L’esenzione dalla ritenuta spetta al beneficiario finale dei redditi
di Marco BargagliCome noto, a livello internazionale, la clausola antiabuso del “beneficiario effettivo” (c.d. “beneficial owner”) ha il precipuo scopo di contrastare manovre di pianificazione fiscale, che vengono poste in essere con il solo fine di ottenere un indebito risparmio d’imposta.
In particolare, gli eventuali profili elusivi delle operazioni poste in essere riguardano l’interposizione di mere “conduit company”, generalmente residenti in territorio europeo, che vengono utilizzate per canalizzare i pagamenti dall’Italia verso l’estero, tramite lo sfruttamento – indebito – delle direttive comunitarie.
L’articolo 26-quater D.P.R. 600/1973, introdotto dal D.Lgs. 143/2005 per recepire la direttiva 2003/49/CE del 3 giugno 2003 (c.d. direttiva “Interessi-Canoni”), prevede l’esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti nei confronti di soggetti residenti in Stati membri dell’Unione Europea, a condizione che il soggetto estero percipiente sia il beneficiario effettivo degli interessi e/o dei canoni.
Con particolare riferimento agli interessi, il citato articolo 26-quater D.P.R. 600/1973 prevede che una società residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato, che paga gli interessi nei confronti di un soggetto non residente, deve rivestire una delle forme previste dall’allegato A al medesimo decreto, ovvero essere una società per azioni, una società in accomandita per azioni, una società a responsabilità limitata (nonché un ente pubblico e privato che esercitano attività industriali e commerciali) e essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all’imposta sul reddito delle società.
Inoltre, la società estera che riceve il pagamento degli interessi deve:
- rivestire una delle forme previste dall’allegato A al D.P.R. 600/1973;
- essere residente, ai fini fiscali, in uno degli Stati membri senza essere considerata, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi stipulata con uno Stato terzo, residente al di fuori dell’Unione;
- essere assoggettata, senza fruire di alcun regime di esonero, a una delle imposte indicate nell’allegato B al D.P.R. 600/1973, ovvero a un’imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione delle medesime imposte sopra citate;
- detenere, direttamente, una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili in assemblea (prevista dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis cod. civ.) della società che effettua il pagamento;
- detenere le partecipazioni che attribuiscono i predetti diritti di voto nella società che effettua il pagamento ininterrottamente da almeno un anno.
Per poter usufruire del regime di esenzione in rassegna è richiesta una ulteriore duplice condizione:
- gli interessi corrisposti ai beneficiari non residenti devono essere assoggettati, in capo a questi ultimi, a una delle imposte elencate nell’allegato B al D.P.R. 600/1973, non usufruendo di particolari regimi di esenzione;
- i soggetti non residenti che ricevono il pagamento degli interessi devono essere i beneficiari effettivi di tali redditi.
In linea con le disposizioni previste a livello internazionale, per essere considerata beneficiario effettivo del reddito, una società deve ricevere i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non deve operare come un agente, un delegato o fiduciario di altri soggetti.
Infatti, qualora tra il beneficiario e l’autore del pagamento si interponga un mero intermediario, l’esenzione dal versamento della ritenuta si applica soltanto se l’effettivo beneficiario degli interessi soddisfa i richiamati requisiti (cfr. Agenzia delle entrate, circolare 47/E/2005).
Il citato documento di prassi, onde contrastare l’interposizione di un soggetto esclusivamente per godere dell’esenzione, ha anche chiarito che: “la società riveste la qualifica di beneficiario effettivo qualora abbia la titolarità nonché la disponibilità del reddito percepito” e “tragga un proprio beneficio economico dall’operazione di finanziamento posta in essere”.
Inoltre, la società beneficiaria dei flussi deve svolgere una reale e genuina attività economica, caratterizzata da un radicamento effettivo nel tessuto economico del Paese di insediamento, non potendo operare come una “conduit” (Agenzia delle entrate, circolare 6/E/2016).
Di recente, con la risoluzione 88/E/2019, l’Amministrazione finanziaria ha fornito ulteriori importanti delucidazioni in merito alla nozione di “beneficiario finale” degli interessi che maturano su un prestito denominato “shareholding loan” concesso dalla controllante non residente alla Newco italiana (Alfa), come fonte di finanziamento per l’acquisizione, con indebitamento, della società Target residente nel territorio dello Stato.
Nello specifico, nell’ambito di un interpello sui nuovi investimenti (ex articolo 2 D.Lgs. 147/2015), si è reso necessario avere specifici chiarimenti in ordine al regime di esenzione dalle ritenute alla fonte previsto dall’articolo 26-quater D.P.R. 600/1973, avuto riguardo agli interessi che la società risultante da un’operazione di fusione, a seguito di un’operazione di acquisizione con indebitamento c.d. “merger leveraged buy-out – MLBO”, deve corrispondere nei confronti della società controllante della NewCo (Alfa), derivanti da un prestito intercompany concesso al fine di finanziare l’acquisizione della società Target.
L’Agenzia delle entrate, esaminato il complessivo assetto negoziale prospettato, ha evidenziato che il creditore cedente (Alfa) non mantiene la titolarità del credito derivante dal prestito intercompany, ma trasferisce il credito ai Secured Parties allo scopo di garantire il prestito obbligazionario emesso dalla propria controllata, con la conseguenza che gli interessi rimangono nella disponibilità dei cessionari.
Di conseguenza, è emerso che la società Alfa risulta priva della titolarità e della disponibilità dei crediti nascenti dal contratto di finanziamento, circostanza che non consente di riconoscerle la qualifica di “beneficiario finale” dei flussi (ex articolo 26-quater, comma 4, lett. c, n. 1, D.P.R. 600/1973).
In definitiva, l’esenzione dalla ritenuta alla fonte prevista dalla normativa domestica non si rende applicabile agli interessi dovuti in relazione al prestito intercompany previsto dal piano di investimento.