17 Ottobre 2019

Rimborso chilometrico o auto aziendale? Scelte di convenienza – I° parte

di Luca Caramaschi
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La scheda di FISCOPRATICO

Che l’autovettura venga considerata un bene con una spiccata propensione all’utilizzo personale è convinzione fatta propria anche dal Legislatore fiscale.

È, infatti, indubbio che l’autovettura costituisca un bene che i contribuenti utilizzano anche al di fuori della sfera professionale o imprenditoriale, con la conseguenza che parte del costo sostenuto per la sua acquisizione e/o utilizzo va considerata non inerente, e pertanto indeducibile sotto il profilo reddituale oltre che indetraibile ai fini Iva.

Ciò premesso, appare altrettanto evidente il fatto che le penalizzazioni imposte dal Legislatore fiscale, con riferimento alla possibilità di dedurre i costi e detrarre l’Iva relativa tanto all’acquisto quanto alle spese di gestione delle autovetture, presentano attualmente delle misure davvero al limite della ragionevolezza.

La materia riguardante il trattamento fiscale delle autovetture è stata da ultimo revisionata dalla oramai datata L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), che ridusse dal 40 all’attuale 20% la percentuale di deduzione dei costi relativi al parco auto aziendale e all’auto utilizzata dai soggetti che producono reddito di lavoro autonomo (artisti e professionisti).

Sul tema dell’Iva è opportuno evidenziare in questa sede che la facoltà dell’Italia di applicare questo regime di detraibilità forfetaria dell’Iva al 40% in relazione all’acquisto dei veicoli e dei servizi ad essi connessi, è stata concessa fino al prossimo 31 dicembre 2019 dall’Unione Europea, con decisione del Consiglio UE 2016/1982 dell’8 novembre 2016.

Nulla si sa di cosa accadrà a partire dal 01.01.2020. In assenza di ulteriori proroghe dell’attuale misura di detrazione forfettaria potrebbe anche essere che la detrazione effettiva vada individuata sulla base di parametri oggettivi in grado di quantificare la percentuale di inerenza nell’utilizzo del veicolo nell’ambito dell’attività imprenditoriale e/o professionale (alla stregua di quanto accade, ad esempio, per la telefonia mobile).

Restando alla disciplina attuale, il richiamato intervento del 2012 – ultimo di una lunga serie caratterizzata da un medesimo intento, in direzione di comprimere la rilevanza fiscale delle autovetture – ha comportato, in molti casi, una quasi totale indeducibilità dei costi legati alle vetture.

Detto scenario, pertanto, impone la necessità di operare – certamente ai fini fiscali – una valutazione circa le opportunità oggi messe a disposizione dal Legislatore per la gestione delle autovetture.

In virtù del descritto quadro normativo, introdotto dalla Finanziaria 2008, e dei relativi chiarimenti forniti con la risoluzione n. 6/DPF/2008, è quindi necessario ripensare alle scelte di convenienza riguardanti le soluzioni per la gestione del parco auto aziendale, tenendo in considerazione il fatto che l’auto concessa in uso promiscuo al dipendente oggi consente, ai fini Iva, una piena detraibilità dell’imposta assolta sia sulle spese di acquisizione che su quelle di gestione.

Tali ultime considerazioni andranno comunque “pesate” anche alla luce delle modifiche che, ai fini Iva, la Legge Comunitaria 2008 ha introdotto all’articolo 14 D.P.R. 633/1972, e, in particolare, al comma 3, laddove viene stabilito che il valore normale debba essere individuato sulla base di criteri stabiliti da uno specifico decreto ministeriale.

A distanza di un decennio, oramai, questo decreto non è ancora stato emanato, per cui ancora oggi si continua a fare riferimento agli importi forfettari di cui all’articolo 51 Tuir anche per l’assolvimento dell’Iva con riguardo all’utilizzo privato della vettura.

In questo e in successivi contributi, andremo quindi a propone una breve simulazione che ha la finalità di evidenziare come ad oggi (anche dopo le modifiche che dal 2013 hanno ridotto la percentuale di deducibilità dei costi al 70%), la soluzione dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo al dipendente, rispetto alle alternative ipotesi dell’utilizzo esclusivamente aziendale e del rimborso chilometrico spettante nei casi di utilizzo della propria autovettura, è certamente quella maggiormente vantaggiosa sotto il profilo fiscale.

La simulazione verrà condotta avendo come riferimento un caso standard caratterizzato dalle seguenti variabili:

  • costo della vettura € 60.000 + Iva
  • corrispettivo di cessione € 20.000 + Iva
  • spese di gestione annue € 2.500 + Iva
  • percorrenza annua Km 20.000
  • utilizzo per 4 anni

Proveremo poi a movimentare una prima variabile, rappresentata dal costo del veicolo, analizzando quali sono le conseguenze nel considerare:

  • un veicolo di costo ridotto (€ 20.000 + Iva);
  • un veicolo di costo elevato (€ 90.000 + Iva).

Agiremo poi su una seconda variabile, il tempo, ipotizzando un più lungo utilizzo dell’autovettura pari ad 8 anni.

Inoltre, valuteremo le conseguenze di una maggiore intensità nell’utilizzo del vicolo, con una più lunga percorrenza, ad esempio pari a 40.000 chilometri annui.

Le descritte valutazioni lasciano poi lo spazio per ulteriori considerazioni e, più precisamente:

  • i parametri presi a riferimento nel caso standard si modificano al mutare delle variabili considerate (ad esempio, il valore di vendita si incrementa se si incrementa il costo di acquisto del veicolo, così come si riduce se il veicolo viene utilizzato per 8 anni anziché per 4 come previsto nel citato caso standard);
  • al variare del costo della vettura non si modifica il limite massimo di deducibilità del rimborso chilometrico (tale limite corrisponde alle vetture di 17/20 cavalli fiscali, che sono di medio-piccola cilindrata); esso si modifica solo nel caso di lunga percorrenza (perché ovviamente vanno considerati più chilometri nel rimborso),
  • la simulazione prevede altresì l’estensione delle regole di deducibilità dei costi auto anche all’Irap: ovviamente tale soluzione deve essere contemperata con le modalità di determinazione della base imponibile Irap previste dalla citata Legge finanziaria per l’anno 2008 (per i soggetti Ires è ipotizzabile una deducibilità integrale del costo della vettura).

In relazione a tale ultimo punto si è comunque scelto di gestire la simulazione ipotizzando la non deducibilità di tali costi, prima di tutto per proporre un risultato che abbia significato anche per i soggetti Irpef. I rimborsi chilometrici, infine, sono deducibili, nel limite di 17/20 cavalli fiscali, solo ai fini delle imposte sul reddito, ma non dell’Irap.

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