25 Settembre 2019

Acquisto veicoli non inquinanti: a regime l’utilizzo del credito d’imposta

di Pasquale Pirone
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La scheda di FISCOPRATICO

Al fine di incentivare l’acquisto di veicoli a bassa emissione di CO2 e di veicoli ibridi o elettrici, con la L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), il legislatore ha previsto contributi in favore dell’acquirente e crediti d’imposta per l’impresa costruttrice o importatrice del veicolo medesimo.

Al riguardo, un primo beneficio è quello istituito con i commi da 1031 a 1041 della menzionata manovra di bilancio.

Si tratta di un contributo riconosciuto all’acquirente in caso di acquisto, anche in locazione finanziaria, e immatricolazione in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di un veicolo di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) nuovo di fabbrica, caratterizzato da basse emissioni inquinanti di CO2, inferiori a 70 g/km, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro (Iva esclusa).

Non cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale, il contributo è compreso tra i 1.500 e i 6.000 euro ed è differenziato sulla base di due fasce di emissioni di CO2 e della circostanza per cui l’acquisto avvenga o meno alla contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4.

In merito al riconoscimento, questi è corrisposto all’acquirente dal venditore, mediante compensazione col prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo a loro volta rimborsano al venditore l’importo del contributo e lo recuperano quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 per il solo tramite dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto, è stato istituito, con la risoluzione 82/E/2019 di qualche giorno fa, l’apposito codice tributo da utilizzare nella compilazione del modello di pagamento. Nel dettaglio si tratta del codice “6903” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018”.

L’altro incentivo è quello previsto dal comma 1057 della stessa L. 145/2019, ossia  un contributo pari al 30%, che può arrivare ad un massimo di 3.000 euro, per chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia nell’anno 2019 un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e a fronte della consegna per la rottamazione di un veicolo delle medesime categorie di cui sia proprietario o utilizzatore (in caso di locazione finanziaria,  da almeno 12 mesi) con emissioni Euro 0, 1 e 2.

Nel dettaglio, si tratta delle seguenti categorie di ciclomotori e motoveicoli:

  • L1e: veicoli a due ruote di cilindrata fino a 50 cc con velocità massima di 45 km/h;
  • L2e: veicoli a tre ruote di cilindrata fino a 50 cc e con velocità massima di 45 km/h;
  • L3e: veicoli a due ruote di cilindrata superiore a 50 cc o con velocità massima superiore a 45 km/h;
  • L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, con cilindrata superiore a 50 cc o con velocità massima superiore ai 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
  • L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, di cilindrata superiore ai 50 cc o con velocità massima superiore ai 45 km/h;
  • L6e: quadricicli leggeri, con massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, con velocità massima fino a 45 km/h e con cilindrata fino aa 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o con potenza massima netta fino a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
  • L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.

Anche in tal caso il contributo è corrisposto all’acquirente direttamente dal venditore, mediante sconto sul prezzo di vendita e le imprese costruttrici o importatrici, a loro volta, rimborsano al venditore stesso l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta da utilizzare in compensazione in F24, per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta sul valore aggiunto.

Il codice tributo da utilizzare è stato istituito con la medesima risoluzione 82/E/2019, ed è “6904” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1057, L. n. 145/2018”.

Per entrambi i codici valgono le stesse istruzioni di compilazione del modello di pagamento. Quindi, il codice tributo è esposto nella sezioneErario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonnaimporti a credito compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campoanno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Si ricorda che i suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione nei limiti dell’importo spettante, pena lo scarto del modello F24, successivamente all’avvenuto rimborso del contributo al venditore, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione di acquisto del veicolo da parte del venditore stesso sull’apposita piattaforma del MISE dedicata per la prenotazione del contributo.

A tal fine, quest’ultimo ente trasmette all’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati delle imprese costruttrici o importatrici beneficiarie, sulla base delle operazioni di acquisto confermate nel mese precedente. Chiarimenti e precisazioni in merito agli incentivi trattati sono, comunque, contenuti nella risoluzione 32/E/2019 e nella circolare 8/E/2019.

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