Fattura elettronica: adesione al servizio di consultazione
di Clara PolletSimone DimitriIn un precedente intervento abbiamo analizzato la distinzione tra il processo di conservazione e quello di consultazione delle fatture elettroniche; quest’ultima funzionalità è stata recentemente modificata, a seguito dei rilievi del Garante in materia privacy.
Con il provvedimento del 21 dicembre 2018 l’Agenzia delle entrate ha ridefinito le modalità di memorizzazione e consultazione delle fatture (emesse e ricevute) fruibili:
- dagli operatori Iva;
- dai consumatori finali (per le sole fatture ricevute).
Gli operatori interessati al servizio sono tenuti ad esprimere il proprio consenso, aderendo al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Ai sensi del provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modifiche, sono disponibili nel portale “Fatture e Corrispettivi” le funzionalità che consentono al soggetto cedente/prestatore o cessionario/committente di:
- aderire al servizio gratuito di consultazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI;
- recedere dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.
Queste funzionalità sono ad uso dei soggetti passivi Iva e degli intermediari in possesso di esplicita delega alla consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche (conferita dal 21 dicembre 2018). È inoltre disponibile una funzionalità che consente ai soggetti intermediari, in possesso di delega da parte di più soggetti Iva, di comunicare l’adesione da parte dei loro delegati in modalità massiva; al momento non è prevista una funzione analoga per la comunicazione di recesso dal servizio in argomento.
L’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici può essere effettuata entro il 31 ottobre 2019. Che cosa succede se entro tale data il contribuente non effettua alcuna scelta?
Superato tale termine, senza effettuare esplicita adesione, si assume che il soggetto non voglia fruire dei servizi di consultazione delle fatture elettroniche: pertanto, in un primo momento i file fattura non saranno più disponibili in visualizzazione e download mentre, a seguire, verranno eliminati.
Qualora il contribuente, invece, scelga di avvalersi del servizio offerto dall’Agenzia delle entrate, resta la possibilità di esercitare il diritto di recesso.
In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti del rapporto economico – cedente/prestatore o cessionario/committente – si memorizzano i dati dei files delle fatture elettroniche nella loro interezza: queste saranno quindi disponibili, nei rispettivi ambienti, per la consultazione e il download esclusivamente a favore del soggetto che ha effettuato l’adesione, sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio (SdI).
Nel caso in cui nessuna delle parti aderisca al servizio, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, i dati dei “file fattura” vengono cancellati; sono memorizzati esclusivamente i “dati fattura”, ossia i dati fiscalmente rilevanti ai sensi dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972 (di cui al paragrafo 1.2 del provvedimento del 30 aprile 2018), ad esclusione delle informazioni su natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione.
Se il soggetto Iva esprime l’adesione, le fatture emesse e ricevute saranno rese disponibili in consultazione dal giorno successivo a quello in cui è resa disponibile l’attestazione di adesione al servizio.
In caso di recesso dal servizio, invece, tutte le fatture emesse e ricevute fino a quel momento vengono rese indisponibili in consultazione; tale indisponibilità viene attivata a partire dal giorno successivo a quello in cui è resa disponibile l’attestazione di recesso al servizio di consultazione, a valere per tutte le fatture inviate da quel momento in avanti. Le fatture resteranno visualizzabili solo fino all’avvenuta presa visione.
Adesione e recesso sono da intendersi come scelte legate al codice fiscale del soggetto: in altri termini, se il soggetto passivo d’imposta esercita più attività, la scelta dell’adesione o revoca si intende effettuata per tutte le fatture di pertinenza di tale soggetto, qualunque sia la partita Iva in esse indicata. L’adesione (o revoca) si applica anche alle fatture di pertinenza di una eventuale partita Iva che confluisce nell’anagrafica di tale soggetto anche successivamente alla data di adesione o revoca; tale indicazione vale anche per i consumatori finali, in relazione a tutte le possibili evoluzioni di un determinato codice fiscale.
In presenza di una ditta individuale, infine, il diritto di adesione/recesso deve essere esercitato sia in relazione all’attività Iva del soggetto, sia in relazione alla natura di consumatore finale dello stesso, in maniera indipendente. Nello specifico, il titolare della ditta individuale può esercitare:
- l’adesione (o la revoca) per le fatture legate alla propria attività nel portale “Fatture e Corrispettivi”;
- il diritto di adesione/revoca per le fatture ricevute, in qualità di consumatore finale, nella specifica sezione dell’area dichiarazione precompilata.