Prestazioni sanitarie B2B con fattura elettronica
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariPer le prestazioni sanitarie fatturate a soggetto passivo d’imposta deve essere emessa fattura elettronica anche se la prestazione è posta in essere nei confronti di una persona fisica, e nel documento non devono essere riportati i dati del soggetto fruitore della prestazione stessa.
È quanto precisato dall’Agenzia delle entrate nella risposta all’istanza di interpello n. 307 pubblicata ieri sul proprio sito internet, riguardante una società operante nel settore sanitario che eroga servizi di laboratorio e radiologici.
L’attività svolta nei confronti del paziente è in alcuni casi fatturata ad una compagnia di assicurazioni che invia i propri clienti presso la struttura per l’esecuzione di alcune prestazioni, che rimangono a carico della compagnia e che quindi vengono fatturate nei confronti della stessa.
Tuttavia, per esigenze amministrative, tra compagnia di assicurazione e la struttura sanitaria è stato concordato che nella fattura siano riportati i nominativi dei pazienti con il riferimento al tipo di prestazione o esame erogato.
La società istante ritiene che, poiché la fattura contiene dei dati sensibili (i nominativi dei pazienti) la stessa debba essere emessa in formato analogico senza invio allo Sdi.
L’Agenzia in primo luogo ripercorre il complesso percorso normativo che ha riguardato le prestazioni in oggetto, in quanto, in un primo momento, l’articolo 10-bis D.L. 119/2018 ha posto il divieto di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate (nel 2019) da quanti sono tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria.
Il divieto in questione, ricorda l’Agenzia, prescinde da un’eventuale opposizione all’invio dei dati da parte del paziente.
Successivamente, con la conversione in legge del D.L. 119/2018 (avvenuta con L. 135/2018), è stato ulteriormente previsto che il divieto di emissione della fattura elettronica si applica anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.
In buona sostanza, dal quadro normativo delineato emerge che il divieto di emissione della fattura elettronica richiede la presenza di due requisiti:
- la prestazione eseguite deve essere di carattere sanitario (e quindi posta in essere da un soggetto abilitato a tal fine);
- la fattura deve essere emessa direttamente nei confronti della persona fisica che fruisce della prestazione sanitaria.
Proprio in relazione a tale ultimo aspetto, l’Agenzia delle entrate, nella risposta in commento, fornisce le seguenti precisazioni:
- le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente, e ciò a prescindere dal soggetto che le eroga (persona fisica, società, ecc.), in quanto si deve avere riguardo all’oggetto della prestazione e non al soggetto che materialmente fattura la prestazione (il medico direttamente piuttosto che la società o la struttura sanitaria cui lui si appoggia per erogare le proprie prestazioni);
- il divieto di emissione della fattura elettronica, viene ribadito, prescinde dall’eventuale obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, in quanto si tratta di un elemento ininfluente ai fini della verifica della tipologia di documento da emettere per la prestazione.
Nel caso di specie, come detto, nella fattura (emessa nei confronti della compagnia di assicurazione) sono indicati i dati del paziente fruitore della prestazione, ma ciò non esime il soggetto passivo ad emettere la fattura elettronica.
Infatti, osserva l’Agenzia, nella fattura deve essere riportata la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione, ma non vi è alcun obbligo di indicare i dati del paziente.
Ragion per cui, secondo l’Agenzia delle entrate, nel rispetto della tutela dei dati personali, nel documento non dovranno essere riportati i dati del paziente e la fattura dovrà essere emessa obbligatoriamente in formato elettronico ed inviata allo Sdi.
Infine, allo scopo di rispettare eventuali esigenze delle compagnie assicurative, nell’adottare modalità che consentano di ricollegare le prestazioni rese alle singole posizioni, pur nel rispetto della privacy, sarà possibile utilizzare codifiche di varia natura (come ad esempio il numero di polizza o altre sigle atte a individuare la prestazione e la persona che ne ha fruito).