9 Agosto 2019

Linee guida sui controlli: la circolare dell’Agenzia delle entrate

di Euroconference Centro Studi Tributari
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È stata emanata nella giornata di ieri, 8 agosto, la circolare 19/E/2019 avente ad oggetto “Indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale e sull’attività relativa alla consulenza, al contenzioso e alla tutela del credito erariale”.

Nella circolare si recepiscono alcune rilevanti novità, come, ad esempio, quelle in materia di fatturazione elettronica ed estensione del regime forfettario.

Con riferimento al primo aspetto, nel documento di prassi si evidenzia che “Con la disponibilità dei dati in tempo reale, occorre modificare anche le modalità di programmazione ed esecuzione di alcune tipologie di controllo, affiancando ai tradizionali controlli successivi alla presentazione delle dichiarazioni, attività finalizzate a intercettare sul nascere potenziali fenomeni evasivi e di frode fiscale, attraverso l’immediato riscontro delle anomalie emergenti dall’incrocio delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria”.

Grazie alla nuova fattura elettronica si potranno infatti confrontare gli importi delle cessioni derivanti dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi con quanto riportato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva e successivamente con la stessa dichiarazione Iva, ovvero analizzare le relazioni tra clienti e fornitori residenti ed i rapporti commerciali con l’estero.

Rilevante, nell’ambito delle nuove attività di controllo, è poi l’intervenuta estensione dei soggetti che possono beneficiare del regime forfettario: ciò rende necessario predisporre una serie di controlli finalizzati a evitare che possano accedere illegittimamente al regime soggetti che non posseggono i requisiti prescritti dalla legge.

L’attività di analisi e selezione, tuttavia, non riguarderà soltanto i contribuenti che hanno adottato il regime forfettario nell’anno 2019 per la prima volta, ma anche coloro che, anche negli anni passati, avevano beneficiato di tale regime di favore.

Con riferimento, invece, alle altre imprese di minori dimensioni, la selezione si indirizzerà prioritariamente nei confronti di soggetti che sottofatturano le prestazioni attive o portano in detrazione costi non inerenti l’attività esercitata.

La circolare 19/E/2019 individua quindi, a mero titolo di esempio, i seguenti indicatori di rischio:

  • presenza di crediti Iva in apparenza non giustificabili in base ai dati economici, ovvero ai regimi normativi vigenti (ad esempio aliquote differenziate tra acquisto e vendita);
  • effettuazione di acquisti da soggetti che omettono la presentazione delle relative dichiarazioni fiscali e del modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva”;
  • presenza di un elevato importo dei costi c.d. “residuali”;
  • acquisti effettuati da controparti che dichiarano l’esercizio di attività rientranti in codici Ateco c.d. residuali (ad esempio i codici che terminano con la dicitura n.c.a.);
  • presenza di bassa redditività anche a fronte di ricavi costanti o in crescita nel tempo.
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