8 Novembre 2019

Ace ripristinata fin dal 2019

di Alessandro Bonuzzi
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La bozza del disegno di Legge di Bilancio 2020 reintroduce l’Ace dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, prevedendo l’abrogazione del comma 1080 dell’articolo 1 L. 145/2018 che, a sua volta, aveva abrogato l’agevolazione con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

In particolare, si ricorda che il comma 1080 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2019 ha stabilito:

  • l’abrogazione dell’articolo 1 D.L. 201/2011 recante la disciplina generale dell’Ace;
  • l’abrogazione dei commi da 549 a 553 dell’articolo 1 L. 232/2016, che avevano ridisegnato il meccanismo dell’agevolazione soprattutto per le imprese Irpef, introducendo il concetto di base fissa calcolata come differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010;
  • la salvaguardia dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 3 D.M. 03.08.2017, ossia del decreto attuativo dell’Ace, al fine di consentire il riporto delle eccedenze Ace esistenti alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Con tale disposizione, quindi, il legislatore ha abrogato la disciplina dell’Ace con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, consentendo da lì in avanti esclusivamente la fruizione del beneficio residuo.

Contestualmente, con l’articolo 1, commi da 28 a 34, L. 145/2018, in sostituzione dell’Ace, come incentivo alla patrimonializzazione delle imprese, è stata introdotta la cosiddetta mini Ires la cui disciplina è stata successivamente riformulata dall’articolo 2 D.L. 34/2019, ancorando la riduzione del carico fiscale esclusivamente all’accantonamento degli utili a riserva diversa da quelle di utili non disponibili.

Ebbene, ora, l’intenzione del legislatore, che risulta dal testo provvisorio del disegno di Legge di Bilancio 2020, è quella:

  • da un lato, di ripristinare l’Ace fin dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, quindi in continuità, senza che di fatto il beneficio subisca alcuna interruzione;
  • dall’altro, di abrogare le disposizioni recanti la disciplina della mini Ires con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, dunque senza che il nuovo meccanismo abbia mai trovato applicazione.

Insomma si tratta dell’ennesimo ritorno al passato. Sicuramente di positivo si può riscontrare il fatto che nel calcolo dell’Ires/Irpef del periodo d’imposta in corso (2019 per le imprese solari) si avrà a che fare con regole di calcolo già assodate, ossia quelle tese alla determinazione dell’Ace, invece di doversi confrontare con una disciplina, quella della mini Ires, tutta nuova, che fin dalla sua introduzione presentava non poche criticità.

Di contro, l’aspetto negativo è rappresentato dalla misura dell’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all’1,3%. Ciò significa che per una base Ace di 100.000 euro il beneficio fiscale sarà pari a soli 1.300 euro, innalzandosi a 13.000 euro partendo da una base Ace di ben 1.000.000 euro. Si è, quindi, lontani dagli anni d’oro 2014-2015-2016 durante i quali l’aliquota dell’agevolazione era fissata, rispettivamente, al 4%, 4,50% e 4,75% e in linea con il trend dei periodi d’imposta 2017 e 2018 in cui il coefficiente era pari rispettivamente, al 1,60% e 1,50%.

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La legge di stabilità 2020 e le novità di periodo