18 Luglio 2019

Niente regime speciale per i prodotti derivati della canapa

di Luigi Scappini
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L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 232/2019 si è occupata di definire il regime Iva e le relative aliquota applicabili ad alcuni prodotti derivati della canapa, concordando con l’istante per la non applicabilità del regime speciale Iva previsto dall’articolo 34 D.P.R. 633/1972.

Il Legislatore, con la L. 242/2016, ha previsto alcune misure per la promozione e il sostegno della filiera della canapa con il preciso scopo di ridurre l’impatto ambientale in agricoltura, ridurre il consumo dei suoli e la desertificazione, combattere la perdita della biodiversità, nonché cercare di introdurre la cannabis sativa quale coltura da rotazione.

L’articolo 1, comma 2, L. 242/2016 limita la coltivazione alle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’articolo 17 Direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, che non rientrano tra quelle disciplinate con il D.P.R. 309/1990 (il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Dalla lavorazione della canapa coltivata il successivo articolo 2, comma 2, consente l’ottenimento di alimenti e cosmetici, prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori (lettera a), nonché coltivazioni destinate al settore florovivaistico (lettera g).

Ed è proprio su queste tipologie di prodotti che verte la risposta a interpello n. 232/2019.

In particolare, l’istante chiedeva quali fossero le aliquote Iva  da applicare alla cessione di olio, farina,  pannelli e florescenze della canapa lavorata, nonché avere conferma che non fosse applicabile il regime speciale Iva di cui all’articolo 34 D.P.R. 633/1972 previsto per le cessioni di determinati prodotti agricoli da parte di produttori agricoli.

L’Agenzia delle entrate, dopo aver precisato come la risposta tiene conto del parere tecnico rilasciato all’istante da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, concorda nel ritenere non applicabile alla cessione di tali prodotto il regime speciale di cui all’articolo 34 D.P.R. 633/1972.

Si ricorda che tale regime si sostanzia in una modalità particolare di calcolo dell’Iva realmente dovuta; infatti, non si porta in detrazione l’imposta realmente assolta sugli acquisti, ma l’Iva detraibile si determina applicando alla base imponibile delle proprie vendite un’aliquota compensativa prevista con decreto ministeriale.

Ai fini dell’applicazione di tale regime è richiesto il rispetto di due requisiti:

Ai fini della corretta aliquota Iva applicabile, l’Agenzia delle entrate ricorda come, per i prodotti soggetti ad aliquote ridotte, si debba far riferimento alle voci doganali della Tariffa doganale in vigore fino al 31.12.1987.

In ragione di ciò, l’Agenzia delle entrate, supportata dalla classificazione offerta all’istante e allegata all’interpello  da parte dell’Agenzia delle dogane e monopoli, ritiene applicabile alla cessione dell’olio di canapa l’aliquota ridotta del 10% in quanto prodotto riconducibile alla voce doganale 15.07 e quindi ricompreso nella Parte III della Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, n. 50altri grassi e oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 – ex 15.07)”.

Parimenti, sempre secondo l’Agenzia delle entrate, si applica l’aliquota ridotta del 10% alle cessioni dei pannelli e della farina di canapa in quanto riconducibili alla voce doganale 23.04 e quindi previsti alla punto n. 88 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972pannelli, sansa di olive ed altri residui dell’estrazione dell’olio di oliva, escluse le morchie; pannelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04)”.

Al contrario, si applicherà l’aliquota ordinaria del 22% alla cessione delle florescenze di canapa in quanto non riconducibile in nessuna delle voci di cui alle parti II, II-bis e III allegate al D.P.R. 633/1972.

Da ultimo, si ricorda come, per effetto della non applicabilità del regime speciale di cui all’articolo 34 D.P.R. 633/1972 alle cessioni di tali prodotti, nel caso in cui il contribuente applichi invece tale regime per la cessione di altri prodotti, potrà verificarsi il sussistere della cd. impresa mista come definita dall’articolo 34, comma 5, D.P.R. 633/1972 ai sensi del quale “Se il contribuente, nell’ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale”.

Si ricorda, tuttavia, come tale regola si possa applicare solamente nell’ipotesi in cui le cessioni non ricomprese nel regime speciale siano occasionali e accessorie all’attività agricola svolta dall’imprenditore.

Al contrario, se vengono svolte in maniera sistematica è necessario procedere alla separazione delle attività ex articolo 36 D.P.R. 633/1972, in quanto caratterizzanti una attività diversa.

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