18 Ottobre 2019

I proventi della polizza estera devono essere indicati nel quadro RW

di Marco Bargagli
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Come espressamente indicato nelle istruzioni di compilazione del modello Redditi persone fisiche, il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero ed attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (Ivafe).

In merito, esistono precise esclusioni: il quadro RW non va infatti compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Inoltre, l’obbligo di monitoraggio non rileva per:

  • le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce il nostro Paese, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Tuir, in base ad accordi internazionali ratificati;
  • i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi, con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

Sotto il profilo tributario, si ricorda che l’imposta sul valore degli immobili all’estero (c.d. Ivie) è dovuta sul valore degli immobili situati all’estero detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso essi siano destinati.

In merito, ai fini della base imponibile soggetta a tassazione, il valore dell’immobile è costituito, nella generalità dei casi, dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà.

L’Ivafe è invece dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia.

Sotto il profilo oggettivo, tale imposta si applica alle seguenti attività finanziarie:

  • partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa, valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (es. accrediti di stipendi, pensione e/o altri compensi);
  • contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti (es. finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere);
  • contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
  • metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
  • diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
  • ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Ciò posto, occorre domandarci quale sia il corretto trattamento fiscale, ai fini della compilazione del quadro RW, derivante dalla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita che, alla scadenza prevista, preveda l’accredito su un conto corrente estero di una determinata somma.

Sullo specifico punto è intervenuta l’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 300 del 23 luglio 2019, ove è stato chiarito che deve essere assolto l’obbligo di monitoraggio delle attività finanziarie detenute all’estero anche nel caso di una polizza vita dalla quale scaturisce la liquidazione di una determinata somma in data 31 dicembre 2018, in considerazione della scadenza prevista al 1° gennaio 2019.

Ai fini della corretta tassazione del provento percepito e dell’applicazione dell’Ivafe, si rende necessario valutare attentamente:

  • il periodo d’imposta in cui sorge il debito tributario;
  • la base imponibile da indicare nel quadro RM del modello Redditi PF e l’aliquota da utilizzare per la determinazione e liquidazione dell’imposta sostitutiva;
  • il valore finale e il numero dei giorni da inserire nel quadro RW.

In merito si precisa che la compagnia assicuratrice non ha applicato alcuna imposta sostitutiva e che le somme sono state accreditate in data 31 dicembre 2018 su un conto corrente estero.

Tutto ciò premesso, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il contribuente deve assoggettare ad imposizione i redditi percepiti, indicando nel quadro RM del modello Redditi Persone Fisiche 2019 l’ammontare del reddito al lordo delle eventuali ritenute subite, con applicazione dell’aliquota vigente nei periodi di maturazione sulla base di quanto certificato dalla compagnia assicuratrice erogante.

Inoltre l’incasso della polizza da parte dell’assicurato determina anche la chiusura del rapporto contrattuale e, conseguentemente, il contribuente non dovrà compilare i quadri RM e/o RW del modello Redditi 2020.

Infine, sempre con riferimento all’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe), in presenza di attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera imponibili in Italia, deve essere compilato il quadro RW del modello di dichiarazione, obbligo che sussiste anche in presenza di polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (sempreché la compagnia estera non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e che non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento e il pagamento dei proventi).

I proventi della polizza assicurativa incassata all’estero devono così confluire nel modello RW ove va riportato, quale valore finale, l’intero importo accreditato in data 31 dicembre 2018 da parte della compagnia assicuratrice.

Infatti, il quantum spettante è individuato sulla base delle condizioni contrattuali che, nel caso di specie, prevedono che sia da corrispondere – a scadenza – la somma assicurata in caso di vita e quella qualificata quale “eccedenze accumulate” negli anni fino alla data di scadenza del contratto.

La fiscalità internazionale in pratica