Le cause di esclusione dagli Isa precludono i benefici premiali
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariPer i soggetti che esercitano sia un’attività d’impresa che un’attività di lavoro autonomo l’accesso ai benefici premiali richiede un punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a 8 per una delle due attività esercitate, ferma restando l’inesistenza di cause di esclusione.
È questo uno dei numerosi chiarimenti che emergono dalla lettura della circolare 17/E/2019 pubblicata nei giorni scorsi in merito ai nuovi strumenti di affidabilità fiscale che, a partire dal 2018, sostituiscono gli studi di settore.
La circolare dedica ampio spazio alle diverse cause di esclusione previste, e nella parte finale contiene delle risposte a quesiti su temi specifici, alcuni dei quali assumono particolare interesse.
Più in particolare, è bene ricordare, in primo luogo, che la presenza di una causa di esclusione impedisce l’accesso ai benefici premiali, poiché gli stessi richiedono necessariamente l’applicazione dello strumento di affidabilità fiscale.
A tale proposito, la sussistenza di una causa di esclusione non richiede nemmeno la compilazione del modello, con l’unica eccezione dei cosiddetti “multiattività” (intendendosi per tali i soggetti che svolgono più attività ricadenti in Isa differenti, con ricavi derivanti dalle attività secondarie superiori al 30% dei ricavi complessivi), per i quali pur essendo richiesta la predetta compilazione è in ogni caso precluso l’accesso ai benefici premiali (in tale senso arriva la conferma da parte della circolare 17/E/2019).
Come anticipato, assume particolare interesse un quesito formulato nel documento di prassi dell’Agenzia in relazione alle condizioni richieste per l’accesso ai benefici premiali in capo a quei contribuenti che svolgono due attività (una d’impresa e l’altra di lavoro autonomo).
Nel quesito si ipotizzano le seguenti situazioni:
- per una delle due attività esercitate non risulta approvato alcun Isa (mentre per l’altra attività risulta approvato e non sussistono cause di esclusione);
- per una delle due attività, pur essendo approvato l’Isa, risulta applicabile una causa di esclusione (mentre per l’altra risulta approvato e non sussistono cause di esclusione);
- il contribuente presenta gli Isa ai soli fini di acquisizione dei dati (in quanto è un soggetto cd. “multiattività”).
Secondo l’Agenzia delle entrate, nel caso sub 1) il contribuente può accedere ai benefici premiali laddove, per l’attività per la quale applica gli Isa, abbia raggiunto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8, mentre nel caso sub 2) gli è precluso l’accesso si predetti benefici a prescindere dal livello di affidabilità raggiunto.
In buona sostanza, l’Agenzia ritiene che la presenza di una causa di esclusione per una delle due attività “condiziona” anche l’altra attività, nonostante per quest’ultima sia approvato e effettivamente applicato l’Isa.
Diversamente, nel caso sub 1) la presenza di un’attività per la quale non risulti approvato l’Isa non comporta alcuna conseguenza sulla possibilità di ottenere i benefici fiscali laddove per l’altra attività si ottenga un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8.
La conclusione cui perviene l’Agenzia è discutibile poiché, pur in presenza di un’attività per la quale il contribuente raggiunge un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8, non è sempre possibile fruire di alcun beneficio premiale, dovendosi verificare l’altra attività esercitata dal contribuente. Se per quest’ultima non risulta alcun Isa approvato non vi è alcuna conseguenza, mentre se sussiste una causa di esclusione quest’ultima influenza anche l’altra attività svolta dal contribuente.
Per quanto riguarda infine il caso sub 3), trattandosi, come già detto, di un soggetto multiattività, la compilazione del modello è richiesta ai soli fini di acquisizione dei dati ma il software non attribuisce alcun livello di affidabilità fiscale. Ne consegue che alcun beneficio premiale può essere fruito dal soggetto.