Escursione turistica con voucher soggetta a fattura elettronica
di Marco PeiroloL’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 324 del 26.07.2019, ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi per le escursioni organizzate tramite un’agenzia di viaggio che rilascia ai clienti un voucher.
Il caso esaminato si riferisce ad una società, con volume d’affari superiore a 400.000 euro annui, che svolge attività di trasporto di persone e organizza anche tour alle isole della laguna veneta tramite una propria agenzia di viaggio. All’atto della presentazione dei voucher in precedenza emessi dall’agenzia, la società rilascia a quest’ultima una ricevuta/scontrino fiscale con l’indicazione di “corrispettivo non pagato”.
Alla luce delle modifiche riguardanti la certificazione fiscale dei corrispettivi, di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015, alla società è sorto il dubbio se sia ancora possibile emettere ricevute/scontrini fiscali non pagati alla presentazione dei voucher.
Il citato articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015 prevede, come regola generale, che tutti i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e quelle ad esse assimilate di cui all’articolo 22 D.P.R. n. 633/1972 – tra cui rientra anche, in base al n. 6-bis) del primo comma, l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi – memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri.
L’obbligo in questione decorre dal 1° gennaio 2020, ma è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui.
L’Agenzia ha, pertanto, chiarito che la società, avendo un volume d’affari superiore a tale limite monetario, per i tour alle isole della laguna veneta resi e venduti direttamente a coloro che non sono soggetti passivi IVA, dal 1° luglio 2019 deve procedere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi, rilasciando ai clienti il relativo documento commerciale avente le caratteristiche individuate dal D.M. 07.12.2016.
Riguardo ai tour effettuati dietro presentazione dei voucher emessi dall’agenzia di viaggio, occorre innanzi tutto ricordare che, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 141/2018, di recepimento della Direttiva 2016/1065/UE, la nozione di “buono-corrispettivo” è dettata dal novellato articolo 6-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972, per tale intendendosi “uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esse relative”.
Il trattamento ai fini dell’Iva delle operazioni associate ai voucher dipende dalle caratteristiche specifiche del buono, per cui si è reso necessario operare una distinzione tra due tipologie di buono, vale a dire il buono monouso e il buono multiuso, le cui nozioni sono contenute nel primo comma degli articoli 6-ter e 6-quater D.P.R. 633/1972.
Nello specifico, un buono-corrispettivo si considera:
- monouso, “se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono dà diritto”;
- multiuso, “se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto”.
Le due tipologie di buono sono disciplinate diversamente e, al riguardo, gli articoli 6-ter e 6-quater D.P.R. 633/1972 prevedono, rispettivamente:
- per i buoni monouso, che – sotto il profilo temporale – “ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione” (comma 2). Come, infatti, indicato nella Relazione illustrativa allo schema del D.Lgs. 141/2018, “ogni trasferimento del buono-corrispettivo monouso, compresa l’emissione, antecedente alla effettuazione della operazione stessa, è considerata come cessione dei beni o prestazione dei servizi essendo noti, già in tale momento, tutti gli elementi richiesti ai fini della documentazione dell’operazione (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione)”. La norma aggiunge che “la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo” (comma 3);
- per i buoni multiuso, che – sempre sotto l’aspetto temporale – “ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione” (comma 2), in quanto “la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 6 assumendo come pagamento l’accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi” (comma 3). Per completezza, è inoltre previsto che, “per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad imposta ai sensi del comma 3 e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell’imposta” (comma 4). In sostanza, precisa la Relazione illustrativa allo schema del D.Lgs. 141/2018, “tale impostazione garantisce che la totalità delle operazioni imponibili associate a un buono-corrispettivo multiuso – ossia la fornitura di un servizio di intermediazione (e simili) e la cessione di beni o la prestazione di servizi corrispondente – sia tassata in modo completo, neutrale e trasparente”.
Come rilevato dall’Agenzia, i voucher emessi dall’agenzia di viaggio non consentano di ottenere nessun altra prestazione di servizi o cessione di beni, per cui essi sono riconducibili alla categoria dei buoni monouso, per i quali l’articolo 6-ter, comma 3, D.P.R. 633/1972 prevede che “la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo”.
Di conseguenza, i tour effettuati dietro presentazione di voucher si considerano resi nei confronti dell’agenzia di viaggio che ha emesso il buono e sono, pertanto, oggetto di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI).