Indennità di fine mandato: ritenuta d’acconto anche per il forfettario
di Pasquale PironeL’agente, alla cessazione del proprio mandato, ha diritto alla c.d. “Indennità di fine mandato” espressamente prevista dall’articolo 1751 cod. civ. ai sensi del quale, “All’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente una indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
- l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”.
Il contratto di agenzia è quello previsto dall’articolo 1742 cod. civ., in base al quale una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il preponente, dal canto suo, non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro (articolo 1743 cod. civ.).
Nell’esecuzione dell’incarico, a sua vola l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute, e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.
Per tutti gli affari conclusi durante il contratto, l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti ad egli riservati, salvo che sia diversamente pattuito.
Si ha diritto alla provvigioni sugli affari conclusi anche dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta (in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti).
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo e, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
L’agente è, comunque, tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente e questi non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
Il contratto di agenzia può essere sia a tempo determinato che indeterminato.
Laddove sia a tempo determinato e questi continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Se è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito, che non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. Le parti possono, tuttavia, concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente.
Salvo diverso accordo la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l’ultimo giorno del mese di calendario.
Ritornando all’indennità di fine mandato, questa non è però dovuta:
- quando il preponente risolve il contratto per una inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
- quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali l’età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;
- quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia.
L’importo non può superare una cifra equivalente ad una indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. Si decade dal beneficio se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, l’agente omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti. L’indennità è comunque dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell’agente.
Dal punto di vista fiscale, ai sensi dell’articolo 56, comma 3, lett a), Tuir, l’indennità in esame non concorre alla formazione del reddito d’impresa ed in applicazione dell’articolo 17, comma 1, lett. d) dello stesso Tuir è soggetta a tassazione separata, salvo facoltà di optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi. Inoltre, quando corrisposta, è soggetta ad una ritenuta di acconto del 20%.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, come ben risaputo, chi agisce in regime forfettario non è soggetto a ritenuta sui compensi percepiti, e ciò per espressa previsione normativa contenuta nella L. 190/2014 istitutiva del regime.
L’indennità, tuttavia, non rappresenta un compenso derivante dall’attività, ma è un “ristoro” riconosciuto a fronte della cessazione del rapporto di agenzia e, per quanto previsto dall’articolo 53, comma 2, lett. e), Tuir, è da qualificarsi come reddito di lavoro autonomo.
Conseguenza di ciò è che, anche se il percipiente opera in regime forfettario, il regime fiscale di tassazione applicabile all’indennità medesima è quello appena esposto (tassazione separata con possibilità di opzione per quella ordinaria e ritenuta del 20%).