Isa: benefici premiali Iva preclusi per il 2019
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariPer i contribuenti soggetti ai nuovi Isa dal 2018 con livello di affidabilità fiscale pari a 8 i benefici premiali previsti ai fini Iva non sono fruibili per le richieste di compensazione e/o rimborso del credito Iva presentate nel 2019.
Lo conferma la circolare 17/E/2019, in continuità con quanto previsto nel precedente Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 10.05.2019 con cui l’Agenzia delle entrate ha individuato i differenti livelli di affidabilità fiscale ai quali corrispondono i diversi benefici premiali.
Ai fini Iva, il raggiungimento di un livello di affidabilità almeno pari a 8 consente di ottenere due benefici:
- compensazione orizzontale “libera” (senza visto di conformità) del credito Iva (annuale o trimestrale) fino ad euro 50.000 annui (di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. a, D.L. 50/2017);
- rimborso del credito Iva annuale o trimestrale “libero” (senza visto di conformità o senza prestazione di garanzia fideiussoria) fino ad euro 50.000 annui (di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. b, D.L. 50/2017).
Già nel citato provvedimento dell’Agenzia del 10.05.2019 sono state fornite importanti precisazioni in merito alla “tempistica” con cui fruire dei descritti vantaggi premiali Iva, tenendo conto che la dichiarazione Iva dell’anno 2018 è già stata presentata dai soggetti interessati poiché il termine scadeva lo scorso 30 aprile 2019.
Pertanto, i contribuenti che nel periodo d’imposta 2018 (modello Redditi 2019) raggiungeranno un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 (anche per adeguamento) potranno fruire dei benefici Iva solamente a partire dal 2020.
Infatti, il credito Iva interessato dai descritti vantaggi premiali non è quello riferito all’anno 2018 (inserito nella dichiarazione Iva 2019), bensì quello dell’anno 2019 (risultante dal modello Iva 2020) o quello dei primi tre trimestri del 2020.
Più precisamente, la circolare 17/E/2019 chiarisce che le compensazioni (ed i rimborsi) che possono fruire del beneficio sono riferite alle istanze presentate nel corso del 2020.
È pertanto confermato, laddove ve ne fosse stata la necessità, che nessun beneficio è fruibile in relazione alle istanze di compensazione e rimborso presentate fino al 31 dicembre 2019 (ci si riferisce nello specifico al modello TR da presentarsi per il terzo trimestre 2019).
La soluzione individuata nel provvedimento, e confermata dalla circolare 17/E/2019, se da un lato è inevitabile, in quanto il credito Iva del 2018 è già stato “gestito” (in termini di compensazione o di rimborso), dall’altro crea alcune “distonie” poiché potrebbe accadere che un soggetto “affidabile” per il 2018 (con punteggio almeno pari a 8), ma non per il 2019 (con punteggio raggiunto inferiore a 8), proceda alla compensazione (o al rimborso) libera del credito Iva maturato (fino ad euro 50.000) proprio per l’anno in cui il punteggio raggiunto è inferiore al minimo previsto.
Altro aspetto da evidenziare riguarda gli importi per i quali è possibile fruire di benefici, poiché sebbene le soglie individuate sono dello stesso importo (50.000 per compensazione e rimborso), è del tutto evidente che i vantaggi sono più appetibili in relazione alle richieste di compensazione.
Per queste ultime, infatti, si passa da un limite di euro 5.000 ad un limite di euro 50.000 entro il quale la compensazione non richiede l’apposizione del visto di conformità, mentre per quanto riguarda i rimborsi dei crediti Iva la disciplina ordinaria già prevede una soglia massima di rimborso “libero” pari ad euro 30.000, con conseguente minor vantaggio collegato all’affidabilità fiscale.
Tuttavia, essendo in ogni caso richiesto lo stesso livello di affidabilità fiscale, sarà poi il singolo contribuente a scegliere di gestire al meglio i benefici Iva ottenuti.