Promotore finanziario titolare di impresa familiare soggetto ad Irap
di Alessandro BonuzziIl promotore finanziario titolare di un’impresa familiare è soggetto ad Irap quando corrisponde al proprio collaboratore compensi elevati, configurandosi in tal caso il presupposto dell’autonoma organizzazione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22469 del 09.09.2019, riformando la sentenza della CTR delle Marche che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente contro il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’Irap versata per gli anni dal 2005 al 2008.
Difatti, la Commissione regionale aveva escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione in ragione del fatto che la particolarità dell’attività di promotore finanziario svolta dall’imprenditore confinava la collaborazione del coniuge partecipante, privo del titolo di promotore finanziario, ad un ambito meramente esecutivo, a nulla rilevando che il suo apporto fornito all’impresa familiare fosse stato effettivo e continuativo con conseguente attribuzione di un reddito d’impresa nella misura massima prevista dalla legge (49%).
In particolare, la CTR aveva affermato:
- che, ai fini della sussistenza del presupposto impositivo, occorre “la concreta dimostrazione che l’apporto del collaboratore familiare abbia effettivamente incrementato il fatturato aziendale“, e
- che “in difetto di specifica prova contraria, la particolarità dell’attività di promotore finanziario dell’appellante (come sopra spiegato) relega la collaborazione della moglie priva di quella specifica qualifica ma semplicemente legata al medesimo in un’impresa familiare – ad un ambito meramente esecutivo, quale quello di segretaria o affine“.
Invece, preso atto che “l’attività svolta dal promotore finanziario non è qualificabile automaticamente come attività di impresa, di per sé assoggettata ad imposta, ma, anche alla stregua dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, richiede una valutazione complessiva, da parte del giudice di merito, degli elementi di fatto offerti dalla fattispecie concreta, poiché essa … può essere svolta “in qualità di dipendente, agente o mandatario” e, quindi, può assumere connotati variabili tra la figura del lavoro subordinato dipendente, esente da imposta, quella del lavoro autonomo, assoggettabile ad imposta solo in presenza di un’autonoma organizzazione, e quella dell’attività d’impresa, pacificamente sottoposta ad imposizione” (Cassazione sentenza n. 8120/2012), a parere della Cassazione, nel caso di specie, assume rilevanza quanto segue:
- “L’Irap afferisce non al reddito o al patrimonio in sé, ma allo svolgimento di un’attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi, sicché ne è soggetto passivo pure l’imprenditore familiare ma non anche i familiari collaboratori atteso che la collaborazione dei partecipanti integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare ed è, quindi, sintomatica del relativo presupposto impositivo” (Cassazione sentenza n. 12616/2016 e 24060/2016);
- in passato la stessa Cassazione, in una fattispecie analoga, “ha cassato la decisione della commissione tributaria regionale che aveva escluso la sussistenza del requisito impositivo dell’autonoma organizzazione nell’attività svolta dal contribuente di agente di commercio sul presupposto che questo corrispondesse a terzi, occasionalmente, compensi di non rilevante entità, senza considerare l’entità delle quote corrisposte ai collaboratori facenti parte dell’impresa familiare” (Cassazione sentenza n. 16742/2017). Pertanto, non è corretto presumere che la collaborazione del partecipante all’impresa familiare, il cui titolare svolge l’attività di promotore finanziario, sia da qualificare come meramente esecutiva;
- dai quadri RF relativi agli anni d’imposta in questione risulta che sono stati attribuiti al coniuge, in qualità di collaboratore familiare, redditi pari a ben 93.393 euro per il 2005, 114.617 euro per il 2006, 121.997 per il 2007 e 40.410 euro per il 2008. “Tali considerevoli spese si manifestano incompatibili con l’insussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, sì da collocare … l’attività svolta dal promotore finanziario nell’ambito dell’area di assoggettabilità all’imposta”.
Alla luce di tutto ciò, dunque, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della CTR impugnata e sancito la non spettanza al rimborso dell’Irap versata dal promotore finanziario negli anni 2005-2008.