No Irap per l’attività di sindaco svolta dal commercialista
di Alessandro BonuzziIl commercialista non è soggetto ad Irap in relazione ai compensi che derivano dall’attività di sindaco quando le relative fatture sono emesse a titolo personale. A nulla rileva il sostenimento di spese per prestazioni direttamente afferenti ulteriori attività svolte dal professionista.
Lo ha stabilito la CTP di Milano con la sentenza n. 3543/22/19 del 6 settembre 2019.
La vicenda deriva dall’impugnazione da parte del professionista del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso Irap che lo stesso aveva presentato con riferimento a versamenti del tributo per le annualità 2014 e 2015.
Nel ricorso il contribuente sosteneva di essere un lavoratore autonomo e di svolgere l’attività professionale di dottore commercialista e revisore dei conti in assenza di autonoma organizzazione di capitali o di lavoro. La mancanza del presupposto per la soggettività Irap si poteva evincere dal quadro RE del modello dichiarativo relativo ai periodi d’imposta interessati, attesa la totale assenza:
- di canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili;
- di spese relative agli immobili,
- di interessi passivi;
- di spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Le sole limitate spese sostenute riguardavano compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale svolta, la quale, peraltro, si era sostanziata, per la quasi totalità, nello svolgere la carica di sindaco in varie società.
Dovendo, quindi, il reddito degli anni 2014 e 2015 essere escluso dall’assoggettamento ad Irap, il commercialista chiedeva la condanna dell’Agenzia delle Entrate al rimborso:
- in via principale, dell’intero tributo regionale erroneamente pagato per i suddetti periodi d’imposta;
- e in via subordinata, della sola quota parte di Irap afferente l’attività di sindaco versata sempre in relazione periodi d’imposta individuati.
L’Amministrazione finanziaria si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e, a tal fine, asserendo che il contribuente non aveva fornito la prova, essendo questa a suo carico, di aver svolto l’attività professionale di dottore commercialista senza l’utilizzazione di un’autonoma organizzazione, tanto in termini di assenza di una struttura affidata alla sua responsabilità, quanto sotto l’aspetto dell’impiego di beni strumentali non eccedenti le quantità minime indispensabili.
Anzi, la corresponsione da parte del ricorrente di compensi a terzi per servizi direttamente afferenti l’attività professionale svolta dimostrava l’esistenza di una struttura organizzativa complessa e autonoma a suo sostegno.
Inoltre, sosteneva l’Agenzia delle Entrate, l’Irap era comunque dovuta dal contribuente siccome “i compensi percepiti per l’attività di sindaco svolta da un professionista dotato di autonoma organizzazione (…) sono assoggettati ad Irap in quanto non è possibile considerare isolatamente le diverse categorie di compensi e verificare l’esistenza dei requisiti per l’imposizione Irap (primo fra tutti l’organizzazione) separatamente per ognuna delle predette categorie”.
La CTP di Milano, nella sentenza in commento, stabilisce fermamente che sulla questione dell’assoggettabilità ad Irap dei compensi percepiti dal commercialista quale membro del collegio sindacale di società assume rilevanza la sentenza della Cassazione n. 17987/2019, secondo cui “nel caso in cui il professionista, oltre a svolgere attività ordinaria di commercialista, sia titolare della carica di sindaco presso società, l’Irap non è dovuta in relazione al segmento di attività di sindaco, che deve essere scorporata rispetto alle ulteriori attività (…)”.
Nel caso di specie, i redditi percepiti dal professionista derivano per la quasi totalità da compensi maturati quale membro di collegi sindacali presso diverse società. Ciò è dimostrato dalle fatture prodotte ed emesse dal contribuente a titolo personale e non in qualità di socio di uno studio professionale. Di talché esse “attestano l’esecuzione di un’attività svolta a titolo individuale e separato rispetto a ulteriori attività espletate dallo stesso ricorrente col supporto di un’autonoma struttura organizzativa e all’interno di una supposta associazione professionale, la cui esistenza, peraltro, è affermata dall’Agenzia delle entrate ma non adeguatamente provata”.
Dunque, a detta dei giudici milanesi, deve concludersi che la richiesta del ricorrente, formulata in via subordinata, merita accoglimento, avendo egli diritto al rimborso dell’Irap pagata negli anni 2014 e 2015 afferente l’attività di sindaco. La Commissione, inoltre, condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.