24 Luglio 2019

Errori nel 730: tempi e modalità di correzione

di Clara PolletSimone Dimitri
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Cosa fare se ci si accorge di un errore nel 730/2019 già inviato? Dopo la scadenza di ieri, 23 luglio, del termine di presentazione del 730 all’Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista, è possibile ancora modificare la dichiarazione dei redditi presentata.

In tal caso, decorso anche il termine per procedere ad una dichiarazione “rettificativa” nei termini, è possibile ancora elaborare un modello 730 integrativo.

Le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione più favorevole al contribuente; potrebbe infatti trattarsi di una modifica che determina un maggiore credito/minor debito oppure un maggior importo a debito/minor credito oppure ancora un errore che lascia l’imposta invariata.

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi necessari e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel modello 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario (ad esempio, a causa di correzioni che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

  • presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il modello 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto, esibendo la documentazione necessaria per il controllo della conformità dell’integrazione;
  • presentare un modello Redditi Persone fisiche 2019, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. In tal caso, il modello Redditi PF può essere presentato:
  • entro il 2 dicembre – dichiarazione correttiva nei termini – la legge di conversione del decreto crescita, articolo 4-bisL. 34/2019, ha spostato la scadenza delle dichiarazioni dei redditi dal 30 settembre al 30 novembre (essendo di sabato la scadenza è prorogata a lunedì 2 dicembre);
  • entro il termine di presentazione del modello Redditi PF relativo all’anno successivo – dichiarazione integrativa Modello Redditi PF 2019 (periodo 2018) presentata entro il 30 novembre 2020;
  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione – dichiarazione integrativa – articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998. In questo caso, l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Al di fuori di queste ipotesi non è possibile “scaricare” nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno (730/2020) spese sostenute nell’anno 2018.

Se invece gli elementi della dichiarazione mancanti comportano una dichiarazione con un minor credito o un maggior debito occorre utilizzare esclusivamente il modello Redditi Persone fisiche 2019 entro:

  • il 2 dicembre 2019 – dichiarazione correttiva nei termini – in questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale (nel 2019 pari allo 0,8% annuo) con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta, secondo quanto previsto dall’articolo 13 D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso);
  • il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivodichiarazione integrativa – in questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà versare il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione – dichiarazione integrativaarticolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998. In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà versare il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la trasmissione del modello 730: pertanto, non viene meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi (o trattenere le somme dovute) in base al modello 730.

Infine, resta fermo il termine del 30 settembre per comunicare per iscritto al sostituto di imposta, sotto la propria responsabilità, di versare un secondo acconto di imposta inferiore o di non effettuare alcun versamento; tale caso si verifica quando il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi.

Il ravvedimento operoso e la correzione dei principali errori dichiarativi