10 Settembre 2019

Isa: ultimi chiarimenti dall’Agenzia delle entrate

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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A pochi giorni dalla scadenza dei termini (prorogati) per il versamento delle imposte, l’Agenzia delle entrate torna a fornire ulteriori chiarimenti sui nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale con la circolare 20/E/2019, la quale raccoglie le risposte fornite in occasione di incontri e convegni che si sono svolti nei mesi di giugno e luglio 2019.

Di seguito si riportano, in sintesi e in forma tabellare, alcune risposte ritenute particolarmente significative, rinviando ai prossimi approfondimenti un’analisi più dettagliata.

Società di persone e attività del socio
DOMANDA RISPOSTA
Con riferimento all’indicatore “Analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti” come evitare anomalie se, nella società di persone, non tutti i soci amministratori prestano la loro attività in modo continuativo?

Nelle società di persone si ipotizza che l’apporto lavorativo di ciascun socio sia continuativo e prevalente.

Pertanto, nel caso in cui singoli soci amministratori apportino una quota limitata di lavoro all’interno dell’impresa, si rende necessario evidenziare tale situazione nell’apposito “Campo annotazioni”.

Errata indicazione anno di inizio attività
DOMANDA RISPOSTA
L’errata indicazione dell’anno di inizio attività può far scattare un indicatore di anomalia, e, quindi, può far abbassare sensibilmente il grado di affidabilità fiscale del contribuente?

, in alcuni casi l’anno di inizio attività risultante in “Anagrafe tributaria” viene utilizzato, in fase di applicazione degli Isa, come indicatore di anomalia dell’analogo dato dichiarato dal contribuente nel frontespizio del modello Isa.

Per alcuni Isa, infatti, l’anno di inizio attività risultante in “Anagrafe tributaria” fa riferimento a una variabile (Età professionale) direttamente rilevante per la stima dei compensi per addetto e/o del valore aggiunto per addetto.

Esempio:

Un contribuente presenta tutti indicatori di affidabilità pari a 10, ma ha indicato nel modello Isa un anno di inizio attività diverso da quello presente in “Anagrafe tributaria”.

In questo caso l’indicatore di anomalia “Corrispondenza dell’anno di inizio attività con i dati in Anagrafe tributaria” assume punteggio pari a 1.

L’Indice Sintetico di Affidabilità, calcolato come media dei 4 indicatori elementari, assumerà quindi valore pari a 7,5 [(10+10+10+1)/4].

Correzione dei dati precalcolati errati
DOMANDA RISPOSTA
Se un punteggio particolarmente basso è frutto di un errore nei dati precalcolati, è possibile correggere l’errore?

Se emergono criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, il contribuente, dopo aver effettuato la verifica dei dati precalcolati, può modificarli e calcolare nuovamente il proprio Isa con i dati modificati.

Non tutte le variabili precalcolate sono però modificabili; non è, infatti, possibile modificare il valore delle seguenti variabili:

  • Numero di periodi d’imposta in cui è stato presentato un modello degli studi di settore e/o dei parametri nei sette periodi d’imposta precedenti”;
  • Media di alcune variabili dichiarate dal contribuente con riferimento ai sette periodi d’imposta precedenti”;
  • Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi”;
  • Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto”.

Con riferimento ai dati non modificabili forniti dall’Agenzia, il contribuente che rilevi disallineamenti potrà fornire elementi esplicativi compilando le “Note aggiuntive”.

Dati precalcolati incompleti o diversi da quelli risultati dalle precedenti dichiarazioni
DOMANDA RISPOSTA

Perché spesso il dato relativo al reddito dei periodi d’imposta precedenti non coincide con quello dichiarato dal contribuente?

Perché i dati precalcolati rilasciati dall’Agenzia delle entrate sono in alcuni casi incompleti?

Con riferimento al primo quesito proposto (e per quanto riguarda tutte le questioni afferenti la metodologia per il calcolo delle variabili precalcolate) l’Agenzia delle entrate rimanda ai chiarimenti offerti dal D.M. 09.08.2019.

Per quanto riguarda, invece, i dati incompleti, l’Agenzia delle entrate ricorda che i dati precalcolati sono presenti solo se tali variabili risultano utilizzate dallo specifico Isa.

L’assenza del dato potrebbe verificarsi anche in relazione alle variabili precompilate utilizzate da tutti gli Isa, qualora il contribuente, sulla base dei dati degli studi di settore e dei parametri applicati negli 8 periodi di imposta precedenti a quello di applicazione, non possa utilizzare una posizione Isa completa, ma solo la posizione Isa residuale.

Si ricorda, a tal proposito, che, sulla base dei dati disponibili, l’Agenzia delle entrate elabora:

  • una o più posizioni Isa complete, corredate anche con i dati precalcolati per singola posizione Isa;
  • due posizioni Isa residuali, una per l’attività di impresa e una per l’attività di lavoro autonomo, senza riferimento ad uno specifico codice Isa e senza dati precalcolati per singola posizione Isa.
Regime premiale e compensazione
DOMANDA RISPOSTA
In presenza di punteggio almeno pari a 8 è possibile compensare i crediti Irpef e Irap fino a 20.000 euro dalla data di presentazione della dichiarazione o dal 1° gennaio 2019? Il credito può essere utilizzato in compensazione già a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta nel quale è maturato; non è necessario presentare prima il modello Isa.
Regime premiale e dichiarazione integrativa
DOMANDA RISPOSTA

In presenza di un punteggio almeno pari a 8 un contribuente presenta la dichiarazione senza visto di conformità e compensa il credito beneficiando delle disposizioni premiali.

Si accorge poi di un errore nella compilazione del modello Isa, il quale, abbassando il grado di affidabilità fiscale ad un valore inferiore a 8, avrebbe reso necessaria l’apposizione del visto di conformità.

Cosa deve fare?

Se il punteggio ottenuto è l’effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio.

Pertanto, in questo caso, l’utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore ad euro 5.000 senza visto di conformità, comporta, nei confronti del contribuente, l’applicazione della sanzione prevista nel caso di omesso versamento (pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione), oltre al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati.

Indicatori elementari non “sensibili” agli incrementi dei componenti positivi
DOMANDA RISPOSTA
Perché con riferimento ad alcuni indicatori elementari non compaiano nel software gli importi relativi ad ulteriori componenti positivi da indicare per migliorare il profilo di affidabilità?

Alcuni indicatori elementari hanno la finalità di evidenziare al contribuente errori di compilazione o anomalie economiche, allo scopo di favorirne la correzione, e non sono quindi “sensibili” ad eventuali incrementi dei componenti positivi.

In questo caso, se non vengono corretti i dati rilevati come anomali, il punteggio dello specifico indicatore non migliora (anche indicando ulteriori componenti positivi) e quello finale dell’Isa, che, come noto, è una media dei punteggi dei singoli indicatori, ne risulta condizionato.

Rientrano tra gli indicatori “non sensibili” agli ulteriori componenti positivi gli indicatori “Durata e decumulo delle scorte” e “Incidenza dei costi residuali di gestione”.

Costi residuali di gestione
DOMANDA RISPOSTA

Come funziona l’indicatore “Incidenza dei costi residuali di gestione”?

Perché è influenzato dai costi riconducibili ad imposte e tasse?

L’indicatore in oggetto verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una plausibile componente residuale di costo rispetto ai costi totali di gestione.

L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione e i costi totali.

Più precisamente, dai costi residuali sono detratti alcuni costi, comunque riconducibili agli oneri diversi di gestione, ma che potrebbero impattare sul calcolo dell’indicatore: tra i costi detratti, tuttavia, non figurano quelli per imposte e tasse.

Gli oneri per imposte e tasse devono essere comunque indicati nel campo 9 del rigo F23, al fine di poterne tenere conto nelle successive evoluzioni degli Isa, in modo da migliorare e perfezionare lo strumento.

Rientrano tra gli oneri per imposte e tasse i seguenti componenti:

  • 10% dell’Irap versata nel periodo d’imposta;
  • l’ammontare dell’Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, versata nel periodo d’imposta;
  • 20% dell’Imu;
  • altre imposte e tasse deducibili ai sensi dell’articolo 99, comma 1, Tuir (es. marche da bollo, tasse e tributi comunali afferenti agli immobili strumentali, ecc.).

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