23 Luglio 2019

Il regime forfettario blocca la detrazione per carichi di famiglia

di Alessandro Bonuzzi
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Il coniuge di un contribuente forfettario può fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100% solo quando possiede un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito forfettario.

Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 69/E/2019 di ieri.

La vicenda trae origine da un interpello presentato da un lavoratore dipendente coniugato con una libera professionista che applica il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.

Siccome:

  • l’articolo 12 Tuir prevede che la detrazione per figli a carico è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato;
  • si intuisce che l’istante ha un reddito più basso rispetto a quello della moglie e, quindi, se quest’ultima fosse in regime Irpef, egli avrebbe diritto a fruire della detrazione per figli a carico al più nella misura del 50%;
  • tuttavia, i contribuenti che aderiscono al regime forfettario non possono beneficare di alcuna detrazione, dunque la moglie è, a prescindere, esclusa dal beneficio in questione;

il marito, attraverso l’istanza di interpello, ha interrogato il Fisco sulla possibilità di fruire nella misura del 100% della detrazione per figli a carico.

Al fine di argomentare la spettanza integrale del beneficio, l’istante ha richiamato la circolare 15/E/2007 nella quale è stato precisato che l’accordo tra i genitori per l’attribuzione della detrazione per i figli a carico ha l’obiettivo di evitare che, a causa dell’incapienza dell’Irpef di uno dei genitori, il nucleo familiare perda in tutto o in parte la detrazione fiscale.

L’Agenzia delle entrate, pur “ampliando” le conclusioni affermate dal citato documento di prassi, essendo possibile dar corso all’accordo anche in assenza della condizione “di incapienza”, fornisce un’interpretazione contraria rispetto alla soluzione prospettata dal contribuente.

Ciò non in forza di una qualche norma di legge, bensì sulla scorta di quanto precisato da lei stessa nella circolare 10/E/2016, laddove è stato chiarito che “il reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario rileva, unitamente al reddito complessivo, ai fini della determinazione del limite di euro 2.840,51 per considerare i familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Tuir”.

In tal senso, nella risoluzione 69/E/2019 di ieri viene precisato che “Analogamente, si ritiene che il reddito determinato ai sensi del comma 64 della citata legge n. 190 del 2014, al lordo dei contributi previdenziali, rilevi anche ai fini della comparazione del reddito più elevato richiesta dall’articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir, per stabilire quale genitore possa fruire della detrazione per figli a carico per l’intero importo”.

Pertanto, in relazione al caso in questione, siccome il reddito forfettario della moglie è superiore rispetto al reddito complessivo del marito istante, quest’ultimo può fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 50% e non del 100%, venendo quindi perduto parte del beneficio.

L’indirizzo dell’Agenza non può di certo essere condiviso. Va, infatti, contro il tenore letterale dell’articolo 12 Tuir, il quale impone il confronto del reddito complessivo dei coniugi, e, tecnicamente, il reddito complessivo di un soggetto che dichiara il solo reddito forfettario è zero.

Dunque, quando uno dei coniugi adotta il regime forfettario, dichiarando il solo reddito assoggettato alla relativa imposta sostitutiva, l’altro coniuge in regime ordinario Irpef dovrebbe poter beneficiare della detrazione per figli a carico per intero.

Il richiamo al chiarimento fornito dalla circolare 10/E/2016, quantomeno sotto il profilo del buon senso, non giustifica il salto interpretativo fatto dall’Agenzia, poiché una cosa sarebbe considerare fiscalmente a carico un soggetto che dichiara di per sé un reddito più che dignitoso, come potrebbe essere un contribuente forfettario, considerata anche la nuova soglia dei 65.000 euro, ben altra cosa è negare la integrale detrazione per figli a carico.

Sarebbe, quindi, auspicabile un ripensamento da parte dell’Agenzia delle entrate.

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