27 Luglio 2019

Chi emette la fattura per le spese di sponsorizzazione?

di Clara PolletSimone Dimitri
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A fronte delle spese relative a contratti di sponsorizzazione occorre stabilire i termini di emissione dei giustificativi per un corretto trattamento fiscale.

L’articolo 1, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. 127/2015, come modificato dal D.L. 119/2018, in tema di fatturazione elettronica specifica che “sono esonerati dalle disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”.

I soggetti interessati dall’agevolazione in commento (L. 398/1991) sono le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 400.000 euro. Questi soggetti possono optare, con comunicazione all’Agenzia delle entrate, per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi in modo specifico.

In un primo momento era stabilito che l’obbligo di fatturazione e registrazione fosse sempre in capo ai committenti di contratti di sponsorizzazione e pubblicità, resi dai soggetti che rientravano nella L. 398/1991, ma tale disposizione è stata abolita ancor prima della sua entrata in vigore: la L. 145/2018 ha infatti abolito l’articolo 10, comma 2, D.L. 119/2018.

Resta, invece, in vigore il primo comma dello stesso articolo 10 D.L. 119/2018, il quale, integrando l’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015, prevede che sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione per il regime di cui alla L. 398/1991, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

La stessa norma prevede che tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a 65.000 euroassicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”.

La circolare 8/E/2019, in commento alle novità fiscali della Legge di bilancio 145/2018, al paragrafo 5.8 precisa che “i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991 applicano, per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali, il regime speciale Iva previsto dall’articolo 74, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 (v. articolo 9, 133 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544). Tale regime speciale prevede, fra l’altro, l’esonero dall’obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie”.

L’obbligo di fatturare le prestazioni di sponsorizzazione deve essere coordinato con la possibilità che tale fattura sia:

  • cartacea al di sotto della soglia dei 65.000 euro di proventi commerciali,
  • elettronica al di sopra della soglia dei 65.000 euro, emessa dall’associazione o dal committente.

Per i soggetti agevolati, di cui alla L. 398/1991, l’esonero dalla fatturazione elettronica ha natura “mista” in quanto non deriva solo dalla qualificazione soggettiva, ma richiede anche l’esercizio specifico dell’opzione e il non superamento della soglia fissata (65.000 euro) per i proventi dell’attività commerciale.

Diversamente, quando le condizioni richiedono l’obbligo di fatturazione elettronica, questo può essere assolto assicurando che il documento sia emesso “per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”.

La circolare 14/E/2019 ha precisato che la norma ha natura agevolativa, prevedendo una facoltà (e non un obbligo) a carico del cedente/prestatore, il quale può (non deve) avvalersi del cessionario/committente. Laddove questo non fosse possibile – per mancanza di accordo tra le parti o esclusione soggettiva dagli obblighi di fatturazione elettronica in capo al cessionario/committente (si pensi, ad esempio, all’ipotesi di una controparte che applichi il regime forfettario) – l’emissione della fattura elettronica via SdI rimane necessariamente in capo al cedente/prestatore, che vi può provvedere direttamente oppure avvalendosi di un terzo.

A fronte dell’accordo tra le parti, nel caso di superamento del limite, il cessionario/committente opera comunque in nome e per conto del cedente/prestatore, e la fattura deve recare l’annotazione che “la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo” a norma dell’articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Le specifiche tecniche prevedono che il committente predisponga una fattura elettronica (tipo documento TD01) riportando gli estremi dell’Asd (partita Iva e altri dati anagrafici) nella sezione “cedente/prestatore”, i suoi estremi nella sezione cessionario/committente, specificando che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore (nel campo 1.6 della fattura elettronica occorre scegliere “CC” in quanto emessa dal cessionario/committente).

Nulla cambia in termini di registrazione della fattura (che risulterà “attiva” per l’ASD e “passiva” per il suo cliente titolare di partita Iva). In tal senso la risposta alla Faq n. 88 pubblicata il 19 luglio 2019 sul sito dell’Agenzia delle entrate.

La riforma della legge fallimentare