Sulla inesistenza della notifica dell’atto impugnato
di Elisa PerroneMassimo ChiofaloL’articolo 1, comma 57, lett. b), L. 124/2017 (Legge sulla liberalizzazione per il mercato e la concorrenza), ha previsto l’abrogazione – già a far data dal 10 settembre 2017 – dell’articolo 4 D.Lgs. 261/1999, norma che sanciva l’attribuzione esclusiva a favore di Poste Italiane S.p.a. dei servizi inerenti la notificazione degli atti giudiziari ed amministrativi in genere.
La predetta norma, con l’abrogazione del prefato articolo 4, comma 1., lett. a), liberalizza di fatto il mercato anche ai privati per l’espletamento di attività inerenti servizi delle notificazioni di atti ex L. 890/1982 a mezzo posta.
La novella legislativa introdotta, oltre a sopprimere l’esclusività dei servizi riservati in materia di notificazione di atti giudiziari a Poste Italiane S.p.a., ha previsto che l’esercizio da parte dei privati dell’attività di notificazione fosse subordinato al rilascio di una licenza individuale speciale, previa verifica del possesso di specifici requisiti regolamentati da apposito decreto attuativo (da emanarsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della norma – 29 agosto 2017 -, di fatto però divenuto operativo solo il 7 settembre 2018, a seguito della pubblicazione in G.U. dell’apposito decreto ministeriale).
La giurisprudenza di merito, in linea con la tesi maggioritaria dei giudici del Palazzaccio, ha ritenuto l’attività di notiziazione degli atti sostanziali tributari eseguita per il tramite di società private prive della nuova licenza prescritta dalla L. 124/2017, viziata della patologia più grave d’inesistenza, proprio in relazione alla circostanza che un soggetto non legittimato ad espletare un’attività delegata come quella della notificazione, non potrà che concretizzare una procedura illegittima e fuori dagli schemi legali.
Eppure, ancora oggi, si pubblicano sentenze in cui i giudici di merito, in presenza di contestazioni sulla notificazione eseguita da società private senza gli appositi requisiti professionali, si sono espressi nel ritenere valida l’attività di un soggetto privato terzo, in applicazione dell’istituto della sanatoria ex articolo 156 c.p.c. (applicabile anche agli atti tributari sostanziali), senza fare alcuna distinzione tra vizi di nullità e quelli d’inesistenza, ritendo il raggiungimento dello scopo rimedio a tutte le irregolarità poste in essere nell’attività di notificazione, indipendentemente dalla gravità.
Il tema della notifica degli atti impositivi ed esattivi (avvisi di accertamento e cartelle), vale a dire quello dell’effettiva conoscenza degli stessi al fine di consentire l’instaurazione del contraddittorio ed il reale esercizio del diritto di difesa, è uno dei più complessi, in quanto frutto della commistione delle norme del Codice di procedura civile, della disciplina speciale tributaria (in specie, articolo 60 D.P.R. 600/1973 ed articolo 26 D.P.R. 633/1972) e delle disposizioni sulla notiziazione tramite servizio postale (L. 890/1982).
I Giudici di legittimità, confermando un orientamento costante declaravano l’inesistenza giuridica della notifica posta in essere da società private e precisavano che “fino a quando non fossero state rilasciate le nuove licenze individuali per lo svolgimento dei servizi postali riservati, sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Agcom, ai sensi della L. n. 124/2017, doveva ancora considerarsi fornitore dei servizi di notificazione, in via esclusiva, la società Poste Italiane S.p.a., indipendentemente dall’articolo 4 del D.Lgs. 261/99” (Cfr. Cassazione, sentenza n. 23887/2017, idem ordinanza n. 8069/2018).
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8089 del 3 aprile 2018 ribadendo il predetto principio di esclusività di Poste Italiane s.p.a., richiama una interessante sentenza delle SS.UU., la n. 14916/2016.
La sentenza citata, dopo aver fatto un distinguo tra notifiche nulle e notifiche inesistenti, ribadisce un principio già introdotto dalle SS.UU con la sentenza n. 19854/2004, precisando nuovamente che l’istituto della sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex articolo 156 del c.p.c., non può trovare applicazione nei casi di “inesistenza” della notifica, nemmeno per effetto della impugnazione dell’atto viziato dalla patologia più grave, essendo questa l’unica occasione giudiziale e sede per contestare la nullità dell’atto ricevuto irritualmente.
I Giudici di legittimità, questo il punto cruciale che si vuole fortemente evidenziare, nella sentenza in argomento, hanno infatti precisato che «la inesistenza della notificazione si ha quando viene posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi, essenziali a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere delle attività, in modo tale da ritenere inesistente e individuabile il potere esercitato» (SS.UU. n. 14916/2016).
È evidente come la giurisprudenza di legittimità tenda a delimitare (correttamente) ed individuare i casi in cui le notificazioni possano definirsi inesistenti. Da ultimo le SS.U. della Cassazione, pronunciandosi, sono state lapidarie: «ogni qual volta la notifica è posta in essere da un soggetto non qualificato e privo in base alla legge della possibilità di espletare questa attività, la stessa, per totale carenza di potere deve ritenersi inesistente.”
A ulteriore conferma della tesi qui sostenuta, si considera degno di nota un recente fermo giurisprudenziale della Cassazione Civile, che, pronunciandosi con ordinanza n. 6515 del 16 marzo 2018, ha stabilito che: “[…] in tema di notifiche a mezzo posta […] ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l’Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria […] e devono, pertanto, considerarsi inesistenti”.
È pertanto nullo per inesistenza della notifica, sine dubio, qualunque atto sostanziale tributario recapitato da un soggetto privato che ha notificato senza avere i requisiti professionali, patrimoniali e strutturali previsti dal D.M. 07.09.2018, come altresì deve ritenersi nullo l’atto consegnato al contribuente ante approvazione del D.M. citato, essendo ancora in vigore l’articolo 4 D.Lgs. 261/1999, il quale riservava solo a Poste Italiane s.p.a. l’autorizzazione all’espletamento delle attività di notifica degli atti giudiziari e quelli relativi alle contravvenzioni del codice della strada.
Destano quindi forti perplessità le sentenze difformi ai principi introdotti a sistema dalle Sezioni Unite della Cassazione, che appunto individuano in maniera chiara che ogni qual volta l’attività di notificazione è posta in essere da un soggetto privo della “posizione giuridica” per poter svolgere tale attività, la stessa non può essere oggetto di sanatoria ex articolo 156 c.p.c., in quanto inesistente, determinando, se contestata, la nullità dell’atto che porta la irregolarità, non essendo azione sanate l’impugnazione dell’atto medesimo.