Isa: rimborsi Iva con soglia cumulativa
di Fabio GarriniTra i benefici premiali che vengono riconosciuti ai contribuenti che ottengono un risultato pari o superiore ad 8, sulla base del Provvedimento direttoriale prot. n. 126200 del 10 maggio 2019, constano i vantaggi in termini di compensazione e rimborso dei crediti Iva vantati dal contribuente.
Ai fini del raggiungimento della soglia di esonero dall’applicazione del visto di conformità si devono considerare sia gli importi emergenti dalla dichiarazione annuale per il 2019, quanto le somme richieste in relazione ai modelli TR presentati nel 2020, a nulla rilevando che gli stessi si riferiscono a due periodi d’imposta diversi.
Isa e rimborsi
In relazione all’utilizzo dei crediti Iva, l’ottenimento di un risultato almeno pari ad 8 conferisce al contribuente i seguenti vantaggi:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui. Il vantaggio interessa la compensazione del credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva relativa all’anno d’imposta 2019, nonché la compensazione dei crediti Iva infrannuali maturati nei primi 3 trimestri dell’anno di imposta 2020;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui. Al riguardo, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro annui, considerato quanto disposto dall’articolo 38-bis, comma 3, D.P.R. 633/1972 (tale limite era inizialmente di 15.000 euro, ma è stato incrementato a 30.000 euro ad opera dell’articolo 7-quater L. 193/2016) che già ordinariamente esclude visto e garanzia per rimborsi inferiori a 30.000 euro.
Evidentemente il punteggio di 8 può essere ottenuto non solo spontaneamente, ma anche a seguito di adeguamento, dichiarando maggiori ricavi o compensi rispetto a quelli annotati nelle scritture contabili.
Analogamente a quanto affermato in tema di compensazioni, anche in relazione alle richieste di rimborso l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50.000 euro, si riferisce alle richieste di rimborso effettuate nel corso dell’anno 2020.
Nella circolare n. 20/E/2019 viene esaminato un esempio concreto, relativo ad un soggetto che ha conseguito il risultato di 8,5 a seguito dell’elaborazione Isa pertinente alla dichiarazione dei redditi per il 2018.
Tale soggetto intende richiedere il rimborso dell’Iva risultante dalla dichiarazione annuale per il 2019 di 25.000 euro, nonché il rimborso di 18.000 euro del credito evidenziato nel modello TR del primo trimestre 2020. Per entrambe queste richieste non è richiesto il visto di conformità, in quanto gli importi sono inferiori alla soglia di 30.000 euro in relazione alla singola annualità.
Per il secondo trimestre tale contribuente intende richiedere un ulteriore rimborso di 22.000 euro: secondo l’Agenzia delle entrate egli non potrebbe fruire dell’esonero previsto dall’articolo 9-bis, comma 11, lettera b), D.L. 50/2017 atteso che tale richiesta porterebbe a superare la soglia dei 50.000 euro annui imposti dalla norma quale importo massimo del beneficio (egli deve infatti tenere in considerazione il cumulo dei rimborsi richiesti nel 2020, che ha già raggiunto l’ammontare di 43.000 euro).
Occorre quindi osservare che, mentre la soglia ordinaria che esclude l’apposizione del visto (e il rilascio delle garanzie), pari a 30.000 euro va considerata separatamente per i rimborsi annuale e trimestrali in quanto relativi a due periodo d‘imposta diversi, per l’innalzamento a 50.000 euro a seguito dell’ottenimento del risultato di 8 dall’applicazione degli Isa la verifica degli importi va condotta cumulativamente per tutte le richieste presentate nell’anno, anche se riferite a due periodi d’imposta diversi.