Il credito R&S in dichiarazione dei redditi
di Debora ReverberiCon l’approssimarsi del termine di presentazione del modello Redditi 2019, fissato al 02.12.2019, se ne analizzano le regole di compilazione in presenza del credito d’imposta R&S.
La natura automatica del credito R&S ne comporta l’indipendenza, ai fini del suo riconoscimento e godimento, dall’assolvimento degli obblighi dichiarativi.
L’insorgenza del diritto al credito R&S dipende infatti dal periodo d’imposta di effettivo sostenimento delle spese agevolabili; il riconoscimento del credito e la sua fruibilità in compensazione dipendono invece, alla luce delle modifiche normative applicabili a decorrere dal credito maturato in relazione al periodo d’imposta 2018, ad opera dell’articolo 1, comma 70, lettere e) e f), L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019), dall’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile.
L’inosservanza degli obblighi dichiarativi non ne pregiudica dunque né il diritto alla spettanza dell’agevolazione, né la relativa fruizione, ma costituisce, come precisato dalla circolare AdE 13/E/2017, una violazione meramente formale sanabile:
- mediante presentazione della dichiarazione integrativa;
- mediante l’istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 472/1997, con riferimento alle sanzioni previste dall’articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997 per “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni”, che prevedono un minimo di euro 250 e un massimo di euro 2.000.
La circolare AdE 13/E/2017 ha inoltre escluso espressamente l’obbligo di apposizione del visto di conformità sul relativo modello dichiarativo per l’utilizzo in compensazione di un credito R&S di importo superiore a euro 5.000: il credito ha infatti natura strettamente agevolativa e non è direttamente riconducibile alle imposte sui redditi.
Gli obblighi dichiarativi prevedono l’esposizione del credito nel quadro RU “crediti d’imposta” del modello Redditi relativo al periodo d’imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti ammissibili (ovvero il periodo di maturazione del credito) e nei modelli dichiarativi dei periodi d’imposta successivi, fino ad esaurimento dell’utilizzo.
Non deve essere compilato il prospetto “aiuti di Stato” del quadro RS.
Il credito d’imposta R&S si configura infatti, come precisato dalla circolare AdE 5/E/2016, come un’agevolazione a carattere generale che non rientra nel novero degli “aiuti di Stato”, non rilevando:
- ai fini del calcolo degli aiuti c.d. de minimis, di cui ai Regolamenti UE n. 1407/2013 e 1408/2013 del 18.12.2013;
- ai fini del rispetto dei massimali previsti dalla “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27.06.2014.
I modelli dichiarativi Redditi società di capitali, enti commerciali ed equiparati, società di persone e persone fisiche hanno recepito, nelle istruzioni alla compilazione e nella struttura del quadro RU, le modifiche normative applicabili ai crediti R&S maturati nel periodo d’imposta 2018.
Le sezioni del quadro RU interessate al credito R&S sono le seguenti:
- sezione I, destinata all’indicazione del codice identificativo del credito B9 e dei relativi dati sul riporto dagli anni successivi di crediti R&S residui sull’ ammontare del credito maturato nel periodo 2018 e sugli eventuali utilizzi in compensazione avvenuti nell’anno;
- Sezione IV, riservata all’indicazione dei dati specifici relativi al credito d’imposta R&S, istituito dall’articolo 3 D.L. 145/2013, come sostituito dall’articolo 1, comma 35, L. 190/2014, oltre che ai dati del credito d’imposta Formazione 4.0, istituito dall’articolo 1, comma 46, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018).
I dati fondamentali relativi alle spese che concorrono alla determinazione del credito R&S (media storica e investimenti ammissibili sostenuti nell’anno) sono dunque esposti nella sezione IV, al rigo RU100 “Ricerca & Sviluppo”.
- al rigo RU100 – colonna 1, va indicata la media storica dei costi di R&S ammissibili, calcolata come media aritmetica del triennio 2012-2014, escludendo, in virtù del criterio di omogeneità dei valori, i costi sostenuti per l’acquisto dei beni immateriali derivanti da operazioni infragruppo, non più ammissibili come da modifica apportata con decorrenza 2018 dall’articolo 8 D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità);
- al rigo RU100 – colonna 2, l’ammontare complessivo dei costi R&S intra-muros sostenuti nel 2018, esclusi i costi relativi alla ricerca commissionata infragruppo, da indicare a colonna 7;
- al rigo RU100 – colonna 3, il costo del personale (ex articolo 3, comma 6, lettera a), L. 145/2013), già compreso in colonna 2;
- al rigo RU100 – colonna 4, l’ammontare dei costi di R&S sostenuti in qualità di impresa commissionaria di committente estero, residente o localizzato in altri Stati membri dell’Unione Europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4.9.1996; si rammenta che tali costi sono stati riconosciuti ammissibili dalla Legge di Bilancio 2017, come ribadito dal Principio di diritto n. 15 del 11.12.2018;
- al rigo RU100 – colonna 5, l’ammontare complessivo dei costi R&S extra-muros sostenuti nel 2018;
- al rigo RU100 – colonna 6, i costi relativi alla ricerca commissionata a soggetti terzi esteri, già compreso in colonna 5;
- al rigo RU100 – colonna 7, i costi relativi alla ricerca commissionata a soggetti infragruppo residenti ed esteri.
Non trova esposizione nella sezione IV del modello Redditi il costo sostenuto per assolvere l’obbligo di certificazione della documentazione contabile, che per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti è riconosciuto in aumento al credito d’imposta entro l’importo massimo di 5.000 euro.
- Sezione VI-A, riservata alla particolare fattispecie in cui il credito d’imposta sia stato oggetto di cessione al dichiarante, che deve essere redatta quando nella sezione I è compilato il rigo RU3.
Si rammenta che l’Agenzia delle entrate ha negato, nella risposta all’interpello n. 72 del 8.3.2019, la possibilità di cedere il credito R&S sia ai sensi dell’articolo 43-bis D.P.R. 602/1973, sia ai sensi dell’articolo 1260 cod. civ., non ritenendo ammissibile in generale la trasferibilità a terzi dei crediti d’imposta per effetto di atti realizzativi.
Il trasferimento del credito R&S è ammissibile solo per operazioni le cui norme di Legge prevedano una confusione di diritti e obblighi dei soggetti giuridici coinvolti, tra le quali rientrano la fusione, la scissione, la successione all’imprenditore individuale mortis causa e la cessione del ramo d’azienda che ha generato il credito.