Compensazioni con visto di conformità: nuovi termini di decorrenza
di Clara PolletSimone DimitriI debiti e i crediti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive possono essere oggetto di compensazione tramite il modello di pagamento F24 (articolo 17 D.Lgs. 241/1997).
I contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito per importi superiori a 5.000 euro annui devono far apporre sulla dichiarazione dei redditi il visto di conformità (articolo 1, comma 574, L. 147/2013 e circolare 28/E/2014) ovvero l’attestazione da parte del revisore incaricato del controllo contabile.
I controlli che devono essere effettuati per rilasciare il visto di conformità corrispondono in buona parte a quelli previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 e sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni. Ne consegue che il rilascio del visto di conformità implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto, i versamenti.
Si ricorda che i soggetti che possono apporre il visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs. 241/1997 ai fini della compensazione sono:
- i responsabili dell’assistenza fiscale (c.d. RAF) dei CAF-imprese;
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro, indicati nell’articolo 3, comma 3, lett. a), D.P.R. 322/1998;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, indicati nell’articolo 3, comma 3, lett. b), D.P.R. 322/1998.
Il visto di conformità non è richiesto con riferimento ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni, ad eccezione di quelli il cui presupposto è riconducibile alle imposte sui redditi e alle relative addizionali.
Con la risposta 411 dell’11.10.2019 l’Agenzia delle entrate ha recentemente fornito chiarimenti circa l’apposizione del visto sulla dichiarazione dei redditi del singolo socio che ha ricevuto una quota di credito dalla società partecipata; quest’ultima è esonerata dall’applicazione del visto a seguito del livello di affidabilità fiscale risultante dall’applicazione degli ISA.
A prescindere dalla condizione della società, il socio dovrà richiedere l’apposizione del visto di conformità “relativamente al modello Redditi PF 2019 se, scomputate le ritenute dall’imposta netta sul proprio reddito complessivo, emerga un credito Irpef che lo stesso intende compensare orizzontalmente per un importo superiore a 5.000 euro annui”. Questo in quanto il visto di conformità non è apposto su singole voci della dichiarazione ma in relazione alla totalità dei dati esposti nel modello dal quale emerge il credito che si intende utilizzare in compensazione orizzontale oltre le soglie normativamente fissate.
Prima dell’introduzione del decreto fiscale 2019 (articolo 3, comma 1, D.L. 124/2019) i crediti risultanti dal modello Redditi potevano essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si era chiuso il periodo d’imposta cui si riferiva la dichiarazione; non era previsto espressamente l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione.
Al fine di rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, viene ora ulteriormente limitata la possibilità di compensare: per importi superiori a 5.000 euro annui, la compensazione è possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito.
L’articolo 3, comma 1, D.L. 124/2019, sostituisce l’ultimo periodo dell’articolo 17, comma 1, DLgs 241/1997 e stabilisce che: “La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge”.
Le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Si segnala che nel primo anno di applicazione delle nuove disposizioni (2020), a differenza del 2019, i crediti relativi al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente, salvi i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, potranno essere utilizzati in compensazione solo dieci giorni dopo la presentazione della relativa dichiarazione e dunque a partire dal mese di maggio (termine iniziale di presentazione della dichiarazione dei redditi, come previsto dall’articolo 2, comma 1, D.P.R. 322/1998) e non quindi a partire dal 1° gennaio, come stabilito dalle norme previgenti.
Al riguardo, la relazione tecnica stima che in tale anno, a causa del differimento del termine in commento, una parte di questi non potrà essere compensata entro la fine dello stesso anno 2020 (per incapienza rispetto ai debiti da pagare tramite compensazione) e slitterà ai primi mesi del 2021. Pertanto, solo per il 2020, si avrà un ulteriore effetto positivo che riduce la spesa per il bilancio dello Stato (c.d. slittamento). Negli esercizi successivi, lo slittamento in avanti per ciascuna annualità sarà annullato dal recupero dei crediti residui dell’anno precedente e quindi, in sostanza, l’effetto slittamento non sarà significativo.