15 Novembre 2019

Bollo virtuale su fatture elettroniche: le novità del Decreto fiscale

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Il bollo virtuale su fatture elettroniche, disposto dall’articolo 6 DM 17.06.2014, non trova pace.

Ricordiamo che dal mese di aprile 2019 l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi, il servizio che consente ai soggetti passivi Iva di verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018.

Per le fatture elettroniche emesse via SdI nel trimestre di riferimento, il servizio consente di visualizzare il numero di documenti per i quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo e l’importo complessivo del tributo dichiarato. Il servizio attualmente permette di modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l’imposta di bollo e calcola di conseguenza l’ammontare del tributo complessivamente dovuto.

L’articolo 17 D.L. 124/2019 (Decreto fiscale) introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.

L’Amministrazione finanziaria deve comunicare con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare, oltre alle sanzioni per tardivo versamento e gli interessi.

L’articolo 12-novies D.L. 34/2019 consente all’Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

Qualora l’Agenzia rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, può integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio (disciplinato dall’articolo 1, commi 211 e 212, L. 244/2007, legge finanziaria 2008).

L’Agenzia include nel calcolo dell’imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto passivo Iva (ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.M. 16.06.2014), sia l’imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l’assolvimento dell’imposta.

Nei casi residuali in cui non sia possibile effettuare tale verifica con procedure automatizzate, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi del D.P.R. 642/1972 (Testo Unico sull’imposta di bollo).

Nel caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta – resa nota dall’Agenzia delle entrate secondo le ordinarie procedure – la norma previgente prevedeva l’irrogazione della sanzione per ritardati od omessi versamenti, pari al 30% dell’importo non versato (ai sensi dell’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione sopra esposta è invece ridotta alla metà mentre, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione viene ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Tra le novità del decreto fiscale viene introdotta, come anticipato, una specifica procedura di comunicazione telematica tra Amministrazione e contribuente per definire l’ammontare dovuto in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta (in luogo del mancato, insufficiente o tardivo pagamento della stessa).

In tal caso, l’articolo 17, comma 1, lettera a), D.L. 124/2019 dispone che la sanzione amministrativa irrogata dagli uffici dell’Agenzia, dovuta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997, viene ridotta ad un terzo (10%, in luogo della sanzione ordinaria del 30%). Per quanto riguarda gli interessi, invece, saranno comunicati quelli dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.

Se entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il contribuente resta inerte, ossia non provvede al pagamento in tutto o in parte delle somme dovute, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Le disposizioni in commento trovano applicazione per le fatture inviate attraverso il Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2020.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno adottate le disposizioni di attuazione delle novità in commento, ivi comprese le procedure per il recupero dell’imposta di bollo non versata e l’irrogazione delle sanzioni.

In attesa del provvedimento si segnala infine che, secondo le attuali regole di trasmissione del file xml e in base al dettato normativo dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972 in fattura non è obbligatorio riportare la norma di riferimento del testo unico Iva; pertanto, ad oggi, la sola natura operazione (ad esempio N3 – operazione non imponibile) non può bastare ad attivare la comunicazione di “anomalia” da parte dell’Amministrazione. Si pensi al caso delle fatture non imponibili ai sensi dell’articolo 8 D.P.R. 633/1972, per cui solo la lettera c) del primo comma – dichiarazione d’intento – richiede il bollo virtuale.

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