto di violazione della normativa doganale sul territorio tedesco, essi sono stati unicamente trasbordati da un aereo all’altro su tale territorio.

È pur vero che, a causa di tali violazioni della normativa doganale, i beni in questione, che si trovavano materialmente nel territorio dell’Unione, non erano più sotto la sorveglianza delle autorità doganali tedesche, le quali erano private della possibilità di controllare la circolazione dei beni medesimi.

Tuttavia, nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che è stato accertato che i beni in questione sono stati trasportati in Grecia, la loro destinazione finale, dove sono stati consumati.

Pertanto, in una causa come quella principale, le violazioni della normativa doganale verificatesi sul territorio tedesco non costituiscono, di per sé, un elemento sufficiente per ritenere che i beni in questione siano entrati nel circuito economico dell’Unione in Germania.

Ciò detto, si deve rilevare che, in una fattispecie del genere, i beni sono entrati nel circuito economico dell’Unione nello Stato membro della loro destinazione finale e che, di conseguenza, l’Iva all’importazione relativa a tali beni è sorta in tale Stato membro”.

In definitiva, nella situazione considerata, si applica la regola prevista dall’articolo 60 Direttiva 2006/112/CE, che – nello stabilire che “l’importazione di beni è effettuata nello Stato membro nel cui territorio si trova il bene nel momento in cui entra nella Comunità” – ricollega il luogo impositivo al Paese UE in cui i beni sono destinati al consumo (nella specie, la Grecia).

Iva nazionale ed estera