15 Novembre 2019

Gli indici del CNDCEC per la verifica della crisi d’impresa

di Massimo Buongiorno
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Il 27 ottobre 2019 il CNDCEC ha pubblicato il documento riassuntivo degli indici per la verifica dell’esistenza della crisi di impresa, in osservanza a quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, D.Lgs. 14/2019, ovvero il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza dell’Impresa.

Il documento, datato 16 ottobre 2019, è ancora in bozza in quanto se ne attende l’approvazione da parte del MISE come previsto dalla norma citata.

Il nuovo Codice ha uno dei suoi pilastri nell’emersione anticipata delle crisi, al fine di rendere più efficaci gli strumenti da utilizzare per risolverla, ed in tale senso pone:

  • in capo agli amministratori, nuovi obblighi che si traducono nel dotare la società degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati per cogliere l’esistenza della crisi che, una volta accertata, dovrà essere affrontata in modo tempestivo
  • in capo al collegio sindacale ed al revisore, un obbligo di segnalazione al nuovo organismo di composizione della crisi (OCRI) quando si ravvisano fondati indizi di crisi
  • in capo ai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS e agenti di riscossione) un analogo obbligo di segnalazione se il debito dell’impresa ha superato una soglia definita importo rilevante.

Per quanto attiene al sindaco e al revisore, l’articolo 13 del Codice al primo comma rubricato “Indicatori della crisi” prevede che questi ultimi siano da ravvisare negli squilibri economici, patrimoniali e finanziari e misurati attraverso appositi indici da intendere come rapporti tra grandezze economiche.

La norma si limita ad indicare che gli indici devono misurare la sostenibilità del debito nell’orizzonte temporale di 6 mesi e la continuità aziendale fino al termine dell’esercizio, o almeno per sei mesi se la durata residua è inferiore, e richiama solamente due indici significativi: il rapporto tra flussi di cassa attesi e gli oneri dell’indebitamento e quello tra mezzi propri e mezzi di terzi.

Al successivo comma è previsto che il CNDCEC elabori propri indici, articolati per settore, e li riveda con cadenza almeno triennale, in attuazione delle previsioni normative. Le società in liquidazione, le start-up innovative e i consorzi e le cooperative hanno propri indici. Aspetto importante è la valutazione unitaria che deve essere fatta degli indici per presumere la sussistenza della crisi.

Il documento presentato dal CNDCEC fornisce un approccio metodologico che si articola nelle seguenti fasi:

  1. Fase 1: verifica dello squilibrio patrimoniale attraverso la misurazione del patrimonio netto con frequenza trimestrale e sulla base di un bilancio intermedio. Se il patrimonio netto è negativo ne deriva automaticamente l’esistenza di fondati indizi di crisi e quindi la ricorrenza dell’obbligo di segnalazione. Se il patrimonio netto è positivo si passa alla fase 2;
  2. Fase 2: calcolo del rapporto tra flussi attesi e impegni finanziari (cosiddetto DSCR) sulla base di un budget di tesoreria con orizzonte almeno semestrale. In merito al calcolo di questo indice il documento del CNDCEC presenta due approcci diversi nella metodologia di costruzione ma identici nel risultato: il DCSCR deve essere maggiore di 1 quando i flussi attesi a numeratore sono sufficienti a coprire gli impegni assunti a denominatore, per cui in questa situazione non ricorre obbligo di segnalazione; al contrario, se il DSCR è inferiore all’unità, il sindaco e il revisore dovranno procedere alla segnalazione all’OCRI;
  3. Fase 3: in caso di inaffidabilità del budget di tesoreria (e conseguentemente del DSCR) devono essere esaminati gli indici sottostanti e, solamente in caso di superamento delle soglie per tutti i cinque indici riportati sotto, si dovrà procedere alla segnalazione

Settore

Oneri finanziari/Ricavi

PN/Debiti totali

Attività a breve/Passività a breve

Cash flow/Attivo

Debiti tributari e previdenziali/
Attivo

A. Agricoltura, silvicoltura e pesca

2,8%

9,4%

92,1%

0,3%

5,6%

B. Estrazione C. Manifattura D. Produzione energia/gas

3,0%

7,6%

93,7%

0,5%

4,9%

E. Fornitura acqua reti fognarie rifiuti D. Trasmissione energia/gas

2,6%

6,7%

84,2%

1,9%

6,5%

F41. Costruzione di edifici

3,8%

4,9%

108,0%

0,4%

3,8%

F42. Ingegneria civile F43. Costruzioni specializzate

2,8%

5,3%

101,1%

1,4%

5,3%

G45. Commercio autoveicoli G46. Comm. Ingrosso D. Distribuzione energia/gas

2,1%

6,3%

101,4%

0,6%

2,9%

G47. Commercio dettaglio I56. Bar e ristoranti

1,5%

4,2%

89,8%

1,0%

7,8%

H. Trasporto e magazzinaggio I55. Hotel

1,5%

4,1%

86,0%

1,4%

10,2%

JMN. Servizi alle imprese

1,8%

5,2%

95,4%

1,7%

11,9%

PQRS. Servizi alle persone

2,7%

2,3%

69,8%

0,5%

14,6%

Il patrimonio netto deve essere ridotto per l’importo dei dividendi dei quali è deliberata la distribuzione e dei crediti verso soci per capitale non versato mentre il cash flow è pari all’utile al netto dei costi e ricavi non monetari.

Le soglie vanno interpretate rispetto al significato dell’indice per cui, ad esempio, per il primo la soglia è superata per valori superiori, mentre, per il secondo indice, in presenza di valori inferiori.

Se ricorrono i presupposti il sindaco e il revisore segnalano l’esistenza di fondati indizi di crisi all’organo amministrativo e, in caso di adozione di misure insufficienti da parte dello stesso, all’OCRI.

Il sindaco e il revisore alla luce della riforma del codice della crisi di impresa