26 Settembre 2019

Autoveicoli: codice della strada riferimento valido solo per le II.DD.

di Luca Caramaschi
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Relativamente alla disciplina degli autoveicoli, le classificazioni operate dal Codice della strada (viene definitivo tale il D.Lgs. 285/1992) divengono fondamentali allorquando si vanno ad esaminare le norme fiscali che introducono limitazioni alla deducibilità dei costi ad essi relativi.

In particolare – ai fini delle imposte dirette – l’articolo 164 Tuir fa riferimento alle autovetture ed agli autocaravan contemplati, rispettivamente alle lettere a) e m) dell’articolo 54 Codice della strada.

Vale la pena di ricordare che, come già osservato dalla circolare 48/E/1998 “…nelle ipotesi in cui il veicolo utilizzato non rientri in una delle categorie espressamente individuate dal legislatore, le spese e ogni altro componente negativo sostenuto per il loro utilizzo sono deducibili prescindendo dai criteri individuati dall’articolo 121-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi, purché vi sia un rapporto di inerenza tra l’utilizzo del veicolo e l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione”.

In altre parole, le limitazioni poste dal legislatore fiscale riguardano determinate fattispecie, ragion per cui se un determinato veicolo non ricade in alcuna delle fattispecie individuate, è ammessa la deducibilità integrale del costo: si osserva in ogni caso che tale affermazione deve comunque soddisfare il principio dell’inerenza previsto per la generalità delle spese.

Al contrario, ai fini Iva, a seguito della modifica introdotta dall’articolo 1, comma 261, lettera e), n.1), L. 244/2007 (Finanziaria per l’anno 2008), l’articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 non prevede più alcun riferimento alle disposizioni del codice della strada ma individua uno specifico ambito di applicazione rappresentato dai “veicoli stradale a motore”.

Per essi si intendono “tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto”.

Il puntuale riferimento alle specifiche tipologie di veicoli individuati nel codice della strada, quindi, lascia il campo – ai fini Iva – ad una definizione più generale che ricomprende fattispecie di veicoli in precedenza escluse. È il caso degli autocarri, in precedenza non richiamati nella lettera c) dell’articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972 e ora ricompresi nella nuova definizione: si tratta, tuttavia, di un falso problema in quanto con il Provvedimento datato 6 dicembre 2006 l’Agenzia delle entrate aveva già introdotto specifici criteri per giungere ad una piena assimilazione tra autocarri e autovetture, nel tentativo di frenare le cosiddette “immatricolazioni di comodo”.

Nel nuovo contesto normativo Iva, peraltro, cambia lo scenario in quanto ad oggi tutti gli autocarri, essendo generalmente ricompresi nella nuova definizione di veicoli stradale a motore, dovranno dimostrare una piena inerenza del loro utilizzo all’attività d’impresa per poter essere interamente detratti.

Dal punto di vista tecnico, l’articolo 47 Codice della strada classifica i veicoli nelle seguenti categorie:

  Veicoli
A Veicoli a braccia
B Veicoli a trazione animale
C Velocipedi
D Slitte
E Ciclomotori
F Motoveicoli
G Autoveicoli
H Filoveicoli
I Rimorchi
L Macchine agricole
M Macchine operatrici
N Veicoli con caratteristiche atipiche

Secondo l’articolo 54 Codice della strada gli autoveicoli – indicati alla categoria G della sopra descritta classificazione – sono definiti come i veicoli a motore con almeno quattro quote, esclusi i motoveicoli.

Essi si distinguono ulteriormente nella seguente sotto classificazione:

  Autoveicoli
A Autovetture
B Autobus
C Autoveicoli per il trasporto promiscuo
D Autocarri
E Trattori stradali
F Autoveicoli per trasporti specifici
G Autoveicoli per uso speciale
H Autotreni
I Autoarticolati
L Autosnodati
M Autocaravan
N Mezzi d’opera

Relativamente alla immatricolazione e omologazione dei veicoli a motore va segnalato come la direttiva comunitaria 98/14/CE del 6 febbraio 1998 – recepita nel nostro ordinamento con il D.M. 04.08.1998 – abbia previsto il divieto – con decorrenza 1° ottobre 1998 – di immatricolare autoveicoli all’interno della classe degli autoveicoli per il trasporto promiscuo.

Malgrado tali modifiche non abbiano direttamente interessato le disposizioni contenute nel codice della strada e, in particolare, l’articolo 54 che quindi continua a contemplare alla lettera “C” gli autoveicoli ad uso promiscuo, di fatto a partire dal 1° ottobre 1998 non è più omologabile un autoveicolo ad uso promiscuo (la norma comunitaria prevale su quella interna contrastante; a conferma si veda anche la circolare n. 1718/DC del ministero dei trasporti).

A seguito del recepimento delle disposizioni comunitarie, pertanto, le omologazioni dei veicoli con almeno 4 ruote avverranno esclusivamente secondo le due seguenti categorie:

  • categoria M per i veicoli destinati al trasporto delle persone, ulteriormente suddivisi in:
    • categoria M1 per i veicoli a motore destinati al trasporto di persone con al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente;
    • categoria M2 per veicoli a motore destinati al trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
    • categoria M3 per i veicoli a motore destinati al trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
  • categoria N per i veicoli destinati al trasporto delle merci, ulteriormente suddivisi in:
    • categoria N1 per i veicoli a motore destinati al trasporto di merci, con massa massima non superiore a 3,5 t;
    • categoria N2 per i veicoli a motore destinati al trasporto di merci, con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
    • categoria N3 per i veicoli a motore destinati al trasporto di merci, con massa massima superiore a 12 t.

Ad oggi, quindi, gli autoveicoli non potranno più essere omologati per il trasporto promiscuo, ma dovranno essere distinti tra veicoli per trasporto persone e veicoli per trasporto merci. Gli unici autoveicoli classificati per il trasporto promiscuo sono esclusivamente quelli omologati entro il 30 settembre 1998.

La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative: aspetti normativi e gestionali