16 Novembre 2019

Detrazione per riqualificazione energetica: soggetti ai quali può essere ceduta

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

Come noto, a decorrere dal 2017, è stata introdotta la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione prevista per le spese sostenute relative ad interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali; possibilità poi estesa dalla Finanziaria 2018 ai medesimi interventi effettuati però su singole unità immobiliari.

I soggetti che possono cedere il credito collegato alla detrazione possono essere capienti o incapienti, mentre per quanto riguarda i possibili destinatari del credito, importanti chiarimenti sono stati forniti con le circolari 11/E/2018 e 17/E/2018 e da una serie di risposte ad interpelli.

I destinatari del credito devono innanzitutto essere qualificati come:

  • fornitori che hanno eseguito gli interventi;
  • soggetti terzi, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti), che devono però essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. La detrazione potrà essere, dunque, ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, agli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, alle altre società del gruppo, ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari;
  • istituti di credito e intermediari finanziari, ma solo in caso di soggetto beneficiario incapiente.

I maggiori dubbi interpretativi hanno riguardato i soggetti terzi a favore dei quali è possibile cedere la detrazione spettante, e nei confronti dei quali deve sussistere un collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Riassumiamo quindi di seguito le precisazioni fornite a tal proposito dall’Agenzia delle Entrate con le circolari sopra citate e con una serie di risposte a specifici interpelli:

  • nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio oppure ad una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete. Restano in ogni caso escluse le cessioni a favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari nonché delle società finanziarie che facciano eventualmente parte del Consorzio o della Rete di Imprese;
  • nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione;
  • nel caso in cui venga stipulato un unico contratto di appalto con più soggetti, di cui uno o più curano la realizzazione di lavori funzionalmente collegati all’intervento complessivo agevolabile che, in sé considerati, non danno diritto alle detrazioni cedibili, è possibile effettuare la cessione del credito anche a favore di questi ultimi, sempreché detti lavori rientrino nel medesimo contratto di appalto da cui originano le detrazioni in parola;
  • il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione deve essere valutato sia con riferimento alla cessione originaria che a quella successiva;
  • il mero rapporto di parentela tra soggetto che ha sostenuto le spese e cessionario (padre titolare della detrazione in quanto soggetto che ha sostenuto le spese agevolabili, che intende cedere a favore del figlio il credito corrispondente alla detrazione spettante), non è sufficiente a ravvisare il presupposto del collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, neanche in caso di donazione tra padre e figlio della nuda proprietà degli immobili oggetto di riqualificazione. Dal contratto in questione, infatti, non può discendere un collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione idoneo a consentirne la cessione sotto forma di credito (risposta 56/2018);
  • il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione si ravvisa con la società che fornisce il personale nell’ipotesi di contratto di somministrazione di lavoro a favore di imprese appaltatrici di lavori che consentono la cessione del credito, anche nel caso in cui la società che svolge l’attività di somministrazione di lavoro partecipi ad un’associazione temporanea di imprese (o raggruppamento temporaneo di imprese) per l’assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito (risposta 61/2018);
  • il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente, non può ravvisarsi nel solo fatto che il soggetto legittimato a fruire delle detrazioni in esame sia socio e amministratore della società cui si intende cedere il relativo credito, in quanto il collegamento deve essere verificato con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, rapporto, rispetto al quale la società risulta del tutto estranea (risposta 247/2019);
  • non è possibile la cessione del credito a se stessi (persona fisica privata che cede il credito alla ditta individuale subappaltatrice di cui è titolare), in quanto verrebbe meno il requisito della “terzietà” richiesta dalla normativa con riferimento ai soggetti cessionari, con l’effetto di permettere al beneficiario, di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito di imposta, facoltà, che non è prevista dalla normativa di riferimento (risposta 249/2019);
  • il socio di società di persone che ha diritto pro-quota alla detrazione per le spese sostenute dalla società per interventi di riqualificazione energetica può cedere ad un altro socio della medesima società il credito corrispondente alla predetta detrazione o ad un soggetto che detiene solo la nuda proprietà della quota societaria medesima trattandosi, comunque, di un soggetto collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione (risposta 303/2019);
  • i soci di società trasparente, ai quali è stata imputata pro quota la detrazione derivante dalle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica dalla società non possano cedere alla società stessa il credito corrispondente alla suddetta detrazione. Laddove, infatti, venisse consentita tale possibilità di retrocedere il credito all’originario titolare della detrazione si realizzerebbe l’effetto di permettere al beneficiario stesso di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito d’imposta, facoltà non prevista dalla norma (risposta 415/2019).
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