Rol contabile residuo utilizzabile con limitazioni
di Alessandro BonuzziL’articolo 96 Tuir, recante le regole di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa per le società di capitali, ha subito rilevanti modifiche ad opera dell’articolo 1 D.Lgs. 142/2018 che ha recepito l’articolo 4 della Direttiva Atad.
Le nuove regole sono applicabili dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, quindi, per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 1° gennaio 2019.
Le novità sono tutt’altro che marginali e riguardano:
- la possibilità di riporto in avanti, senza limiti di tempo, dell’eccedenza degli interessi attivi e proventi assimilati non utilizzata nei periodi d’imposta precedenti a scomputo degli interessi passivi;
- il riporto limitato a 5 periodi d’imposta dell’eccedenza di Rol;
- il calcolo del Rol, con riferimento al quale occorre tener conto dei valori fiscali;
- l’utilizzo prioritario del Rol del periodo d’imposta di riferimento e, solo successivamente, del Rol riportato, a partire da quello prodotto nel periodo d’imposta meno recente (applicando il criterio Fifo);
- l’ampiamento dell’ambito oggettivo del campo applicativo della norma, atteso che sono ivi compresi gli interessi passivi derivanti da qualsiasi forma di debito, dunque, anche gli oneri finanziari relativi a debiti di natura commerciale, laddove la componente di finanziamento sia significativa.
In sostanza, il meccanismo di deducibilità degli interessi passivi prevede i seguenti step:
- interessi passivi – interessi attivi di periodo + interessi attivi riportati e
- se da tale operazione risulta un importo > 0, l’eccedenza di interessi passivi è deducibile in misura = al 30%*Rol + 30%*Rol riportato.
Il passaggio alle nuove regole è attutito da alcune previsioni transitorie in base alle quali:
- gli interessi passivi non ancora dedotti nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 possono continuare a essere riportati e dedotti negli esercizi successivi;
- nel passaggio dal Rol fiscale al Rol contabile, occorre evitare di considerare due volte lo stesso componente di reddito. Così, ad esempio, se nel 2018 hanno concorso alla determinazione del Rol anche compensi amministratori non pagati, questi non devono essere computati nel calcolo del Rol del 2019 sebbene corrisposti, quindi deducibili, in tale annualità;
- sempre nel passaggio dal Rol fiscale al Rol contabile, si deve tener conto, nel Rol 2019, di componenti con rilevanza solo contabile che rappresentano una rettifica di segno opposto di componenti di conto economico che hanno assunto rilevanza nel Rol 2018 o nel Rol degli anni precedenti. Sicché, ad esempio, va computata nel Rol 2019 la sopravvenienza attiva non imponibile derivante dallo storno di un fondo rischi contabilizzato negli esercizi precedenti, ancorché mai dedotto;
- il Rol contabile residuo dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 può essere oggetto di riporto.
Relativamente a quest’ultimo punto vanno evidenziati due aspetti.
Il primo, positivo, riguarda l’assenza di un limite temporale di riportabilità; quindi, il Rol contabile residuo può essere riportato anche oltre il quinquennio.
Il secondo aspetto, invece, ha natura limitativa, poiché il Rol contabile residuo può essere utilizzato solo per portare in deduzione interessi passivi relativi a prestiti o altri rapporti bancari (scoperti di conto corrente, fidi, anticipo fatture, eccetera) stipulati prima del 17 giugno 2016, nella misura maturata in base alle condizioni già definite a tale data. Pertanto, non è possibile tener conto degli interessi passivi conseguenti a variazioni o rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al 17 giugno 2016.