L’obbligo di invito al contraddittorio nel Decreto crescita
di Gennaro NapolitanoTra le numerose novità di carattere tributario previste dal D.L. 34/2019 (recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”), e introdotte nel corso dell’iter parlamentare di conversione, vi è anche quella contenuta nell’articolo 4-octies in materia di obbligo di invito al contraddittorio da parte dell’Amministrazione finanziaria nell’ambito dell’attività di accertamento. In particolare, l’articolo in esame apporta diverse modifiche al D.Lgs. 218/1997 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale).
In primo luogo, viene modificato l’articolo 5 del citato decreto legislativo. Tale norma, nell’ambito dell’accertamento con adesione, regola l’avvio del procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell’imposta sul valore aggiunto, stabilendo che l’ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:
a) i periodi d’imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione;
c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti;
d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori somme dovute.
Orbene, all’articolo 5 viene aggiunto, alla fine, un nuovo comma in base al quale “qualora tra la data di comparizione (…) e quella di decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni, in deroga al termine ordinario”.
In secondo luogo, l’articolo 4-octies del Decreto crescita inserisce all’interno del D.Lgs. 218/1997 il nuovo articolo 5-ter, rubricato “Invito obbligatorio”, in base al quale (comma 1) l’ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, deve obbligatoriamente notificare l’invito a comparire di cui all’articolo 5 per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.
Tuttavia, ai sensi del successivo comma 2, dall’ambito di applicazione dell’invito obbligatorio sono espressamente esclusi gli avvisi di accertamento parziale (previsti dall’articolo 41-bis D.P.R. 600/1973) e gli avvisi di rettifica parziale (previsti dall’articolo 54, comma 3 e 4, D.P.R. 633/1972).
Il nuovo articolo 5-ter prosegue stabilendo, al comma 3, che in caso di mancata adesione, l’avviso di accertamento deve essere specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
Il comma 4, tuttavia, prevede che in tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l’ufficio può notificare direttamente l’avviso di accertamento non preceduto dall’invito al contraddittorio.
Peraltro, fatta eccezione per le ipotesi appena descritte, il mancato avvio del contraddittorio mediante l’invito a comparire determina l’invalidità dell’avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato (comma 5).
L’ultimo comma dell’articolo 5-ter, infine, specifica che restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell’emissione di un avviso di accertamento.
L’articolo 4-octies D.L. 34/2019, per esigenze di coordinamento normativo, modifica anche il comma 2 dell’articolo 6 D.Lgs. 218/1997.
Quest’ultima disposizione stabilisce che il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito a comparire di cui all’articolo 5, può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione. Con la modifica in esame, quindi, si consente la formulazione dell’istanza anche in relazione alla fattispecie prevista dal nuovo articolo 5-ter.
Infine, l’articolo 4-octies prevede che le nuove regole si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.
Come evidenziato nella Relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di conversione del D.L. 34/2019, l’obiettivo perseguito dal legislatore con le modifiche in esame è determinare “effetti positivi in termini di sostenibilità della pretesa tributaria in quanto nella motivazione degli atti si terrà conto anche degli elementi e dei documenti eventualmente prodotti dal contribuente in sede di contraddittorio obbligatorio”. Inoltre, prosegue la Relazione, il termine del 1° luglio 2020 consente di programmare le attività degli uffici tenendo conto dell’allungamento dei tempi necessari per l’accertamento.
Peraltro, dall’obbligo del contraddittorio procedimentale (come sottolineato in dottrina e in giurisprudenza) scaturiscono effetti positivi sia per il contribuente, in termini di maggiore garanzia, sia per la stessa Amministrazione finanziaria che in tal modo potrà esercitare in maniera più efficace la potestà impositiva. Il dialogo preventivo tra le parti, infatti, permette di adeguare e conformare l’attività impositiva alla concreta situazione del contribuente, comportando effetti positivi in termini di deflazione del contenzioso.