Ritenuta in uscita sugli interessi: possibile esenzione
di Fabio LanduzziLa risoluzione 76/E/2019 fornisce un interessante chiarimento affrontando un caso specifico di applicazione dell’articolo 26, comma 5-bis, D.P.R. 600/1973, in tema di esenzione dalla ritenuta sugli interessi corrisposti da un’impresa residente (che, nel caso specifico, svolge funzione di holding di partecipazione non finanziaria) ad un fondo di diritto inglese a fronte di un finanziamento a medio-lungo termine erogato dal fondo alla società residente.
La risoluzione in commento affronta la complessa materia punto per punto, fornendo indicazioni di rilievo:
- in primo luogo, viene ribadito il principio per cui l’esenzione da ritenuta in oggetto presuppone sempre l’ottemperanza alle disposizioni che regolano la materia creditizia, ovvero le norme del Tub riferite alla erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico vigenti per gli omologhi soggetti residenti; ciò, allo scopo di non creare uno svantaggio competitivo per gli operatori nazionali. Quindi, l’esenzione disposta dal comma 5-bis si può applicare al finanziamento concesso al di fuori di attività bancaria proprio perché non svolta nei confronti del pubblico;
- fra i soggetti che possono fruire dell’esenzione dalla ritenuta sono inclusi gli “investitori istituzionali esteri” che, stando alle indicazioni della circolare n. 23/E/2002, sono quei soggetti che hanno per oggetto l’effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi. Per beneficiare dell’esenzione, gli investitori istituzionali esteri devono essere soggetti a forme di vigilanza nello Stato estero in cui sono residenti il quale deve essere uno Stato che consente un adeguato scambio di informazioni (c.d. “Stati white list”). Infatti, se è vero che la ratio della norma è quella di favorire l’accesso al credito delle imprese italiane, dall’altra parte essa non deve però avere l’effetto ingiustificato di penalizzare gli operatori del credito ivi residenti;
- sotto il profilo oggettivo, l’esenzione da ritenuta presuppone che:
- si tratti di un finanziamento erogato a soggetti residenti che svolgono attività d’impresa. Non osta a tale fine che il mutuatario svolga, come nel caso di specie, attività di holding di partecipazione;
- il finanziamento sia a medio – lungo termine, ossia superiore a 18 mesi; a tale riguardo, la risoluzione richiama un arresto della Corte di cassazione, sentenza n. 7651/2018, in cui si esclude a questo fine che possa qualificarsi a medio – lungo termine un finanziamento in cui l’erogante ha facoltà di recedere unilateralmente senza preavviso prima dei 18 mesi.
Applicando questi principi al caso rappresentato nell’interpello, la risoluzione conclude riconoscendo che:
- il fondo inglese può essere qualificato, ai fini che qui interessano, come investitore istituzionale estero nel presupposto che esso ha natura di Oicr estero, residente in uno Stato white list e la cui società di gestione è soggetta a vigilanza secondo le disposizioni regolamentari dello Stato di sua residenza;
- il finanziamento non è erogato nei confronti del pubblico ma a favore di una società controllata;
- il finanziamento è a medio – lungo termine;
perciò sugli interessi corrisposti dalla holding residente potrà trovare applicazione l’esenzione dalla applicazione della ritenuta ai sensi dell’articolo 26, comma 5-bis, D.P.R. 600/1973.