16 Luglio 2019

Gruppo Iva: vincolo finanziario, economico e organizzativo

di Federica Furlani
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Ai sensi degli articoli da 70-bis a 70-duodecies D.P.R. 633/1972, i soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato, per i quali ricorrano congiuntamente specifici vincoli di natura finanziaria, economica e organizzativa, possono esercitare l’opzione per diventare un unico e autonomo soggetto passivo, denominato Gruppo Iva, tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti legati all’imposta sul valore aggiunto.

L’opzione si esercita tramite presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte dell’ente/società controllante rappresentante del Gruppo Iva, di apposita dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva, sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti.

Se tale dichiarazione è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, l’opzione (o l’eventuale revoca) ha effetto a decorrere dall’anno successivo; se presentata, invece, dal 1° ottobre al 31 dicembre, ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

Soffermandoci sul rispetto e il contenuto dei vincoli (finanziario, economico e organizzativo), essi devono sussistere:

  • al momento dell’esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo Iva;
  • comunque già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione.

Per quanto riguarda il vincolo finanziario, l’articolo 70-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 fa riferimento alla nozione generale di controllo c.d. “di diritto”, diretto e indiretto, fornita al comma 1, n. 1), dell’articolo 2359 cod. civ., secondo cui “sono considerate società controllate (…) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”.

Di conseguenza deve ritenersi preclusa la partecipazione al Gruppo Iva, in veste di controllati, ai soggetti passivi Iva non costituiti in forma societaria per i quali non possono trovare applicazione le regole concernenti l’esercizio del diritto di voto in base alla disciplina cui fa riferimento il citato articolo 2359 cod. civ..

Questi soggetti possono partecipare al Gruppo Iva solo nel caso in cui assumano il ruolo di controllanti esercitando il controllo di diritto di cui all’articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ..

Pertanto, come chiarito dal Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 15.10.2018ad un ente avente la forma giuridica di associazione –  ancorché sia soggetto passivo ai fini Iva per le attività commerciali svolte – deve considerarsi preclusa la partecipazione al Gruppo Iva in veste di controllato non essendo possibile ravvisare rispetto allo stesso la sussistenza del vincolo finanziario in quanto l’organo assembleare di un’associazione non può assimilarsi all’assemblea ordinaria delle società di capitali cui si riferisce l’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile”.

Con riferimento alla sussistenza del vincolo economico, esso è riscontrabile quando i soggetti partecipanti al Gruppo Iva svolgono:

  • un’attività principale dello stesso genere;
  • attività complementari o interdipendenti;
  • attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

È bene precisare che, a tal fine, non può essere attribuito valore determinante all’indicazione effettuata mediante gli appositi codici Ateco in sede di dichiarazione di inizio attività ma occorre fare riferimento alle attività indicate quale oggetto sociale nell’atto costitutivo, le quali rilevano quali attività “principali” e “dello stesso genere” esercitabili, anche potenzialmente, dall’operatore economico, a prescindere dalla circostanza che, di fatto, una o più delle attività proprie dell’oggetto sociale non vengano, in ipotesi, momentaneamente esercitate (Principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 5/2018).

Infine, si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto (ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, cod. civ.), o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, anche se tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

Come precisato dalla circolare AdE 19/E/2018 si ritiene che il coordinamento consista nella definizione della politica economica, delle strategie e delle linee essenziali delle attività svolte da autonomi soggetti passivi d’imposta, imprimendo una identità o conformità di indirizzi operativi ad una pluralità di entità, formalmente distinte, tale da determinare la gestione del Gruppo alla stregua di una sola impresa.

Si evidenzia che la normativa, per ragioni semplificatorie, assegna una preminenza relativa al vincolo di carattere finanziario, stabilendo che dall’esistenza dello stesso si presume anche quella dei vincoli economico ed organizzativo (presunzione che può essere vinta fornendo prova contraria mediante presentazione di apposita istanza di interpello).

Identificati e soddisfatti i tre vincoli, essi devono coesistere e permanere durante l’intero periodo di esistenza del Gruppo stesso.

Iva nazionale ed estera