Isa: benefici premiali esclusi se il periodo dura meno di 12 mesi
di Luca CaramaschiDiversamente da quanto previsto nell’ambito della disciplina di studi di settore e parametri, le situazioni nelle quali si determina un periodo d’imposta di durata inferiore ai 12 mesi è sempre causa di esclusione dall’applicazione della disciplina degli indicatori sintetici di affidabilità (di seguito Isa).
Il principio viene chiaramente ribadito dall’Agenzia delle entrate nell’attesa circolare 17/E/2019, con la quale vengono fornite le prime indicazioni operative riguardanti l’applicazione di questo nuovo strumento di selezione delle posizioni dei contribuenti da sottoporre a controllo.
Come esplicitato nel paragrafo 1.10 della recente circolare esplicativa degli Isa, l’Agenzia ricorda che l’articolo 10, comma 4, lett. b), L. 146/1998 – relativo alla disciplina degli studi di settore – prevedeva che alcune cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore, quali l’inizio o la cessazione dell’attività nel corso del periodo di imposta, non rilevassero in caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituiva una mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.
Al contrario, come confermato anche nel successivo par. 4 della circolare 17/E/2019, ai fini Isa dette situazioni, richiamate senza eccezioni dal comma 6 dell’articolo 9-bis D.L. 50/2017, determinano sempre e in ogni caso una situazione di esclusione che va comunicata nel modello Redditi 2019 mediante indicazione dei codici “1” (inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta) e “2” (cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta).
Tale conclusione trae origine dalla formulazione del comma 18 dell’articolo 9-bis D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017, che, nell’ambito della disciplina Isa, dispone il rinvio alle disposizioni dettate in materia di studi di settore e parametri solo per fini diversi dall’attività di controllo.
Trattandosi di una previsione ritenuta rivolta alle attività di controllo (è sicuramente tale quella contemplata dall’articolo 10 L. 146/1998), l’Agenzia ne dichiara la non applicazione con riferimento alla disciplina degli Isa.
Sempre con riferimento ai casi in cui, per le più svariate ragioni, il periodo d’imposta del contribuente si interrompe e, quindi, presenta una durata inferiore ai 12 mesi, l’Agenzia fornisce, con il recente documento di prassi, utili indicazioni.
È il caso, ad esempio, di tutte quelle situazioni accumunate dalla circostanza di riguardare l’accadimento di eventi eccedenti l’ordinaria gestione dell’impresa, quali quelle di trasformazione, di scissione e fusione d’azienda, conferimento, cessione e liquidazione.
A queste ipotesi, la recente circolare 17/E/2019, con un rimando alla precedente circolare 31/E/2017 dettata in tema di studi di settore, richiama anche le situazioni di acquisto o affitto d’azienda, successione o donazione d’azienda, in quanto anch’esse riconducibili ad ipotesi di inizio o cessazione attività.
Detti ultimi chiarimenti paiono opportuni in quanto, con riferimento ai benefici premiali previsti dall’articolo9-bis, comma 11, D.L. 50/2017, per la cui fruizione il provvedimento direttoriale del 10.05.2019 ha dettato i livelli di affidabilità, vi era la necessità di precisare se gli stessi fossero applicabili anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie effettuate nel corso dell’annualità o nei casi di periodi di imposta inferiori a dodici mesi per inizio o cessazione.
Sul punto l’Agenzia ribadisce che, non essendo il contribuente tenuto a presentare il relativo modello e, quindi, non trovando applicazione la disciplina degli Isa, non si realizzano i presupposti per il riconoscimento dei benefici premiali previsti dal richiamato regime.
I benefici premiali con i relativi livelli di affidabilità
Beneficio premiale | Livello di affidabilità |
a) esonero da apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per importi non superiori a € 50.000 annui relativamente all’Iva e non superiori a € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap | almeno
pari a 8 |
b) esonero da apposizione visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a € 50.000 annui | almeno
pari a 8 |
c) esclusione da applicazione disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 L. 724/1994 (test di operatività) e comma 36-decies articolo 2 D.L. 138/2011 conv. nella L. 148/2011 (perdita sistematica) |
almeno pari a 9 |
d) esclusione da accertamenti basati su presunzioni semplici di cui articolo 39 comma 1, lett. d), secondo periodo, D.P.R. 600/1973 e articolo 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. 633/1972 | almeno
pari a 8,5 |
e) anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti da articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972 |
almeno pari a 8 |
f) esclusione da determinazione sintetica reddito di cui articolo 38 D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato | almeno
pari a 9 |