1 Ottobre 2019

Cessioni con pagamento anticipato: fattura immediata e differita

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

È possibile emettere una fattura differita per vendita di beni nel caso di incasso del pagamento in anticipo?

Il pagamento anticipato da parte del cliente per la fornitura di materiale determina l’effettuazione dell’operazione e, pertanto, deve essere regolato con fattura immediata riportante la data dell’accredito. A norma dell’articolo 6, comma 4, D.P.R. 633/1972, infatti, se anteriormente al verificarsi della consegna o spedizione, sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato alla data del pagamento.

Così, ad esempio, un bonifico ricevuto in data 8 ottobre sarà oggetto di fatturazione immediata riportante la stessa data del bonifico; l’invio potrà avvenire entro il termine di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione quindi entro il 20 ottobre 2019.

La consegna successiva della merce è ininfluente, in termini di effettuazione dell’operazione ai fini Iva, se il bonifico ricevuto copre completamente l’importo concordato; diversamente assume rilevanza la data della consegna, per l’eventuale differenza ancora da fatturare, ed in tal caso è possibile ricorrere alla fatturazione differita utilizzando il documento di trasporto.

Nella fattura differita emessa per il saldo, è possibile indicare convenzionalmente come data documento la data di fine mese della consegna (ad esempio 31 ottobre 2019, se la consegna avviene nel mese di ottobre), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 del mese successivo (nell’esempio, il 15 novembre 2019). Questa è la precisazione fornita dall’Agenzia delle entrate in risposta all’interpello 389/2019.

Rimane in ogni caso ferma la rilevanza della consegna per determinare la competenza dell’acquisto:

  • “i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: − il processo produttivo dei beni è stato completato; e − si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente: (a) in caso di vendita di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi.” (paragrafo 29, OIC 15 Crediti).
  • le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione per i beni mobili ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà (articolo 109, secondo comma, lettera a) Tuir).

La possibilità di emettere la fattura differita nel caso di vendita di beni rimane impregiudicata se il pagamento del corrispettivo avviene quando il documento di trasporto è stato già emesso.

“Nel sistema di fatturazione differita il pagamento, totale o parziale effettuato contestualmente o successivamente all’emissione della bolletta di consegna o del documento di trasporto non fa venir meno la facoltà di emettere la fattura entro il mese successivo. Invece, se anteriormente all’emissione dei suddetti documenti, abbia luogo il pagamento, totale o parziale, del corrispettivo, il cedente deve emettere la relativa fattura entro lo stesso giorno del pagamento” (Circolare 27/1975 del Ministero delle Finanze).

In precedenza, la norma richiedeva l’emissione della fattura immediata entro le ore 24 del giorno del pagamento ma, ad oggi, la fattura immediata è emessa entro dodici giorni dal pagamento (articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972).

Occorre allora considerare la data rilevante dell’accredito.

A tal proposito ricordiamo la risposta fornita dall’Agenzia delle entrate in tema di regime Iva per cassa (articolo 32-bis D.L. 83/2012), nel quale il pagamento del corrispettivo fatturato determina l’esigibilità dell’imposta.

In tale occasione veniva richiesto in modo specifico quale fosse la data rilevante: il momento in cui il creditore ha notizia dell’avvenuto accreditamento, oppure il momento dell’accreditamento, del quale il creditore potrebbe avere notizia ad esempio verificando tramite home banking i movimenti sul conto, indipendentemente dall’effettiva formale conoscenza?

Nel caso di pagamento del corrispettivo con mezzi diversi dal denaro contante – ad esempio, mediante bonifico bancario – lo stesso si considera incassato nel momento in cui si consegue l’effettiva disponibilità delle somme, ossia quando si riceve l’accredito sul proprio conto corrente, indipendentemente dalla sua formale conoscenza, che avviene attraverso l’invio del documento contabile da parte della banca. Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta “data disponibile”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata (circolare 1/E/2013, paragrafo 3.2).

Iva nazionale ed estera