Prescrizione quinquennale per i tributi locali
di Angelo GinexIl termine di prescrizione maturato dopo la notifica della cartella non opposta dal contribuente e relativa a tributi locali è quinquennale, atteso che la definitività data dall’omessa impugnazione non determina un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduce all’applicazione dell’actio iudicati di cui all’articolo 2953 cod. civ., che decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20956 del 06.08.2019.
La fattispecie in esame prende le mosse dall’impugnazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma di un’intimazione di pagamento per ICI, notificata il 28.03.2014, relativa agli anni d’imposta dal 2000 al 2003 e la cartella di pagamento presupposta, assumendo, tra gli altri motivi, il difetto di notifica e la prescrizione del credito.
I giudici di prime cure rigettavano il ricorso del contribuente e, a seguito di appello, tale decisione veniva confermata anche dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale assumeva la regolarità della notifica della cartella e l’applicazione del termine di prescrizione decennale dell’imposta comunale sugli immobili.
Pertanto, il contribuente proponeva ricorso in Cassazione, lamentando, inter alia, la violazione dell’articolo 11 D.Lgs. 504/1992, nonché la falsa applicazione degli articoli 2948 e 2953 cod. civ., in riferimento all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., atteso che i giudici del merito avrebbero erroneamente interpretato gli articoli 2953 e 2948 cod. civ. e l’articolo 11 D.Lgs. 504/1992, ritenendo non decorso il termine di prescrizione, con la conseguenza che il tributo si sarebbe prescritto, essendo decorsi più di cinque anni dalla notifica della cartella avvenuta in data 14.03.2008, a quella della notifica dell’intimazione di pagamento, avvenuta in data 28.03.2014.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha affermato tout court che il giudice di seconde cure ha ritenuto erroneamente che il credito per la riscossione dell’imposta, a seguito di accertamento ormai divenuto definitivo per mancata impugnazione della cartella di pagamento, sia soggetto non al termine di prescrizione quinquennale previsto per il tributo, bensì al termine di prescrizione decennale di cui all’articolo 2946 cod. civ., e che l’intimazione ad adempiere sarebbe stata notificata tempestivamente.
Ciò, sulla base di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 23397/2016, secondo cui: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’articolo 2953 c.c., che si applica con riguardo a tutti gli atti, in ogni modo denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’articolo 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
Ergo, considerato che la notifica della cartella di pagamento per il recupero dell’imposta comunale sugli immobili, relativa alle annualità dal 2000 al 2003, è stata eseguita in data 14.03.2008 e la notifica dell’intimazione di pagamento è avvenuta in data 28.03.2014, appare evidente come il giudice del merito non si sia attenuto ai principi sopra esposti, in quanto, una volta verificato che l’intimazione ad adempiere è stata notificata trascorsi più di cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale, cui il contribuente ha prestato acquiescenza lasciando scadere il termine concesso per l’opposizione, avrebbe dovuto applicare il termine di prescrizione più breve (quello quinquennale) previsto per il debito tributario sottostante la cartella di pagamento.
Sulla base di tali ragioni, i giudici di vertice hanno cassato la sentenza impugnata senza rinvio in quanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex articolo 384 c.p.c. la causa è stata decisa nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.