Credito Iva infrannuale, istanza TR e finanziamenti a tassi agevolati
di Clara PolletSimone DimitriA partire dal 1° ottobre, è possibile presentare l’istanza TR per il recupero del credito Iva del terzo trimestre 2019 (relativo ai mesi di luglio, agosto e settembre). Si tratta dell’ultima possibilità dell’anno di recuperare il credito Iva infrannuale, prima della presentazione della dichiarazione annuale (entro il mese di aprile 2020).
Rispettando i limiti previsti dalla tipologia di rimborso, i contribuenti potranno utilizzare il credito Iva emergente dall’istanza TR presentata, a decorrere dal decimo giorno successivo all’invio. Il termine ultimo di trasmissione telematica è invece fissato alla fine del mese successivo al trimestre di riferimento (31 ottobre).
I contribuenti strutturalmente a credito, se si trovano in una situazione di credito Iva considerevole, dovranno gestire la soglia prevista per la compensazione o il rimborso in procedura semplificata. Al di sopra di tale soglia non è possibile utilizzare il credito in compensazione e l’unico procedimento di rimborso ammesso è quello ordinario.
Il limite da prendere in considerazione è fissato dall’articolo 34 L. 388/2000 in 700.000 euro, così modificato dall’articolo 9, comma 2, D.L. 35/2013. Il limite è di un milione di euro nei confronti dei subappaltatori che nell’anno precedente abbiano registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.
Si tratta di un limite annuo per effettuare compensazioni nel modello di versamento F24 o accedere a procedure di rimborso semplificato. La risoluzione 103/E/2006 ci ricorda quali sono gli uffici competenti nelle diverse procedure: “il rimborso del credito Iva annuale è eseguito direttamente dal concessionario della riscossione territorialmente competente, nel limite massimo ora di 700.000 euro per ciascun anno solare – limite comprensivo degli importi che sono stati o saranno compensati nel modello F24 nel corso dell’anno in cui la richiesta è presentata – mentre il rimborso dell’eccedenza spetta all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente”.
Si evidenzia come per quanto riguarda le modalità di erogazione dei rimborsi, l’articolo 38-bis prevede la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l’istanza TR munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali.
L’obbligo di prestare la garanzia resta per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio (ad esempio quando il rimborso è richiesto da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni).
Per le procedure ordinarie riferite a periodi infrannuali, l’importo da rimborsare è aumentato degli interessi che decorrono, ai sensi dell’articolo 1, comma 16, D.L. 417/1991 “dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento”, fino alla presunta data di esecuzione del rimborso.
Si segnalano, infine, le ulteriori possibilità per rendere liquido il credito.
L’alternativa della cessione del credito al posto della richiesta di rimborso può essere esercitata attualmente solo per il credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva. La possibilità di cedere il credito Iva trimestrale sarà esercitabile a partire dal 2020 (articolo 12-sexies D.L. 34/2019). Il creditore/cedente dell’Iva annuale ha l’obbligo di notificare formalmente all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente l’avvenuta cessione anche parziale del credito, ai sensi dell’articolo 69 della legge sulla contabilità di Stato (R.D. 18.11.1923, n. 2440), che disciplina in generale le cessioni di crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. La cessione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio, contenente l’esatta individuazione delle parti e, nella specie, dell’importo a credito ceduto.
Inoltre, le imprese possono accedere a linee di credito aggiuntive (anticipazione dei crediti Iva) messe a disposizione dalle banche che aderiscono a specifici protocolli stipulati con l’Agenzia delle Entrate. Il finanziamento può essere concesso dall’80 al 90% del credito a tassi di interesse agevolati, previa valutazione del merito creditizio da parte della banca erogante.
Per accedere all’anticipazione occorre produrre alla banca l’attestazione di certezza liquidità dei crediti tributari, che viene rilasciata dall’Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Servizi Fiscali. Va anche presentata la disposizione irrevocabile di pagamento a favore della banca che concede l’anticipazione.
Per il rilascio dell’attestazione, è necessario presentare tutta la documentazione di rito richiesta per ottenere i rimborsi Iva (polizza fideiussoria, comunicazione delle coordinate bancarie, certificato della Camera di commercio, ecc.) all’ufficio o all’agente di riscossione che ne ha fatto richiesta.
Per l’importo richiesto all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate (sia nel caso di rimborso annuale sia di rimborso infrannuale), l’attestazione può essere rilasciata solo dopo l’emissione della disposizione di pagamento da parte dello stesso ufficio.