26 Ottobre 2019

I vizi di nullità delle sentenze del giudice tributario – II° parte

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

Proseguendo nell’analisi, avviata con il precedente contributo, dei vizi di nullità della sentenza è d’uopo soffermarsi sulla c.d. motivazione per relationem, che si realizza nell’ipotesi in cui il giudice, nell’esporre la propria ratio decidendi, rinvii ad un’altra pronuncia.

Sul punto, le Sezioni Unite, sin dalla sentenza n. 14814/2008, hanno affermato che la motivazione per relationem è legittima purché il giudice non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, ma riproduca i contenuti mutuati e che questi risultino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa (anche se connessa) causa, in maniera da consentire poi anche la verifica della compatibilità logico-giuridica del richiamo operato.

Successivamente, è stato precisato che è nulla la sentenza che si limiti a motivare per relationem mediante la mera adesione alla pronuncia impugnata e che risulti completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione tributaria a disattenderle. Infatti, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (Cfr., Cass. ord. n. 242/2015).

Più di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che la motivazione per relationem della sentenza è consentita, ma, in tale ipotesi, il collegio non può recepire acriticamente il contenuto dell’altra decisione, ma deve richiamarne il contenuto e la rilevanza ai fini dell’accertamento tributario (Cfr., Cass. ord. n. 5209/2018). Nella medesima pronuncia, però, sono stati ravvisati altresì profili di illegittimità nel mero rinvio per relationem ad una sentenza non ancora passata in giudicato, poiché in tal caso il decisum non avrebbe una sua autonoma base motivazionale.

Per quanto concerne il difetto di dispositivo, che rappresenta la parte precettiva della pronuncia ove il giudice esterna il comando imposto dalla legge, è stato affermato che la mancanza totale dello stesso comporta la nullità della sentenza, dacché, pur potendo la motivazione integrare il dispositivo, esso non può essere sostituito in toto da quest’ultima (Cfr., Cass. sent. n. 643/2003).

Poi, nel caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, la sentenza può essere, a seconda delle ipotesi, nulla (e quindi censurabile mediante appello) o emendabile attraverso il procedimento di correzione delle sentenze di cui all’articolo 287 c.p.c.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che si ha nullità della sentenza solo quando detto contrasto sia insanabile, ovvero soltanto nella ipotesi in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo (Cfr., Cass. ord. n. 26074/2018; Cass. sent. n. 11000/2016).

Con riferimento alla data della deliberazione, invece, è stato chiarito che l’assenza o l’inesattezza della stessa non determina la nullità della sentenza, potendosi rimediare a tale omissione tramite il procedimento di correzione delle sentenze (Cfr., Cass. sent. n. 4741/1991).

Un altro importante vizio è quello consistente nella omessa sottoscrizione della sentenza, il quale dà luogo alla nullità insanabile della stessa, rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo (Cfr., Cass. sent. n. 12167/2009).

Peraltro, nella specie, l’articolo 161 c.p.c. prevede una deroga al principio di conversione del vizio di nullità in motivo di gravame, con la conseguenza che la decisione può essere in ogni tempo annullata, anche se, per ipotesi, fossero spirati i termini di impugnazione.

È stato altresì affermato che alla medesima conclusione si giunge in caso di mancanza della personale attestazione dell’impedimento del presidente (Cfr., CTC decisione n. 1442/2000), la cui menzione è necessaria prima che la sentenza venga sottoscritta dal componente più anziano.

In tali ipotesi, quindi, la sentenza sarebbe inutiliter data, per cui occorre prestare attenzione nel caso in cui il contribuente sia risultato vincitore in primo grado, giacché, non producendo tale sentenza effetti giuridici e in assenza di appello, l’atto diventerebbe definitivo.

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