Perdite su crediti: periodo di competenza
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariAi fini della determinazione del reddito d’impresa dei soggetti diversi da banche, altre società finanziarie e imprese di assicurazione, il trattamento fiscale degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti divenuta “definitiva”(c.d. perdite su crediti) risulta disciplinato dall’articolo 101, comma 5, Tuir, secondo cui le perdite su crediti sono deducibili dal reddito d’impresa (senza limiti e con meccanismo analitico) qualora risultino da elementi certi e precisi.
La sussistenza dei citati elementi certi e precisi – che deve essere generalmente dimostrata dal contribuente – è comunque presunta in casi tassativamente previsti dalla legge, quali:
- l’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali (perdite da crediti esistenti, ma da valutarsi come inesigibili a causa dello stato giuridico del debitore);
- il credito è di modesta entità e siano decorsi almeno sei mesi dal termine previsto per il pagamento dello stesso (perdite da crediti esistenti, ma da valutarsi come inesigibili a causa delle caratteristiche intrinseche del credito);
- la prescrizione o cancellazione dal bilancio del credito in applicazione dei principi contabili (perdite “di natura realizzativa”, in quanto connesse ad eventi che fanno venire meno l’esistenza del credito).
Con la risposta all’interpello n. 12 del 21.09.2018 è stato esaminato il caso di una società esercente attività d’impresa in contabilità ordinaria che, nel periodo d’imposta 2017, individuava e correggeva un errore contabile relativo all’imputazione di una perdita su crediti per la fornitura di beni merce (effettuata nel biennio 2007-2008), mediante la chiusura della voce “credito verso Cliente” e imputazione della posta negativa di patrimonio netto, in conformità al principio contabile Oic 29.
Posto che il debitore era stato ammesso alla procedura di concordato preventivo nel 2008, con dichiarazione esecutiva resa dal Giudice Delegato nel 2013, la società istante chiedeva se poteva comunque presentare una dichiarazione integrativa per dedurre dal reddito d’impresa del 2013 la perdita sul credito, ritenendo che gli elementi di certezza e precisione, posti a presidio della possibile deduzione fiscale di tale componente reddituale, si sarebbero concretizzati nel 2013, anno in cui il Giudice Delegato aveva autorizzato il pagamento finale dei debiti.
In buona sostanza, i dubbi della società istante erano due:
- il primo, relativo all’individuazione del corretto periodo di competenza fiscale della perdita su crediti;
- il secondo, riguardante la possibilità di “sanare” l’errore derivante dalla mancata deduzione del componente negativo nel corretto periodo d’imposta, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa “a favore”, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998.
Focalizzando l’attenzione solo sul primo aspetto, nella risposta resa all’istanza di interpello n. 12/2018, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la competenza fiscale della perdita su crediti decorre dalla data di apertura della procedura e sino al momento in cui il credito deve essere cancellato dal bilancio.
In particolare, è stato affermato che, nel caso oggetto di interpello, il corretto periodo temporale di competenza della perdita su crediti è compreso tra la data di apertura della procedura di concordato preventivo (avvenuta nel 2008) e l’esercizio in cui sarebbe dovuta avvenire la cancellazione in bilancio del credito medesimo che, coerentemente con quanto indicato dal contribuente istante, sarebbe coinciso con l’esercizio 2013, ovvero con l’anno in cui il Giudice Delegato della procedura ha autorizzato i pagamenti finali dei debiti, dando atto che il residuo attivo non consentiva ulteriori riparti.