Ecobonus e sconti sugli acquisti: il provvedimento delle Entrate
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariL’esercizio dell’opzione per lo sconto praticato dal fornitore corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica e sisma bonus deve essere comunicato sia dall’avente diritto al beneficio sia da parte del fornitore.
È questo uno dei tanti aspetti contenuti nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio attuativo delle disposizioni contenute nell’articolo 10, commi 1 e 2, D.L. 34/2019, che consente ai soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, di uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore.
L’articolo 1 del citato provvedimento stabilisce che l’esercizio dell’opzione deve avvenire, da parte del soggetto fruitore della detrazione (ovvero da parte dell’amministratore di condominio per le spese sostenute sulle parti comuni dell’edificio), a pena di inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alle detrazioni.
Operativamente, deve essere inviata una comunicazione all’Agenzia delle entrate in via telematica (utilizzando le apposite funzionalità presenti nell’area riservata del sito dell’Agenzia), ovvero in forma cartacea inviandola all’Agenzia (anche via pec), in cui, oltre alle generalità del soggetto fruitore della detrazione, l’importo delle spese sostenute, nonché del relativo sconto (pari alla detrazione), devono essere indicati i dati catastali dell’immobile e l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo praticato.
L’articolo 2 del provvedimento precisa che lo sconto praticato dal fornitore è pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento.
Per il calcolo della detrazione si deve tener conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato (se vi sono più fornitori la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di loro).
In merito alle modalità di recupero dello sconto concesso, l’articolo 3 del provvedimento stabilisce che il fornitore che ha praticato lo sconto stesso lo recupera sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione con il modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione (ad esempio, se la comunicazione è stata inviata il 28 febbraio la prima data utile per recuperare il credito è il 10 marzo).
Tuttavia, prima di utilizzare in compensazione il credito, il fornitore deve (utilizzando le funzionalità telematiche del sito dell’Agenzia) confermare l’esercizio dell’opzione esercitata dall’avente diritto alla detrazione e attestare che ha concesso lo sconto.
Una volta avvenuta la predetta conferma, il fornitore può presentare il modello F24 per il recupero del credito utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia, pena il rifiuto del modello stesso.
Nel caso in cui la quota di credito non sia utilizzata per intero, l’eccedenza può essere riportata negli anni successivi ma non può mai essere chiesta a rimborso.
Infine, l’articolo 4 del provvedimento prevede che in alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi (anche indiretti, ma non alle banche ed intermediari), fermo restando che questi ultimi non potranno a loro volta cedere il credito.
Laddove il fornitore intenda cedere il credito, deve inviare una comunicazione telematica all’Agenzia (utilizzando le consuete funzionalità messe a disposizione sul sito dell’Agenzia), ed il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione stessa (anche quest’ultima da effettuare con le stesse funzionalità).