17 Luglio 2019

Spese sanitarie e 730 precompilato: ultimi controlli prima dell’invio

di Clara PolletSimone Dimitri
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La stagione 730/2019 si avvia al termine: il 23 luglio è l’ultimo giorno utile per la presentazione del 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate utilizzando l’applicazione web. Per accedere alla dichiarazione precompilata è necessario possedere le credenziali (Spid, Agenzia delle Entrate, Inps con pin dispositivo, Cns).

Tra le diverse detrazioni previste dal Tuir, quella delle spese sanitarie rappresenta la tipologia più richiesta dai contribuenti; i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini nel periodo d’imposta 2018 e comunicati all’Agenzia da farmacie, studi medici, cliniche, ospedali, ecc. ammontano a 754 milioni di euro. Per questo motivo, tali voci di spesa sono monitorate con particolare attenzione dall’Amministrazione in fase di controllo.

In linea generale per le spese sanitarie è riconosciuta una detrazione dall’Irpef pari al 19% della spesa sostenuta, con una franchigia di 129,11 euro. Per la verifica del sostenimento della spesa, i documenti rilevanti sono costituiti unicamente dalle fatture, dalle ricevute fiscali e dagli scontrini “parlanti”: non è necessario esibire la prova del pagamento. Le detrazioni possono essere fruite solo se le spese restano effettivamente a carico di chi le ha sostenute e nel limite dell’imposta lorda annua; l’eventuale eccedenza non può essere chiesta a rimborso o utilizzata nel periodo d’imposta successivo.

La detrazione è ammessa anche per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico e, in alcuni casi, nell’interesse di familiari non a carico (spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario).

Sul punto ricordiamo che un familiare è considerato fiscalmente a carico se possiede un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite è stato incrementato a 4.000 euro).

In presenza di polizze assicurative che rimborsano le spese mediche sostenute, la detrazione può essere comunque riconosciuta, qualora trattasi di:

  • premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente;
  • assicurazioni sanitarie stipulate dal proprio sostituto d’imposta o pagate dallo stesso, con o senza trattenuta a carico del dipendente; in tal caso i premi versati per questa tipologia di assicurazioni sono evidenziati nella Certificazione unica rilasciata dal sostituto.

La detrazione è ammessa in quanto i premi pagati non hanno determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito.

Non si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta o pagate dallo stesso contribuente a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale che, fino a 3.615,20 euro, non hanno concorso a formare il reddito imponibile. Anche in questo caso i contributi sono indicati nella Certificazione unica rilasciata dal sostituto d’imposta; resta ferma la possibilità di portare in detrazione la differenza tra la spesa sostenuta e la quota rimborsata da fondo.

Se i contributi versati sono superiori al limite di 3.615,20 euro, è possibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quella rimborsata, calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il tetto di 3.615,20 euro e il totale dei contributi versati.

Così, ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia versato 5.000 euro di contributi per assistenza sanitaria, sostenendo spese mediche per 10.000 euro con un rimborso delle stesse pari a 8.000 euro, lo stesso potrà portare in detrazione 2.000 euro di spese mediche (parte non rimborsata).

Per calcolare la quota detraibile delle spese rimborsate bisogna prima determinare la percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati in eccedenza, rispetto al limite di 3.615,20 euro, e il totale dei contributi versati. Tale percentuale è quindi pari a (5.000-3.615,20) / 5.000=27,7%. Pertanto, la quota detraibile delle spese rimborsate è 8.000 x 27,7%=2.216 euro. Nel nostro esempio, il contribuente potrà detrarre nel rigo E1 del modello 730 4.216 euro (2000 + 2.216).

Sono detraibili anche le spese mediche sostenute all’estero: in tal caso è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia. Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione; se i documenti sono in inglese, francese, tedesco e spagnolo, può essere eseguita dal contribuente stesso, mentre per i documenti redatti in una lingua diversa, è richiesta una traduzione giurata.

È possibile ripartire la detrazione per le spese sanitarie in quattro quote annuali costanti di pari importo quando il loro ammontare complessivo annuo (righi E1, E2 ed E3) è superiore a 15.493,71 euro, al lordo della franchigia di 129,11 euro. La scelta tra rateizzazione e detrazione in un’unica soluzione va effettuata al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le spese sono state effettuate ed è irrevocabile.

A partire dal 1° gennaio 2017 è inoltre possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 D.M. 08.06.2001 (esclusi gli alimenti destinati ai lattanti).

Il Registro può essere consultato sul sito del Ministero della Salute; si ricorda che la detrazione è attualmente prevista solo per gli anni 2017 e 2018.

La spesa deve essere certificata con fattura o scontrino fiscale “parlante”, che deve specificare natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del destinatario di questi alimenti.

Si ricorda, infine, che i giustificativi delle spese devono essere conservati dal contribuente fino al termine del periodo di accertamento, vale a dire fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

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