19 Settembre 2019

Depositi fiscali e Iva per benzina e gasolio: chiarimenti dell’Agenzia

di Gennaro Napolitano
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la circolare 18/E/2019, pubblicata lo scorso 7 agosto, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sull’applicazione della disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2018 per la lotta alle frodi collegate all’illecita immissione in consumo in Italia di prodotti energetici per finalità di autotrazione. In particolare, i commi da 937 a 943 dell’articolo 1, della L. 205/2017, individuano una serie di misure di contrasto all’evasione Iva, in relazione all’immissione in consumo da un deposito fiscale o all’estrazione da deposito di destinatario registrato di carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili.

Più specificamente, la disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2018 si applica alla benzina o al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri carburanti o combustibili individuati dal D.M. 13 febbraio 2018.

Sotto il profilo strettamente fiscale le disposizioni in esame prevedono, in funzione antifrode, che l’immissione in consumo da un deposito fiscale o l’estrazione da un deposito di un destinatario registrato dei predetti beni sia subordinata al versamento dell’Iva mediante il modello “F24 Elide”, senza possibilità di compensazione. Il versamento deve essere effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede a immettere in consumo o a estrarre i prodotti.

Sulla disciplina in esame sono intervenuti:

  • il già ricordato D.M. 13 febbraio 2018, che ha disciplinato le modalità attuative delle disposizioni de quibus, nonché le modalità di comunicazione telematica ai gestori dei depositi dei dati relativi ai versamenti dell’Iva. Il decreto, inoltre, ha previsto alcune condizioni soggettive di esclusione dal pagamento dell’Iva in presenza di specifici requisiti di affidabilità degli operatori, stabilendo che, in alcune ipotesi, l’estrazione dal deposito può essere effettuata senza il versamento dell’imposta, presentando un’idonea garanzia;
  • la risoluzione n. 18/E/2018, che ha istituito il codice tributo6044” da utilizzare per il versamento dell’Iva tramite il modello “F24 Elide” e il codice identificativo “64”, da indicare in corrispondenza del codice fiscale del gestore del deposito fiscale ovvero del destinatario registrato obbligato in solido per l’Iva non versata con il soggetto per conto del quale si procede rispettivamente all’immissione in consumo o all’estrazione;
  • il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° marzo 2018, con il quale sono stati approvati i modelli da utilizzare per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria nei casi in cui la disciplina in esame consente di procedere all’immissione in consumo da un deposito fiscale o all’estrazione dal deposito di un destinatario registrato, di benzina e gasolio per uso autotrazione, senza versamento dell’Iva; in tal caso, l’idonea garanzia deve essere prestata a favore del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, per l’importo corrispondente all’imposta dovuta; la garanzia, accettata dall’Agenzia e con comunicazione dell’accettazione al gestore del deposito, deve essere prestata per la durata di 12 mesi dalla data di estrazione.

La circolare n. 18/E/2019 interviene, quindi, per chiarire alcuni aspetti della disciplina. Tra le precisazioni fornite, si segnalano, in particolare, le seguenti:

  • il campo di applicazione del regime Iva in parola è limitato ai predetti carburanti per motori riservati all’impiego di autotrazione e, quindi, non comprende quelli utilizzati per altre destinazioni (come, ad esempio, trasporto ferroviario, navigazione marittima e aerea);
  • a prescindere dalla provenienza (nazionale, unionale o extraunionale) del prodotto che viene introdotto nel deposito fiscale o nel deposito di un destinatario registrato, rispettivamente la sua immissione in consumo o l’estrazione è in ogni caso subordinata al versamento diretto dell’Iva;
  • le nuove norme trovano applicazione solo nelle ipotesi in cui i carburanti per motori, rispettivamente immessi in consumo o estratti, siano di proprietà di soggetto terzo rispetto all’esercente l’impianto;
  • le disposizioni in commento riguardano i depositi utilizzati solo per la custodia dei carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili e non quelli di produzione di cui all’articolo 23, comma 1, del Testo unico accise (D.Lgs. 504/1995);
  • il regime sospensivo dell’Iva previsto dal comma 939, secondo cui “sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto le cessioni dei prodotti di cui al comma 937, che intervengano durante la loro custodia nei depositi”, rappresenta una misura eccezionale, funzionale a tutelare la ratio antifrode che pervade l’intera disciplina;
  • il regime di sospensione è applicabile anche nelle ipotesi di circolazione dei prodotti tra depositi fiscali o tra deposito fiscale e deposito di un destinatario registrato;
  • per la determinazione della base imponibile Iva occorre fare riferimento al valore dell’operazione di introduzione solo per i prodotti che non sono stati oggetto di cessione all’interno del deposito; di contro, se i prodotti sono stati oggetto di compravendita, si dovrà necessariamente (e non alternativamente) considerare il valore dell’ultima cessione effettuata;
  • per le violazioni commesse prima del 7 agosto 2019, data di pubblicazione della circolare in parola, in presenza di obiettive condizioni di incertezza (ex articolo 10, comma 3, L. 212/2000) le sanzioni non sono irrogate, sempre che l’imposta sia stata assolta.

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