Il quadro NR “Nuovi residenti” del modello Redditi 2019 – II° parte
di Luca MambrinIl Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 08.03.2017 ha delineato le modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione nonché per il versamento dell’imposta sostitutiva.
In particolare il contribuente può esercitare l’opzione:
- presentando un’istanza di interpello e la relativa check list in cui vengono indicati gli elementi necessari per accedere al regime;
- tramite la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta da cui si intendono far decorrere gli effetti compilando il quadro NR.
Come chiarito nella circolare 17/E/2017 il contribuente che esercita l’opzione tramite il quadro NR, nel presupposto di rispettare tutte le condizioni richieste dall’articolo 24-bis Tuir, deve conservare la documentazione che andrebbe allegata all’istanza di interpello.
Più precisamente, il contribuente deve conservare e fornire:
- su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, la documentazione comprovante gli elementi personali ed economici di collegamento con lo Stato estero di residenza (c.d. centro degli interessi vitali), supportandoli da evidenze probatorie, idonee ad escludere la residenza ai fini fiscali in Italia;
- la documentazione comprovante le relazioni personali e lavorative, gli elementi patrimoniali e reddituali per i quali dalla compilazione del quadro NR è emerso un collegamento con l’Italia e non altrimenti risultanti all’Amministrazione finanziaria (si tratta tipicamente di relazioni personali e lavorative e delle disponibilità patrimoniali e del possesso effettivo di redditi di qualsiasi tipo per interposta persona).
Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all’estero cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione.
Il contribuente che ha esercitato l’opzione, o il familiare a cui la stessa è stata estesa, possono invece revocare l’opzione, prima della scadenza prevista dalla norma:
- nella dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata;
- qualora per tale periodo di imposta il soggetto non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante apposita comunicazione alla Direzione Centrale Accertamento entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione.
Il contribuente che ha esteso l’opzione ai familiari può revocare l’estensione per ciascun familiare con le stesse modalità: in tal caso, il familiare indica tale revoca nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di efficacia della stessa.
Il soggetto che esercita l’opzione decade dal regime nei seguenti casi:
- omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo d’imposta rispetto al quale doveva essere eseguito il versamento;
- trasferimento della residenza fiscale in altro Stato o territorio, con effetto dal periodo d’imposta in cui perde la residenza in Italia ai fini fiscali.
La revoca dell’opzione e la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.
Come previsto dal citato provvedimento del 08.03.2017 la cessazione degli effetti, la revoca dell’opzione e la decadenza dal regime del soggetto che esercita l’opzione non precludono a ciascuno dei familiari a cui è estesa di esercitare un’opzione autonoma, con efficacia per i periodi d’imposta residui fino a un totale di quindici periodi d’imposta, computando anche le annualità in cui tali soggetti hanno goduto del regime come familiari.
In tal caso, ciascun familiare che esercita un’opzione autonoma può estenderne gli effetti ai suoi familiari, ma questi ultimi non possono godere del regime per più di quindici periodi d’imposta complessivi, computando le annualità in cui hanno già fruito del regime per effetto dell’estensione dell’opzione di altro soggetto.
Tra i benefici previsti per i soggetti che esercitano l’opzione la circolare 17/E/2017 ha ricordato:
- l’esonero dall’obbligo di monitoraggio fiscale riguardante le attività e gli investimenti esteri di cui all’articolo 4 D.L. 167/1990;
- l’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio (IVAFE) prevista dall’articolo 19, co. 13, del D.L. 201/2011.
Il quadro NR del modello Redditi 2019, la cui compilazione è necessaria per l’esercizio dell’opzione per il regime agevolato di cui all’articolo 24-bis Tuir è suddiviso in tre sezioni:
- la sezione I, dedicata ai dati generali relativi all’esercizio dell’opzione o della revoca, nonché alla cittadinanza e alla residenza, che deve essere sempre compilata al fine di perfezionare l’opzione in dichiarazione e di poter fruire del regime agevolato nell’anno d’imposta oggetto di dichiarazione o di revocare l’opzione;
- la sezione II, dedicata alla verifica del presupposto dell’assenza della residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano nei nove periodi di imposta dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione;
- la sezione III, dedicata all’ipotesi di estensione dell’opzione da parte del contribuente principale ai propri familiari e va quindi compilata solo nel caso in cui il contribuente intenda optare per l’estensione ai familiari degli effetti dell’opzione, ovvero revocare l’opzione per il familiari.
Infine, come precisato anche nelle istruzioni alla compilazione del quadro, gli effetti dell’opzione di cui all’articolo 24-bis Tuir non sono cumulabili con:
- le agevolazioni previste per il rientro in Italia dei ricercatori e docenti residenti all’estero di cui all’articolo 44 D.L. 78/2010;
- le agevolazioni previste per i lavoratori che rientrano in Italia di cui all’articolo 16 D.Lgs 147/2015.