9 Agosto 2019

Forfettario: l’attività verso la Srl potrebbe configurare un controllo di fatto

di Alessandro Bonuzzi
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Con la risposta all’istanza di interpello n. 334 di ieri, l’Agenzia delle entrate fornisce l’ennesimo parere sulla possibilità di applicare il regime forfettario, così come rinnovato dalla Legge di Stabilità 2019.

Nel caso oggetto di analisi l’interpellante è socio di capitale, nella misura di 1/3, al pari degli altri 2 soci, in una Srl che svolge, tra l’altro, attività di consulenza in campo assicurativo in merito alla liquidazione dei danni da infortunio con esclusione delle attività peritali, con codice Ateco dichiarato 66.21.00, compreso nella sezione K.

Il contribuente intenderebbe avviare l’attività di procacciatore d’affari con codice Ateco dichiarato 46.19.02, compreso nella sezione G, usufruendo, appunto, del regime forfettario.

Il contribuente precisa altresì che:

  • prevede di svolgere la nuova attività anche a favore della Srl partecipata, in misura comunque non superiore al 50% dell’intero fatturato annuo;
  • la nuova attività risulterebbe propedeutica e complementare all’attività svolta dalla Srl partecipata;
  • non esistono patti parasociali tra i soci, rilevando, quindi, ai fini delle decisioni assembleari, il peso di ciascun socio nel capitale sociale;
  • non ci sono rapporti di parentela tra i soci.

Informazioni queste da ritenere necessarie per la formulazione del giudizio del Fisco, atteso che, va ricordato, a seguito delle novità introdotte dall’ultima Legge di Bilancio, non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente Srl, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Affinché operi la causa ostativa, dunque, è necessaria la compresenza:

  1. del controllo diretto o indiretto di Srl e
  2. dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Per la definizione di controllo occorre rifarsi all’articolo 2359 cod. civ., secondo cui sono considerate società controllate:

  1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  3. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa”.

Ai fini della verifica della sussistenza del controllo indiretto, si devono computare anche i voti spettanti a persona interposta tra cui i familiari di cui all’articolo 5, comma 5, Tuir.

Nel caso prospettato, quindi, sembrerebbe non sussistere alcun controllo di diritto né influenza dominante del socio istante sulla società.

Tuttavia, afferma l’Agenzia nella Risposta di ieri, atteso “che potrebbero essere presenti nell’anno rapporti economici tra lo stesso e la società di cui è socio di cui si tratta (in particolare, prospetta di fatturare una percentuale che potrebbe essere fino al 50% dell’intero fatturato annuo) … non è da escludere che nel caso in esame possa essere integrato il controllo di fatto, qualora l’istante ponga in essere il comportamento prospettato, circostanza comunque che richiede un esame fattuale che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello”.

In sostanza, a parere del Fisco, se l’attività del socio forfettario è svolta per cospicua parte verso la Srl partecipata, può configurarsi il controllo di fatto.

Per quanto riguarda la condizione relativa alla riconducibilità delle attività, l’Agenzia fornisce, invece, un chiarimento da apprezzare, poiché afferma che, se l’attività svolta dall’interpellante e dalla società sono effettivamente corrispondenti a quelle formalmente dichiarate nei codici Ateco individuati, non può ritenersi verificata la causa ostativa.

Ciò ancorché, come ammesso dal contribuente, l’attività del socio risulterà propedeutica e complementare all’attività svolta dalla Srl partecipata. Assume dunque rilevanza il fatto che i codici Ateco prescelti siano riconducibili a sezioni diverse (si veda la circolare AdE 9/E/2019).

Se così fosse, quindi, il socio non solo può aderire al regime forfetario nel 2019, anno in cui deve essere valutata la presenza della causa ostativa, ma potrà comunque permanervi nel 2020.

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