Lo sconto in fattura e la cessione del credito – I° parte
di Luca MambrinL’articolo 10, commi 1 e 2, D.L. 34/2019 ha introdotto la possibilità per il contribuente, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici, di optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.
In particolare, l’agevolazione prevista:
- può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 D.L. 63/2013 e gli interventi antisismici di cui all’articolo 16 D.L. 63/2013, compresi quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali;
- è di importo pari all’ammontare della detrazione spettante;
- è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
L’importo del contributo sarà rimborsato al fornitore sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, mediante il modello F24; inoltre gli viene riconosciuta la possibilità di cedere il credito ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di quest’ultimi.
In ogni caso rimane esclusa la possibilità di cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari.
Resta ferma la possibilità per il contribuente beneficiario delle agevolazioni di optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati.
Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono state definite dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 660057 del 31.07.2019.
In particolare, viene previsto che:
- il contributo sia pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento;
- l’importo della detrazione spettante venga calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.
In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.
L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini Iva ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 10 D.L. 34/2019.
I soggetti che hanno diritto alle detrazioni devono comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, l’esercizio dell’opzione entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese (per l’anno 2019 la comunicazione può essere effettuata a decorrere dal 16.10.2019).
La comunicazione è effettuata utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e deve contenere, a pena d’inammissibilità:
- la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
- la tipologia di intervento effettuato;
- l’importo complessivo della spesa sostenuta;
- l’anno di sostenimento della spesa;
- l’importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante);
- i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
- la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto;
- la data in cui è stata esercitata l’opzione;
- l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato.
In alternativa, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il modulo allegato al provvedimento in esame, inviato ai predetti uffici anche tramite posta elettronica certificata, debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l’opzione, unitamente al relativo documento d’identità.
Nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali la comunicazione deve essere effettuata dall’amministratore di condominio.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento delle spese, il Provvedimento in esame dispone che il soggetto beneficiario della detrazione che ha esercitato l’opzione deve effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
22 Novembre 2019 a 12:13
Il fornitore applica uno sconto poniamo del 50 %, che, come esplicitato nel Provvedimento dell’AdE, non riduce l’imponibile IVA. Sembrerebbe però che l’imponibile IRPEF e IRES venga ridotto dell’importo dello sconto. Giusto?