28 Settembre 2019

Trasferimento della casa madre in Svizzera e regime esenzione dividendi

di Marco Bargagli
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La scheda di FISCOPRATICO

Come noto, la direttiva comunitaria n. 90/435/CE (c.d. madre-figlia), ha il preciso scopo di evitare fenomeni di doppia imposizione economica che, potenzialmente, si possono verificare in seguito alle distribuzioni di dividendi effettuate da una o più società controllate, nei confronti della casa madre localizzate in ambito UE.

In linea con le disposizioni comunitarie, a livello domestico, sono previste due modalità di tassazione per i dividendi erogati nei confronti di società consociate estere:

  • il regime di rimborso, in base al quale il soggetto residente che eroga i flussi reddituali opera la ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura indicata nell’articolo 27, comma 3-ter, D.P.R. 600/1973 (1,20%). In tale circostanza il soggetto controllante estero che ha percepito i dividendi potrà richiedere il rimborso della ritenuta subita;
  • il regime di esenzione ex articolo 27-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973: in questo caso il soggetto residente, alle particolari condizioni previste per l’applicazione della direttiva madre-figlia, su richiesta del soggetto non residente, può direttamente evitare l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Ciò posto, occorre domandarci se l’esenzione sopra indicata spetta anche qualora la controllante comunitaria decida di trasferire la propria sede in Svizzera, estendendo l’agevolazione fiscale in rassegna anche ai pagamenti di dividendi effettuati da una società residente in Italia, nei confronti della propria controllante residente in territorio extra – UE.

Sullo specifico punto è intervenuta l’Agenzia delle entrate che, nella risposta all’interpello n. 380 pubblicata in data 11.09.2019, ha così chiarito il trattamento fiscale riservato ai flussi reddituali corrisposti nei confronti di un soggetto di diritto elvetico.

Nell’istanza di interpello è stata delineata la riorganizzazione di un gruppo multinazionale, rappresentando che:

  • la società Alfa (figlia) è una società interamente controllata dalla società lussemburghese Beta (madre);
  • con decorrenza dal 1° luglio 2019 la controllante Beta trasferirà, in regime di “continuità giuridica”, la propria sede dal Lussemburgo alla Svizzera;
  • il nuovo assetto societario non comporterà, in capo a Beta, alcuna liquidazione o scioglimento in Lussemburgo, ricostituzione in Svizzera.

In merito, giova ricordare che:

  • la legislazione lussemburghese consente la cancellazione dal locale registro delle imprese continuando l’attività in un’altra giurisdizione, senza che tale operazione costituisca una liquidazione o uno scioglimento; simmetricamente, la legislazione Svizzera consente l’iscrizione nel locale registro delle imprese e la continuazione dell’attività senza ricostituzione della società;
  • la possibilità di effettuare un trasferimento in “continuità giuridica” dal Lussemburgo alla Svizzera è formalmente certificata da un’attestazione notarile e da un parere di un consulente;
  • Beta chiuderà al 30 giugno 2019 l’ultimo bilancio redatto ai sensi della normativa lussemburghese; i relativi saldi di chiusura rappresenteranno i saldi di apertura al 1° luglio 2019 del bilancio della società quale ente residente in Svizzera.

L’Agenzia delle entrate ha illustrato le regole applicative dell’accordo tra Unione Europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale, risultante dalle modifiche apportate con protocollo 27.05.2015 (pubblicato in allegato alla decisione UE 2015/2400 del Consiglio del 08 dicembre 2015).

Nello specifico, l’articolo 9 del citato accordo prevede che i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d’origine, qualora la società madre detenga direttamente almeno il 25% del capitale della società figlia per un minimo di due anni.

Come sopra evidenziato, la normativa lussemburghese concernente le società commerciali prevede che il trasferimento della sede sociale di una società da o verso il Granducato del Lussemburgo non comporta giuridicamente né la “dissoluzione” né la “creazione” di una nuova entità.

Simmetricamente, la legislazione svizzera riconosce lo spostamento della sede di una società in “continuità giuridica”, a condizione che la legislazione di appartenenza dell’entità estera lo preveda e che la struttura e  l’organizzazione dell’entità estera siano compatibili con la Legge svizzera.

In linea con tale principio, anche l’ordinamento domestico prevede che – in mancanza di apposite disposizioni convenzionali – il trasferimento della sede legale indicata nello statuto si considera efficace solo se viene posto in essere sulla base delle disposizioni sancite dagli ordinamenti dello Stato di provenienza e dello Stato di destinazione.

Inoltre, facendo riferimento al requisito dell’ininterrotto periodo di possesso ai fini del particolare regime della Partecipation Exemption, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel caso di trasferimento in continuità giuridica, ai fini della ricorrenza del requisito della detenzione della partecipazione per un determinato periodo, appare dirimente la circostanza che il trasferimento di sede, per espressa previsione di entrambi gli ordinamenti interessati, non darà luogo allo scioglimento e successiva ricostituzione della società (conforme: risoluzione 345/E/2008).

In conclusione, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che il trasferimento di sede dal Granducato di Lussemburgo alla Svizzera presenta profili di “continuità giuridica” idonei ad assicurare anche la relativa continuità del periodo di possesso.

Di conseguenza, in applicazione delle previsioni dell’accordo stipulato tra Unione Europea e la Confederazione Svizzera, l’eventuale corresponsione di dividendi dalla società italiana Alfa alla controllante Beta potranno continuare a beneficiare del regime di esenzione dalla ritenuta fiscale previsto nell’accordo medesimo.

A tale fine dovranno ricorrere anche gli ulteriori requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’accordo e, segnatamente: la residenza fiscale in Svizzera della società madre (anche ai fini convenzionali); l’assoggettamento a imposizione diretta sugli utili senza beneficiare di esenzioni; l’adozione della forma di una società di capitali.

La fiscalità internazionale in pratica