13 Novembre 2019

La successione dei contratti nel trasferimento d’azienda

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

Nel trattare, dal punto di vista civilistico, l’operazione di trasferimento d’azienda/ramo aziendale nelle sue diverse forme (cessione, usufrutto, affitto), l’articolo 2558 cod. civ. si occupa della sorte dei rapporti contrattuali inerenti l’azienda trasferita, stabilendo che “se non è diversamente pattuito, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale”.

Con il fine di tutelare l’unità funzionale azienda, quale complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (articolo 2555 cod. civ.), e di garantire la presenza di tutti gli elementi necessari al suo esercizio, l’articolo 2558 cod. civ. si discosta dalla disciplina generale in materia di cessione del contratto.

In particolare, mentre ai sensi dell’articolo 1406 cod. civ., la cessione del contratto nel diritto comune richiede il consenso della controparte (“ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta”), in caso di trasferimento d’azienda il consenso del contraente ceduto non è richiesto, salvo la possibilità di recesso se sussiste giusta causa.

È infatti stabilito che:

  • “Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale (articolo 2558, co. 1, cod. civ.);
  • “Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante” (articolo 2558, co. 2, cod. civ.)

È pertanto prevista la successione automatica del cessionario, che si verifica per il solo fatto del trasferimento d’azienda ed è efficace nel momento in cui questo è realizzato, in tutti i contratti a prestazioni corrispettive, con riferimento ai quali le prestazioni non siano ancora interamente eseguite da nessuna delle due parti (altrimenti saremmo in presenza di posizioni creditorie e debitorie), stipulati dal cedente per l’esercizio dell’azienda, con l’eccezione di:

  • quelli avente carattere personale, che richiedono pertanto una espressa pattuizione tra cedente, cessionario e consenso del terzo. Sono da ritenersi tali non quelli intuitu personae, ma quelli nei quali la prestazione del contraente sia oggettivamente (ad esempio contratti d’opera intellettuale o artistica) o soggettivamente infungibile. Nei contratti personali ciò che rileva è l’identità dell’altro contraente in quanto tale; le sue qualità rappresentano la motivazione della sottoscrizione del negozio giuridico;
  • quelli per i quali sia stata stipulata l’esclusione dell’effetto successorio. Le parti possono infatti convenire l’esclusione di determinati contratti dal perimetro dell’azienda ceduta, purché non venga snaturato l’oggetto del trasferimento, e quindi purché non si tratti di contratti essenziali per l’esercizio del complesso aziendale.

A parziale tutela del contraente ceduto, è data la possibilità di recedere contratto entro tre mesi dalla notizia dell’operazione di trasferimento del complesso aziendale, ma solo se sussiste una giusta causa di recesso, e fatta salva, in questo caso, la responsabilità della parte alienante.

Per “giusta causa”, sostanzialmente, si intendono tutti i mutamenti di circostanze che si configurino come rilevanti nella valutazione di convenienza di un contratto, quali, ad esempio, mutamenti:

  • relativi all’organizzazione aziendale, capaci ad esempio di influire sulla qualità dei prodotti;
  • di capacità organizzativa, puntualità, correttezza e precisione nella prestazione;
  • di affidabilità economica e patrimoniale della parte acquirente;
  • di idonee garanzie circa il regolare adempimento delle obbligazioni contratte;

e quindi tali da non dare affidamento circa la regolare esecuzione del contratto.

Accanto alla disciplina generale di cui all’articolo 2558 cod. civ., va rilevato che esiste una disciplina speciale prevista per alcune tipologie contrattuali, tra le quali i contratti di lavoro dipendente, per i quali è stabilita una particolare tutela.

La norma di riferimento, articolo 2112 cod. civ., stabilisce infatti che in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continui con il cessionario, con il riconoscimento dei diritti e dei trattamenti economici e normativi già maturati dal dipendente.

Non vi è pertanto alcune possibilità di autonomia negoziale tra le parti contraenti quando oggetto del contratto sia il lavoro dipendente.

Inoltre, nel caso di cessione di un’azienda che occupi più di 15 lavoratori, l’articolo 47 L. 428/1990 prescrive che il cedente ed il cessionario ne debbano dare comunicazione, almeno 25 giorni prima, alle rappresentanze sindacali aziendali ed alle rispettive organizzazioni di categoria, indicando i motivi del trasferimento, le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori e le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

Non rientrano nella fattispecie di cui all’articolo 2112 cod. civ. i contratti di agenzia: non essendo rapporti di lavoro subordinato, ma autonomo, e non avendo carattere personale, il cessionario subentra nei contratti di agenzia stipulati dal cedente relativi all’azienda trasferita, salvo siano stati esplicitamente esclusi dal contratto e senza che questo snaturi il ramo d’azienda oggetto di trasferimento.

I principi di revisione nazionali