Bonus energia: comunicazione dell’opzione di sconto in fattura
di Clara PolletSimone DimitriI soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui rispettivamente agli articoli 14 e 16 D.L. 63/2013, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi. Il recupero da parte del fornitore avviene esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo. Questo è quanto previsto dall’articolo 10 D.L. 34/2019.
Con riferimento in particolare all’efficienza energetica di cui all’articolo 14 D.L. 63/2013, l’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
In generale, le detrazioni sono riconosciute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi);
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
La detrazione spetta, inoltre, per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative
Con il provvedimento prot. n. 660057/2019 del 31.07.2019, sono stati stabiliti modalità e termini per consentire ai soggetti beneficiari delle suddette detrazioni, d’intesa con il fornitore, di comunicare all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione per usufruire dello sconto, in luogo della detrazione.
Il soggetto avente diritto alla detrazione deve comunicare, a pena di inefficacia, l’opzione entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, indicando i seguenti dati:
- la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
- la tipologia di intervento effettuato;
- l’importo complessivo della spesa sostenuta;
- l’anno di sostenimento della spesa;
- l’importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante);
- i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
- la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto;
- la data in cui è stata esercitata l’opzione;
- l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato.
Dal 16 ottobre è attiva la possibilità di effettuare la comunicazione dell’opzione direttamente accedendo all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici della stessa Agenzia o a mezzo pec, utilizzando il modulo “comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico effettuati su singole unità immobiliari”.
Il contributo è pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica (o di riduzione del rischio sismico) di cui agli articoli 14 e 16 D.L. 63/2013, nella misura e alle condizioni indicate, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento.
L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. Tale sconto, espressamente indicato in fattura, non riduce l’imponibile ai fini dell’Iva.
Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 L. 388/2000 (ossia il limite di 700.000 euro), e all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (limite di 250.000 euro dei crediti indicati nel quadro RU). La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
Per utilizzare il credito in compensazione, il fornitore deve:
- preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate;
- successivamente alla conferma di cui al punto precedente, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.
Il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.