Contratti collettivi di II livello: deposito telematico dal 15 settembre
di Debora ReverberiIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 2761/2019 del 29.07.2019, ha esteso l’obbligo di deposito in modalità telematica, già previsto ai sensi dell’articolo 14 D.Lgs. 151/2015 per l’accesso ad agevolazioni contributive, fiscali o di altra natura, a tutti i contratti collettivi di II livello, siano essi aziendali o territoriali.
Il suddetto obbligo entra in vigore a decorrere dal 15.09.2019 imponendo l’utilizzo esclusivo della procedura telematica di deposito, oggetto di recente semplificazione, e vietando il ricorso alla modalità di deposito tramite inoltro dei contratti a mezzo Pec alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La procedura telematica si basa sull’applicativo informatico realizzato ed implementato nel 2016, con obbligo di utilizzo originariamente confinato al deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali che prevedessero le seguenti agevolazioni:
- i premi di risultato e welfare aziendale, in cui il regolare deposito del contratto è necessario entro 30 giorni dalla sottoscrizione per poter usufruire delle misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali introdotte all’articolo 1, commi 182–190, Legge 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);
- le misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, in cui il deposito telematico era necessario ai fini della decontribuzione prevista dall’articolo 25, D.Lgs. 80/2015 introdotta in via sperimentale per i soli contratti aziendali sottoscritti dal 01.01.2017 al 31.08.2018;
- il credito d’imposta formazione 4.0, in relazione al quale il deposito telematico dei contratti collettivi aziendali o territoriali rappresenta una condizione di ammissibilità al beneficio.
In tutti gli altri casi, considerata la fase di avvio della funzionalità informatica, il contratto poteva essere depositato telematicamente utilizzando gli indirizzi Pec delle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, come specificato nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4274/2016 del 22.07.2016.
A decorrere dal 17.07.2019 è in vigore una nuova versione semplificata della procedura telematica di deposito dei contratti collettivi.
Le novità riguardano:
- la possibilità di utilizzare l’applicativo anche per depositare i contratti di I livello;
- una semplificazione procedurale, onde consentire il deposito telematico del contratto con l’indicazione successiva (ove prevista) della tipologia di agevolazione e dunque immediata applicazione a norme agevolative via via emanate nel tempo e maggiore accessibilità agli uffici interessati per finalità gestionali e di monitoraggio della misura.
La procedura telematica nella versione aggiornata prevede due fasi.
Nella prima fase si procede all’inserimento delle seguenti informazioni di base e al caricamento del file in formato pdf:
- dati del datore di lavoro o dell’associazione di categoria che effettua il deposito;
- tipologia del contratto in deposito;
- data di sottoscrizione del contratto;
- periodo di validità del contratto.
Non è dunque più necessario selezionare preventivamente la funzionalità per la quale si intende effettuare il deposito online.
Nella seconda fase è prevista la possibilità di specificare l’agevolazione per cui si intende effettuare il deposito telematico e il sistema potrà richiedere l’aggiunta di dati specifici; qualora la motivazione che rende necessario il deposito esuli dalle fattispecie previste, l’utente potrà compilare il campo testuale “Altro” aggiungendo ulteriori informazioni.
Si evidenzia, fra le misure agevolative che prevedono l’obbligo di deposito telematico del contratto collettivo, il credito d’imposta formazione 4.0 introdotto dall’articolo 1, commi 46–56, Legge 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) come misura inquadrabile tra le agevolazioni del “Piano Nazionale Impresa 4.0” volta a favorire i processi di innovazione tecnologica e digitale delle aziende tramite valorizzazione della risorsa capitale umano.
L’incentivo è stato prorogato con modificazioni dall’articolo 1, commi 78–81, L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018.
L’impegno formale dell’impresa ad investire nella formazione 4.0 dei propri dipendenti, da esplicitarsi tramite deposito telematico del contratto collettivo presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, rappresenta una specifica condizione di ammissibilità al beneficio prevista all’articolo 3, comma 3, D.M. 04.05.2018.
L’assolvimento del requisito formale tramite la procedura di deposito telematico sopra descritta può avvenire, come chiarito dalla Circolare direttoriale Mise n. 412088 del 3.12.2018:
- successivamente allo svolgimento delle attività formative;
- entro la fine del periodo d’imposta di effettuazione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 79 del 20.03.2019, il deposito del contratto non incide sull’individuazione del dies a quo per la determinazione delle spese ammissibili, restando impregiudicata la possibilità di agevolare l’attività formativa svolta antecedentemente alla data di deposito del contratto e non rendendosi necessario un ragguaglio ad anno del credito d’imposta.