Esterometro: sanzioni e ipotesi di ravvedimento
di Clara PolletSimone DimitriTornati dalle vacanze vi siete persi la scadenza del 2 settembre riferita all’esterometro?
Tranquilli, c’è sempre tempo per il ravvedimento, ponendo attenzione alle date in cui effettuate la correzione. Ma andiamo con ordine.
Come noto, da quest’anno i soggetti passivi Iva sono chiamati a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate il cd. esterometro, ossia i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione, intendendo per data di ricezione la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva (articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 e Provvedimento direttoriale prot. n. 89757 del 30.04.2018); unica eccezione per gli invii dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, per i quali, in fase di prima applicazione, i dati potevano esser inviati entro il 30 aprile 2019.
Pertanto, entro il 2 settembre 2019 (il 31 agosto cadeva di sabato) andavano trasmessi i dati delle operazioni transfrontaliere del mese di luglio.
Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, di cui all’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997).
Con la risoluzione 104/E/2017, l’Agenzia delle Entrate ha trattato l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso alle sanzioni di cui all’articolo 11 D.Lgs. 471/1997, con riferimento ai commi 2-bis e 2-ter (l’esterometro, al tempo, non era in vigore). Con il citato intervento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che, con riferimento alla disciplina sanzionatoria contenuta nell’articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, D.Lgs. 471/1997, avendo essa natura amministrativo-tributaria e in assenza di una deroga espressa, “risulta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472”.
Tali conclusioni, a rigor di logica, possono valere anche per l’esterometro.
Veniamo, a questo punto, alle modalità operative di regolarizzazione proponendo il seguente esempio.
La società Alfa Srl ha dimenticato di trasmettere 180 fatture di acquisto di beni da un fornitore Ue: le fatture sono state ricevute e registrate nel mese di luglio, pertanto, era necessario presentare l’esterometro entro il 2 settembre. In caso di regolarizzazione entro i 15 giorni successivi alla scadenza (17 settembre) trovano applicazione, come detto, le sanzioni dimezzate, nel limite massimo di 500 euro.
Qualora il contribuente voglia avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, potrà assolvere all’obbligo comunicativo entro il 17 settembre, versando le seguenti sanzioni ridotte secondo la tempestività della correzione:
- 20 euro, ossia sanzione base di 180 euro, ridotta ad 1/9 entro il 1° dicembre 2019 (articolo 13, comma 1, lettera a-bis, D.Lgs. 472/1997);
- 22,50 euro, ossia sanzione base di 180 euro, ridotta ad 1/8 entro il 30 aprile 2020 (articolo 13, comma 1, lettera b, D.Lgs. 472/1997);
- 25,71 euro, ossia sanzione base di 180 euro, ridotta ad 1/7 entro il 30 aprile 2021 (articolo 13, comma 1, lettera b-bis, D.Lgs. 472/1997);
- 30 euro, ossia sanzione base di 180 euro ridotta ad 1/6 entro il 31 dicembre 2025 (articolo 13, comma 1, lettera b-ter, D.Lgs. 472/1997);
- 36 euro, ossia sanzione base di 180 euro ridotta ad 1/5 fino alla notifica dell’atto impositivo (articolo 13, comma 1, lettera b-quater, D.Lgs. 472/1997).
Qualora la correzione avvenga oltre i suddetti 15 giorni dalla scadenza originaria, trova applicazione la sanzione ordinaria (2 euro a fattura) ridotta, in caso di ravvedimento, come segue:
- 40 euro, ossia sanzione base di 360 euro, ridotta ad 1/9 entro il 1° dicembre 2019 (articolo 13, comma 1, lettera a-bis);
- 45 euro, ossia sanzione base di 360 euro, ridotta ad 1/8 entro il 30 aprile 2020 (articolo 13, comma 1, lettera b);
- 51,43 euro, ossia sanzione base di 360 euro, ridotta ad 1/7 entro il 30 aprile 2021 (articolo 13, comma 1, lettera b-bis);
- 60 euro, ossia sanzione base di 360 euro ridotta ad 1/6 entro il 31 dicembre 2025 (articolo 13, comma 1, lettera b-ter);
- 72 euro, ossia sanzione base di 360 euro ridotta ad 1/5 fino alla notifica dell’atto impositivo (articolo 13, comma 1, lettera b-quater).
Segnaliamo infine che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un software di compilazione per l’esterometro (Versione 2.0.0 del 2 settembre 2019). Trattasi del medesimo programma pubblicato per i corrispettivi giornalieri: l’utente, una volta scaricato il software, può scegliere quale adempimento intende assolvere e, selezionando “Comunicazione Dati fatture transfrontaliere”, se intende presentare una nuova comunicazione, annullarne una precedente o rettificare dei dati trasmessi.