16 Settembre 2019

Eventuali istanze del contribuente non precludono l’impugnazione della cartella non notificata

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

Con sentenza n. 19704/2015 le Sezioni Unite hanno affermato che: “il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione”.

Tale pronuncia ha generato una crescita esponenziale del contenzioso fondato sull’asserita omessa notifica della cartella impugnata.

In estrema sintesi, il contribuente chiede all’Agente della riscossione di conoscere la propria situazione debitoria e, sulla base degli estratti di ruolo che gli vengono consegnati, impugna eventuali cartelle non notificate e/o i relativi ruoli, contestandone la nullità per inesistenza giuridica del procedimento di notificazione, per intervenuta prescrizione, ecc.

Tra le varie difese prospettate dall’Agente della riscossione, chiaramente nelle ipotesi in ciò è possibile, vi è quella secondo la quale il ricorso proposto dal contribuente sarebbe tardivo per avvenuto decorso del termine di 60 giorni, in quanto la conoscenza della cartella di cui questi asserisce l’omessa notifica sarebbe intervenuta al momento del precedente estratto di ruolo sulla base del quale ha poi presentato l’istanza di sgravio.

Ancorché i giudici di merito, incomprensibilmente, si ostinino a condividere tale assunto, esso è totalmente infondato in quanto, come facilmente desumibile dalla citata sentenza n. 19704/2015, gli atti tributari, avendo natura recettizia, vengono a giuridica esistenza solo a seguito della “valida” notificazione al contribuente, essa sola costituente manifestazione dell’esercizio della funzione impositiva.

Conseguentemente, ai fini del decorso del termine di impugnazione è inapplicabile l’istituto della “piena conoscenza”, essendo l’inammissibilità dell’utilizzo di strumenti alternativi o surrogatori (ad esempio, istanza di adesione, rateizzazione, sgravio, ecc.) al fine di provocare aliunde l’effetto di conoscenza una delle più rilevanti conseguenze connesse alla natura recettizia dell’atto, onde l’omessa comunicazione, nei modi di legge, dell’atto tributario comporta il mancato decorso dei termini di impugnazione e impedisce che questo diventi inoppugnabile, con pregiudizio per la stabilità dei relativi effetti.

Detto in altri termini, la natura recettizia, siccome negativamente incidente sulla sfera patrimoniale del contribuente, impedisce all’atto tributario di produrre i suoi effetti prima che siano scaduti i termini per impugnare, non essendo a tal fine sufficiente la “conoscenza” dello stesso derivante dall’utilizzo di strumenti alternativi o surrogatori, ma essendo necessaria una comunicazione effettuata nei modi previsti dalla legge.

Di qui, pertanto, l’assunto secondo cui il contribuente non ha l’obbligo di impugnare l’atto non notificato di cui sia venuto a conoscenza sulla base dell’estratto di ruolo, né quello di proporre l’azione giudiziale entro 60 giorni dal suo rilascio (Cfr., SS.UU., sentenza n. 19704/2015; Corte di Cassazione, sentenza n. 1302/2018).

Ebbene, tali principi, laddove ce ne fosse ancora bisogno, sono stati finalmente chiariti dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 22507 del 9 settembre 2019, ove i giudici di legittimità hanno affermato tout court che: “l’acquisizione da parte del contribuente di una copia dell’estratto di ruolo riportante l’indicazione di avvenuta iscrizione a ruolo di quanto poi trasfuso nella relativa cartella di pagamento, avente il valore di una mera informazione di un fatto verificatosi, non può assurgere a prova della piena conoscenza dell’atto impositivo impugnabile, ai fini della decorrenza del termine di cui all’articolo 21 D.Lgs. 546/1992, potendo legittimare al più l’impugnazione, peraltro facoltativa, del solo estratto di ruolo.

Ciò significa che la presentazione di eventuali istanze di adesione, rateizzazione o sgravio non determina la “piena conoscenza” della pretesa tributaria in capo al contribuente, con la conseguenza che questi non è affatto obbligato a far valere immediatamente le proprie ragioni in relazione ad un atto non validamente notificatogli, di cui sia venuto a conoscenza aliunde, non decorrendo da tale data alcun termine di impugnazione.

In definitiva, quindi, la conoscenza dell’iscrizione a ruolo mediante l’estratto di ruolo non comporta l’onere bensì solo la facoltà dell’impugnazione, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare successivamente la pretesa della quale il contribuente sia venuto a conoscenza.

La gestione delle liti con il fisco